Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B 03556 /0 1 RE PUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg. previdenza Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G. 2227/98 " Alberto Spanò Consigliere Putaturo Donati v. Rel." Cron.7406 " RI " Luciano Vigolo " Rep. Ud. 10/1/2001 " Antonio Lamorgese ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LI,elett.dom.in Roma, via Cola di Rienzo GIULIA n. 28, presso l'avv.Salvatore Cabibbo che la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO; 80 INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 27 giugno 1997, n.12642 (R.G.N.48057/1994); 1 udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10/1/2001,la Cons.Dr.RI Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Viscido;
udito l'avv.Salvatore Cabibbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 1 luglio 1993 il Pretore del lavoro di Roma, in accoglimento del ricorso di GI OC, condannava il dell'Interno a corrispondere alla stessa l'indennità Ministero prevista dall'art.1 della legge n.18 del 1980, oltre accessori dal 121° giorno dalla domanda. Avverso la detta pronuncia proponeva appello parziale il Ministero invocando l'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n.412 del 1991. Nonostante l'eccezione di tardività del gravame sollevata dall'appellata,il Tribunale locale con sentenza del 27 giugno 1997,in parziale riforma della su indicata pronuncia, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere sui ratei della prestazione assistenziale riconosciuta e maturati successivamente al 1 gennaio 1992 gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 16, comma 6, della legge n.412 del 1991. La OC ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. 2 дви MOTIVI DELLA DECISIONE violazione e falsa motivo, denunciandosi Con un unico e 116 c.p.c. nonché applicazione degli artt. 324,325,326,112,115 motivazione su punto decisivo della difetto per omessa controversia prospettato dalle parti, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha deciso nel merito ignorando l'eccezione di tardività del gravame formulata ritualmente e e,quindi,il giudicato formatosi tempestivamente dall'appellata sulle statuizioni della decisione pretorile. Il motivo va accolto perché fondato. Effettivamente il Tribunale ha omesso di valutare la preliminare eccezione di tardività del gravame del Ministero dell'Interno, formulata dalla difesa della OC all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado. Eppure l'esame degli atti conferma che l'appello era stato depositato in data 17 giugno 1994, oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza pretorile che era avvenuta il 4 febbraio 1994. Il ricorso deve perciò essere accolto e l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell'artt. 382, ultimo comma, c.p.c. norma di cui La Corte, in applicazione della all'art.385, secondo comma,c.p.c., condanna il Ministero come da dispositivo- dell'Interno, che è soccombente, al pagamento - delle spese, diritti ed onorari relativi al giudizio di secondo grado nonché alle spese ed onorari del giudizio di legittimità,con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. 3 the
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza senza rinvio;
condanna Il Ministero dell'Interno alle spese in lire 50.000,oltre diritti di procuratore in lire trecentomila ed onorari in lire un milione per il giudizio di secondo grado;
nonché alle spese in lire 10000- , oltre a lire duemilioni per onorari per il giudizio di legittimità, con distrazione delle spese in favore dell'avv.Salvatore Cabibbo per dichiarazione d'anticipo distrazione invece delle spese per il giudizio difattone;
con appello in favore dell'avv.Giacomo Carfagna. Roma, 10 gennaio 2001 ot. Il Consigliere est. Il Presidente Maus Pets D Vincenzo M iles Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 MAR. 2001 oggi, E L L E G D G A - 8 E L 1 3 1 N 7 - 3 . 5 3 IL CANCELNIERE T T I D R A S I O O I E S N L A L D I E ' R T 0 1 . G R S R E O T I A E G N , S D E O I P T , A S S A A S S E E T S N D O E P O A I M A D B , T L O I I D L