Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15345 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aulu ✓ : REPUBBLICA ITALIANA 1 5 345 02 IN NOME DEL POPOL TAL CAS NE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente MERCURIO R.G. N. 4575/00 Dott. Ettore 1 BATTIMIELLO' Cron. 35770 Consigliere Dott. Bruno - - Consigliere Dott. Antonio- LAMORGESE Rep. Dott. Florindo - Consigliere MINICHIELLO Ud.29/05/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: OL UM, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati INNOCENZO BERNARDINETTI;
SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
C V
- ricorrente -
contro
ITALIANE S.P.A., in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta Richiesta copia legate dal Sig. FLORILLO 2002 delega in atti;
per diritti 2513 - controricorrente il 13 NOV 2002 IL CANCELLIERE -1- avversO la sentenza n. 389/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 09/11/99 R.G.N. 1224/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CENTOFANTI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inmmissibilità del ricorso in subordine il rigetto con correzione motivazione ex art. 384 secondo comma. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni, respingendo l'appello dell'odierna parte ricorrente, ha con- fermato la sentenza del locale Pretore con la quale ne era stata rigettata la domanda di risarcimento danni nei confron- ti dell'Ente Poste Italiane per la mancata promozione alla qualifica di Quadro o, in subordine, per la perdita di chan- ce, domanda fondata sul mancato rispetto, nelle operazioni di selezione del personale promuovendo, dei principi di traspa- renza ed obiettività e dei criteri di valutazione dettati dal contratto collettivo. Il Tribunale, premesso in limine che l'Ente Poste aveva ac- cettato il contraddittorio sulla nuova causa petendi dedotta dall'appellante, e premesso altresì, nel merito, che il dato- re di lavoro, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di promozioni, può obbligarsi al rispetto di regole procedimentali convenute con le controparti, ha osservato che nella specie il contratto collettivo 26 novembre 1994, all'art. 50, stabilisce criteri generali e di massima ispira- ti ai principi di trasparenza e obiettività, nonché vincolati a procedure di accertamento per l'individuazione di specifi- cate qualità dei selezionandi, senza però fornire specifiche indicazioni sulla concreta metodologia da seguire nelle pro- cedure di accertamento professionale e di selezione del per- sonale. Tale lacuna è stata colmata con l'accordo integrativo 3 aziendale del 26 ottobre 1995, con il quale è stato demandato all'azienda di stabilire le metodologie di accertamento dei requisiti degli aspiranti. Tale competenza è stata esercitata 35 del 7 novembre 1995, chedall'azienda con la circolare n. ha previsto per la copertura dei posti di Quadro un accerta- mento professionale imperniato su due fasi: la prima, affida- ta al dirigente della sede locale, di preselezione del perso- nale nella misura del 120% dei posti da coprire secondo cri- teri di massima rappresentati dal titolo di studio, dall'esperienza lavorativa in azienda e fuori, dalla parteci- pazione a corsi professionali interni ed esterni;
la seconda, costituita da un colloquio finalizzato all'accertamento pro- ! fessionale per l'area Quadro di secondo livello. - ha argomentato il Tribunale - risulta ri-Questa procedura spettosa dell'accordo integrativo e non si pone in contrasto con i criteri dettati dall'art. 50 del contratto, perché ha come suo momento peculiare l'accertamento delle capacità, po- tenzialità, attitudini, livello culturale e curriculum lavo- rativo dei selezionandi. Per converso, nessuna fonte contrat- tuale prevede che si debba procedere a redazione di verbali e alla formazione di graduatorie per ogni fase della procedura, essendo ciò previsto dall'accordo integrativo solo per la co- pertura dei posti di cui alle lettere A) ed B) e non per la copertura dei posti di cui alle lettere C) ed E) che interes- sano la presente controversia, per i quali l'accordo integra- 4 tivo prevede solo la istituzione di una Commissione centrale con il compito di redigere una graduatoria, ma solo successi- vamente alla preselezione effettuata dagli organi locali. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione se- guito da memoria. Poste Italiane S.p.A. ha resistito con con- troricorso. Motivi della decisione Con l'unico complesso motivo di ricorso, denunciando viola- zione degli artt. 1174, 1175, 1321, 1322, 1323, 1324, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1369, 1371, 1372, 1375 cod.civ., in relazione all'art. 50 CCNL 26 novembre 1994, all'accordo in- tegrativo 26 ottobre 1995, alla circolare 7 novembre 1995 n. 35 e agli atti della Direzione Regionale dell'Umbria, nonché dell'art. 115 cod.proc.civ. e vizio di motivazione, parte ri- corrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tri- bunale motivato sufficientemente sulla valenza da attribuire all'accordo integrativo, il quale aveva demandato alla stessa azienda di stabilire le metodologie di accertamento dei re- quisiti posseduti dai candidati alla promozione, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 50 del CCNL. Aggiunge che il Tribunale ha male interpretato la circolare n. 35 del 7 no- vembre 1995, facendone derivare un'ampia discrezionalità del dirigente della struttura locale nella preselezione dei can- didati, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 50, che imponevano di agire in ogni fase della procedura con traspa- 5 renza e obiettività e secondo criteri prefissati. Inoltre, il Tribunale non avrebbe rilevato che mancava ogni prova di un'avvenuta valutazione comparativa dei candidati;
che non risultavano prefissati criteri oggettivi di valutazione e fissati i relativi punteggi;
che non risultava avvenuta alcu- na valutazione personale di ciascun concorrente;
che non era- no state indicate, per ciascuno di essi, le ragioni della sottovalutazione, in un quadro comparativo della sua esclu- sione;
che da tutti gli elementi acquisiti risultava che il direttore regionale aveva operato la selezione sulla base di una sua personale e totalmente soggettiva decisione. Infine, il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto: che secondo l'accordo integrativo 26 ottobre 1995 la Commissione centrale avrebbe dovuto redigere e approvare una graduatoria anche per i posti di cui alle lettere C) ed E); che dalle prescrizioni imposte dall'art. 50 discendeva l'obbligo per l'azienda di documentare tutti i passaggi della procedura di selezione;
che il brevissimo tempo impiegato dal direttore regionale nell'indicare, tra i tanti concorrenti (n. 152+1036), i pre- scelti, era chiara dimostrazione che nessuna valutazione era stata compiuta%;B che l'arbitrarietà delle decisioni aziendali aveva trovato ampia eco sulla stampa. Il ricorso va accolto alla stregua delle considerazioni se- guenti. 9 Preliminarmente, deve ritenersi che non sussista il mutamento della causa petendi, ravvisato dal Tribunale nell'abbandono, da parte dell'appellante, della tesi, sostenuta in primo gra- do, dell'inosservanza, da parte dell'Ente Poste, della circo- lare, e nella contemporanea prospettazione della tesi dell'inadempimento, sempre da parte dell'Ente attuatosi an- - che attraverso l'adozione di atti interni, quale la circolare n. 35 del 7 novembre 1995 rispetto agli obblighi contrat- tualmente assunti con la sottoscrizione degli accordi collet- tivi. Infatti, l'asserito mutamento della causa petendi l'accettazione del quale sarebbe stata irrilevante ai sensi dell'art. 437 c.p.c. (v. Cass. 27 dicembre 1997 n. 13049) non sussiste, perché se, come si ricava dalla stessa senten- le ragioni sottostanti alla domanda introduttiva si con- za, cretano nell'inadempimento agli obblighi procedimentali, la questione non muta se, anziché fare riferimento alla circola- re, si invochino gli accordi collettivi che ne sono l'antece- dente e dei quali la stessa è esplicazione o attuazione. Il Tribunale ha premesso che oggetto della presente
contro
- versia è la verifica del rispetto o meno, da parte dell'Ente datore di lavoro, delle regole contrattuali con le quali que- sti aveva autolimitato il proprio potere di organizzazione e di gestione e che, nella specie, sono rappresentate essen- zialmente dalle clausole contenute nell'art. 50 CCNL e 7 nell'accordo sindacale del 26 ottobre 1995. Ha poi aggiunto che l'art. 50, intitolato "Criteri di accesso alle aree", do- po aver demandato genericamente all'Area di Gestione "Personale e Organizzazione" (P.O.) il compito della sele- zione del personale, da attuarsi con l'utilizzazione di pro- cedure idonee a garantire la massima trasparenza e obiettivi- tà, ha previsto, con specifico riferimento all'area Quadri, che qui interessa, "procedure di accertamento e selezione che individuino le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturale dei selezionandi", tenendosi conto anche del "curruculum lavorativo". Ha quindi ritenuto che fondamen- tale importanza assume l'accordo integrativo aziendale in da- ta 26 ottobre 1995, nel quale viene espressamente pattuito che "Per l'accesso alla Aree Quadri, l'Area P.O. stabilirà, secondo quanto previsto dall'art. 50 CCNL, le metodologie di accertamento delle capacità, del potenziale, delle attitudini e del livello culturale degli aspiranti, nonché quelle di va- lutazione dei curricula lavorativi compreso in esso l'espletamento di funzioni superiori”. Ha infine precisato che, essendosi demandato con l'accordo integrativo al datore di lavoro il compito di stabilire le metodologie della sele- zione, l'Ente ha adempiuto tale onere attraverso l'elaborazione della circolare n. 35 del 7 novembre 1995, che ha previsto, per la copertura dei posti di cui alle lettere C) ed E), che riguardano la presente controversia, un accer- 8 tamento professionale basato sulla valutazione dei titoli di studio, dell'esperienza lavorativa in azienda e fuori, della partecipazione a corsi professionali interni ed esterni, non- ché su di un colloquio da tenersi presso l'Area P.O.. Proposta tale descrizione delle fasi procedimentali richieste dal contratto collettivo, dall'accordo integrativo e dalla circolare, il Tribunale ha ritenuto che tale metodologia sia "corretta sul piano formale" e che la normativa predetta non comporti l'obbligo di redigere verbali e graduatorie. Osserva la Corte che risulta evidente il vizio di motivazione А него era che l'Ente si obbligato della sentenza. all'osservanza di determinate procedure, il Tribunale non spiega come tale obbligo sia stato assolto. Non era in di- scussione la legittimità della procedura concordata, nella cui illustrazione la sentenza si attarda. La contestazione riguardava la mancata attuazione di essa. Anche la fase di preselezione in sede locale richiedeva il rispetto dei prin- cipi di obiettività e trasparenza, ma il Tribunale non spende una parola per chiarire in quali atti del direttore provin- ciale essi abbiano trovato espressione. L'osservanza delle regole dettate dall'art. 50 CCNL, dall'accordo integrativo e dalla circolare n. 35 postulava che i concorrenti fossero va- lutati in base a specifici requisiti (titolo di studio, ecc.), e pertanto un giudizio sui candidati alla selezione rispettoso dei principi di trasparenza e obiettività avrebbe richiesto che il soggetto designato a tale operazione rendes- se note le ragioni della sua scelta, che era sì discreziona- le, ma sottoposta a vincoli predeterminati. Anche su tale questione la sentenza impugnata tace del tutto. E' evidente che una procedura che privilegi l'obiettività e la trasparenza esige che siano manifestate all'esterno le mo- tivazioni che sorreggono la scelta di un candidato piuttosto che di un altro, ancorchè senza la necessità della redazione di verbali delle operazioni di selezione e della formazione di graduatorie. Selezione vuol dire vaglio della posizione di ciascun candidato e scelta motivata del candidato preferito. Nella specie, l'obbligo di osservare tali precetti si presen- tava ancor più stringente dal momento che si era voluto che la procedura selettiva rispondesse a requisiti di obiettività e trasparenza. Di tutto ciò la sentenza non dà conto, esau- rendosi la motivazione in un astratta considerazione della validità della procedura prefissata, senza alcun riferimento al modo con il quale essa sarebbe stata attuata. Non vale obiettare che la richiesta di danno per la perdita di chance richiede che sia dimostrato dal dipendente il nesso di causalità tra l'inadempimento (che è la causa petendi pro- spettata) e la mancata promozione, mediante l'indicazione specifica e concreta degli elementi idonei a far ritenere che il regolare svolgimento delle procedure selettive avrebbe comportato un'effettiva e non ipotetica possibilità di vitto- 10 ria del candidato pretermesso, onere probatorio nella specie non assolto, perché una tale affermazione presuppone che una procedura selettiva vi sia stata e che essa abbia deviato dai canoni prescritti. Nel caso in esame, dalla sentenza impugna- ta non risulta in alcun modo che una procedura di selezione sia stata seguita. L'assenza di qualsiasi motivazione in or- dine a tale punto decisivo della controversia conferisce con- sistenza alla doglianza di parte ricorrente, la quale lamenta sostanzialmente di essere stata esclusa dalla selezione, for- malità del tutto omessa e sostituita da una libera scelta im- prenditoriale sottratta a qualsiasi vincolo. Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa, per nuovo esame, ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Perugia, cui, ai sensi dell'art. 385, ter- zo comma, c.p.c., si demanda altresì la disciplina delle spe- se del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso, in Roma, il 29 maggio 2002 Il Presidente a [...]estensore Ialls Colett M IL CANCELLIERE Deposita ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 300 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 933 11