CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19877 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Bari, udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina, lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo presentato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato della Regione Puglia di Bari, contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia del 17 settembre 2025, che aveva parzialmente accolto l'istanza del detenuto MA CI di concessione dei rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modd. (Ord. pen.). In particolare, l'istanza di CI era stata accolta con riferimento al periodo di detenzione avvenuto tra il 25 giugno 2023 e il 21 gennaio 2025 nella Casa circondariale di Foggia e, oltre a ridurre di 20 giorni di liberazione anticipata la pena detentiva, il Magistrato di sorveglianza aveva liquidato in suo favore la somma di 3.536,00 euro. L'Amministrazione aveva proposto reclamo avverso l'ordinanza, rilevando, nel merito, l'erroneità del calcolo della superficie utile ai fini della verifica della violazione della soglia minima, al netto degli arredi fissi e al Penale Sent. Sez. 1 Num. 19877 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TERRACINA CLAUDIA Data Udienza: 29/04/2026 letto e la mancata valutazione dei c.d. fattori compensativi e chiedendo comunque di procedere alla compensazione della somma dovuta a titolo di risarcimento con la pena pecuniaria desumibile dalla posizione giuridica del condannato. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo dell'Amministrazione sotto tutti i profili. In particolare, ha disatteso l'eccezione di compensazione del credito risarcitorio del detenuto con il credito vantato dal Ministero della Giustizia nei suoi confronti per il pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia, rilevando che, dalla posizione giuridica del detenuto, non emergeva che il credito vantato dallo Stato fosse certo, liquido ed esigibile, rendendosi invece necessaria la produzione di una certificazione del competente Ufficio Recupero Crediti. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. 2.1. Dopo aver riportato integralmente il testo dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, la difesa erariale deduce, con un unico motivo, violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 35 ter Ord. pen., 1241 e 1243 cod. civ., nonché illogicità della motivazione, in relazione solo al rigetto dell'eccezione di compensazione, per non avere il Tribunale ritenuto - in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza civile e penale di legittimità - quale prova della certezza del credito la produzione dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui risultava che il detenuto era stato condannato alla multa di euro 2.800,00. 2.2. Con ulteriore doglianza, veicolata come domanda accessoria, l'Avvocatura Erariale ha anche chiesto, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di MA CI all'integrale rifusione delle spese di lite a favore del Ministero. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nella parte in cui riguarda il rigetto dell'eccezione di compensazione, è fondato e se ne impone l'accoglimento. Ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., la compensazione «si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili». La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento ormai consolidato (cfr. Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284432-01), che l'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l'obbligazione che grava sul detenuto nei confronti dello Stato al pagamento della pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato. 1.1. Questa Corte ha affermato che per la dimostrazione della liquidità, certezza ed esigibilità del credito maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, «è sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosi del provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna». (Sez. 1, n. 39289 del 04/10/2024, [...], Rv. 287092 - 01). Il principio è peraltro da tempo condiviso anche dalla giurisprudenza civile, che ha ammesso la possibilità di compensare il credito vantato dal condannato per detenzione inumana con quello derivante dalla irrogazione di pena pecuniaria, dimostrata dalla produzione di ordine di esecuzione. (Cass. Sez. 3, 29/01/2019, n. 2350, Rv. 652480 - 01). 1.2. Nel reclamo, il Ministero della Giustizia aveva opposto l'esistenza, a carico di CI, di una obbligazione a titolo di pena pecuniaria rimasta inevasa. Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha ritenuto che la prova della liquidità e certezza del credito non potesse desumersi dalla produzione della posizione giuridica riportante l'ordine di esecuzione, richiedendo una certificazione dell'Ufficio Recupero Crediti, che l'Amministrazione si era peraltro riservata di produrre. In realtà, come esattamente indicato dal ricorrente, sulla base delle indicazioni delle Sezioni civili sui presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione ex art. 1243 cod. civ. (Cass., Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 - 02), anche le Sezioni penali della Corte hanno riconosciuto che l'ordine di esecuzione riportato nello stato di esecuzione sia sufficiente a dimostrare la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità del credito derivante da pena pecuniaria non pagata. Come condivisibilmente riportato in motivazione dalla citata sentenza n. 39289 del 2024, «Il requisito della certezza di un credito "attiene all' esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito"» e dunque, nel caso di una pena pecuniaria, dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile;
il credito è anche liquido, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, nonché esigibile, se alla condanna a pena pecuniaria non sia stato apposto il beneficio della pena sospesa. «Pertanto, una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustizia in compensazione nella procedura di cui all'art. 35-ter Ord. pen.». A differenza di quanto affermato dall'ordinanza 3 impugnata, «l'iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l'esistenza di un credito certo, perché sono soltanto atti della procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una procedura meramente eventuale, che presuppone l'inadempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento e che comunque non incide sull'attuale esistenza del credito esigibile». D'altra parte, l'art. 660 cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente, prevede per l'esecuzione della pena pecuniaria la mera notifica dell'ordine di esecuzione, contenente il titolo esecutivo penale, ovvero il dispositivo della sentenza di condanna a pena non sospesa. Anche il testo precedente la modifica operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) prevedeva l'intervento dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale solo in caso di insolvenza, al fine di attuare l'esecuzione coattiva del credito, già certo, liquido ed esigibile, secondo le regole del codice di procedura civile. 1.3. Va quindi accolto il ricorso relativo al primo motivo, relativo alla compensazione del credito risarcitorio con quello derivante dall'ordine di esecuzione, con rinvio per nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza valuterà, in base ai principi di diritto enunciati, se sussista e a quanto ammonti il controcredito attuale del Ministero della Giustizia al pagamento della pena pecuniaria. 2. Non è invece ammissibile il ricorso ove chiede "in via principale" l'annullamento dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari di riconoscimento del credito di 3.536,00 euro e rigetto del ricorso del condannato. Dalla lettura dell'atto, infatti, non emerge che il reclamo, nel confermare la decisione sull'an e sul quantum del risarcimento da versare a CI MA per inumana detenzione assunta dal Magistrato di sorveglianza, sia stata oggetto di impugnativa in sede di legittimità, posto che il primo motivo di ricorso riguarda esclusivamente il rigetto dell'eccezione di compensazione. In ogni caso, mancando ogni critica motivata del provvedimento impugnato, la censura appare del tutto carente di specificità. 3. Neppure è ammissibile il motivo "accessorio" in cui si chiede, in caso di accoglimento del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del detenuto istante alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio e per tutti precedenti. Infatti, da un lato, il detenuto non risulta né resistente al reclamo né tantomeno soccombente, in quanto la sua istanza originaria al risarcimento del danno ex art. 35-ter Ord. pen. risulta accolta con provvedimento ormai definitivo;
dall'altro, il principio della soccombenza non rileva in questo tipo di procedimenti. 4 i E' stato, infatti, affermato che: «Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. è escluso il regolamento "inter partes" delle spese processuali, con la conseguenza che né il reclamante, né il Ministero della Giustizia possono essere condannati al pagamento di queste l'uno in favore dell'altro in applicazione del principio della soccombenza». (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262357 - 01).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'eccezione di compensazione sollevata dal Ministero della Giustizia, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 29/04/2026
il credito è anche liquido, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, nonché esigibile, se alla condanna a pena pecuniaria non sia stato apposto il beneficio della pena sospesa. «Pertanto, una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustizia in compensazione nella procedura di cui all'art. 35-ter Ord. pen.». A differenza di quanto affermato dall'ordinanza 3 impugnata, «l'iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l'esistenza di un credito certo, perché sono soltanto atti della procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una procedura meramente eventuale, che presuppone l'inadempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento e che comunque non incide sull'attuale esistenza del credito esigibile». D'altra parte, l'art. 660 cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente, prevede per l'esecuzione della pena pecuniaria la mera notifica dell'ordine di esecuzione, contenente il titolo esecutivo penale, ovvero il dispositivo della sentenza di condanna a pena non sospesa. Anche il testo precedente la modifica operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) prevedeva l'intervento dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale solo in caso di insolvenza, al fine di attuare l'esecuzione coattiva del credito, già certo, liquido ed esigibile, secondo le regole del codice di procedura civile. 1.3. Va quindi accolto il ricorso relativo al primo motivo, relativo alla compensazione del credito risarcitorio con quello derivante dall'ordine di esecuzione, con rinvio per nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza valuterà, in base ai principi di diritto enunciati, se sussista e a quanto ammonti il controcredito attuale del Ministero della Giustizia al pagamento della pena pecuniaria. 2. Non è invece ammissibile il ricorso ove chiede "in via principale" l'annullamento dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari di riconoscimento del credito di 3.536,00 euro e rigetto del ricorso del condannato. Dalla lettura dell'atto, infatti, non emerge che il reclamo, nel confermare la decisione sull'an e sul quantum del risarcimento da versare a CI MA per inumana detenzione assunta dal Magistrato di sorveglianza, sia stata oggetto di impugnativa in sede di legittimità, posto che il primo motivo di ricorso riguarda esclusivamente il rigetto dell'eccezione di compensazione. In ogni caso, mancando ogni critica motivata del provvedimento impugnato, la censura appare del tutto carente di specificità. 3. Neppure è ammissibile il motivo "accessorio" in cui si chiede, in caso di accoglimento del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del detenuto istante alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio e per tutti precedenti. Infatti, da un lato, il detenuto non risulta né resistente al reclamo né tantomeno soccombente, in quanto la sua istanza originaria al risarcimento del danno ex art. 35-ter Ord. pen. risulta accolta con provvedimento ormai definitivo;
dall'altro, il principio della soccombenza non rileva in questo tipo di procedimenti. 4 i E' stato, infatti, affermato che: «Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. è escluso il regolamento "inter partes" delle spese processuali, con la conseguenza che né il reclamante, né il Ministero della Giustizia possono essere condannati al pagamento di queste l'uno in favore dell'altro in applicazione del principio della soccombenza». (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262357 - 01).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'eccezione di compensazione sollevata dal Ministero della Giustizia, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 29/04/2026