CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 13112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13112 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LL NO n. a Napoli 1'8/10/1952 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 20/9/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'affermazione di responsabilità e per l'inammissibilità nel resto;
uditi i difensori, Avv.ti Raimondo Paolo e Stellato Giuseppe, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 18/12/2012, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di usura ascritti a LA UN, ordinava la restituzione all'avente diritto dei beni immobili in sequestro e confermava le residue statuizioni, ivi comprese quelle relative alla confisca di depositi bancari e titoli già oggetto di sequestro. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13112 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 28/02/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Stellato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 129, comma 2, e 530, commi 1 e 2, cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale è incorsa in assoluto difetto di motivazione in relazione alla richiesta assolutoria formulata in sede di gravame, avendo del tutto trascurato la verifica dei singoli rapporti di mutuo e della loro regolamentazione come pure del tasso in concreto applicato. I giudici d'appello si sono limitati ad affermare l'insussistenza di ragioni di proscioglimento in maniera assertiva e in assenza di concreti riferimenti alle specifiche contestazioni nonostante le dichiarazioni delle pp.00. siano risultate privi di riscontri e la assoluta incertezza dei tassi di interesse applicati, come ad esempio in relazione alle contestazioni di cui ai capi 14 e 18. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha evaso le censure difensive in maniera solo apparente, richiamando lo scrutinio del primo giudice senza misurarsi con gli argomenti spesi dalla difesa e senza valutare gli effetti civili e quelli accessori di natura patrimoniale a carico del LA. L'obbligo di fornire risposta alle censure difensive è imposto, infatti, dall'art. 578 cod.proc.pen. che prescrive il vaglio dei profili di responsabilità sia pure ad effetti diversi da quelli penali sicchè i giudici d'appello erano tenuti a fornire specifica motivazione in ordine al superamento delle deduzioni difensive;
2.2 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 578 bis cod.proc.pen. e all'art. 240 bis cod.pen. La difesa lamenta che la Corte di merito, dopo aver disposto il dissequestro dei beni immobili del prevenuto in ottemperanza al principio di ragionevolezza temporale, ha nondimeno confermato la confisca delle disponibilità liquide, segnalandone la coincidenza con il profitto degli illeciti contestati e facendo applicazione del disposto di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen. La Corte d'appello ha ritenuto la natura meramente processuale della norma con conseguente applicabilità anche a fatti commessi in epoca antecedente la sua introduzione nel sistema. Secondo il difensore, la disposizione di cui all'art. 578b1s non può essere considerata di natura puramente processuale dal momento che ha introdotto un meccanismo applicativo della confisca allargata destinato ad operare anche in presenza di una causa estintiva e collegato, comunque, all'accertamento di responsabilità dell'imputato, non limitandosi a definire la cornice entro cui può essere disposta la confisca. Aggiunge che la confisca ex art. 240bis cod.pen. richiede la prova della incompatibilità tra i redditi prodotti, l'attività esercitata e il patrimonio ablato, aspetti sui quali non risultano effettuati specifici accertamenti e la Corte non ha reso alcuna specifica motivazione sul punto sebbene la difesa avesse richiesto, previa rinnovazione istruttoria, l'escussione del proprio consulente di parte. 2 Pertanto, poiché l'art. 578bis cod.proc.pen. ha introdotto nel sistema una nuova disciplina relativa alla confisca senza condanna, in assenza di una disciplina intertemporale che ne giustificasse la retroattività, ad avviso della difesa l'unica conclusione conforme a sistema è quella dell'applicabilità della disposizione ai fatti commessi a far data dalla sua vigenza. In ogni caso la difesa segnala che anche a voler prescindere dalle questioni relative all'applicabilità dell'art. 578 bis cod.proc.pen. la Corte ha omesso una concreta motivazione sul tema dell'accumulazione patrimoniale e sulla sproporzione, facendo riferimento agli illeciti profitti conseguiti, trascurando la necessità, ai fini della confisca allargata, di una ricostruzione dello squilibrio tra disponibilità economiche e la loro derivazione;
2.3 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 644 e 240 bis cod.pen. La difesa lamenta che la Corte di merito in ordine alle disponibilità liquide ha ritenuto che la confisca possa essere qualificata come diretta, alla luce del profitto determinato dai prestiti usurai, di gran lunga superiore alla somma sequestrata, rendendo una motivazione frutto di confusione concettuale tra le diverse ipotesi di confisca. Tuttavia ha confermato, alla luce della sentenza di primo grado, una confisca allargata ex art. 240bis cod.pen. ignorando che la confisca diretta ex art. 644, ult. Comma, cod.pen. è limitata al prezzo o al profitto del reato come giudizialmente accertati sicché la Corte avrebbe dovuto indicare l'ammontare degli interessi oggetto delle illecite dazioni, nella specie di gran lunga inferiori alla somma confiscata e avrebbe dovuto chiarire attraverso quale canale giuridico procedeva alla confisca, preclusa dall'art. 578bis cod.proc.pen. Quanto alla confisca ex art. 240 bis cod.pen. la sentenza impugnata ha trascurato che sulla base della documentazione versata in atti dalla difesa risulta provato che in epoca anteriore ai fatti contestati il LA e la US avevano disponibilità economiche in linea con quelle rinvenute ed assoggettate a confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento siccome infondato. Centrale nella prospettazione difensiva risulta la questione relativa all'applicabilità dell'art. 578 bis cod.proc.pen. che espressamente prevede che "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Con la sentenza n. 4145 del 29/9/2022,SI FA, le Sezioni Unite hanno chiarito, con specifico riguardo a fattispecie concernente la confisca per equivalente, che la disposizione ha natura mista, sostanziale e processuale, in quanto la stessa non si limita alla ricognizione 3 di un principio non codificato e tuttavia rinvenibile nell'ordinamento ma, al contrario, riveste valenza costitutiva, attribuendo al giudice il potere, in precedenza negato, di confermare una statuizione di natura afflittiva e sanzionatoria, quale la confisca per equivalente, in difetto di una formale pronunzia di condanna. Nella specie, come emerge dalla sentenza di primo grado, la confisca è stata disposta ex art. 12 sexies L. 356/92, ora 240 bis cod.pen. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, sostenuto da più pronunzie del massimo consesso nomofilattico, in particolare, Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; Sez. U.,n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01;Sez. U. n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01, qualifica la confisca allargata come misura di sicurezza patrimoniale atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Rv. 282690- 01; n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Rv. 283384 - 02). 2. Ciò posto, le censure svolte nel primo motivo in ordine al mancato scrutinio dei motivi d'appello in punto di responsabilità al fine di un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen. sono destituite di pregio. La Corte di merito, dopo aver illustrato il gravame difensivo a pag. 2, ha ritenuto di disattendere la richiesta assolutoria richiamando e condividendo l'ampia motivazione resa dal primo giudice circa il carattere usurario delle pattuizioni intercorse tra gli imputati e le pp.00. Deve al riguardo rilevarsi che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha operato un dettagliato scrutinio dei materiali processuali, dedicando un accurato e proficuo sforzo motivazionale all'analisi dei contenuti dichiarativi delle pp.00. (pag. 92-94) ed ha analiticamente valutato le singole ipotesi condensate in incolpazione (pag.96-106) ricostruendo le operazioni di mutuo incriminate e il relativo tasso, pervenendo all'assoluzione del prevenuto in relazione ad alcuni degli addebiti ascrittigli (pag. 106-113) laddove ha ravvisato lacune probatorie. Il ricorrente a fronte della condivisione da parte dei giudici d'appello del percorso e degli esiti valutativi attinti in primo grado in punto di responsabilità sollecita una rilettura delle fonti probatorie sul presupposto che la sentenza impugnata non si sarebbe fatta carico delle "perplessità" evidenziate in sede di gravame dalla difesa, trascurando di segnalare elementi trascurati o pretermessi di carattere decisivo al fine dell'emissione di pronunzia assolutoria in relazione ad uno o più degli addebiti contestati al prevenuto. 4 2.1 Deve aggiungersi ad ulteriore conforto dell'esito decisorio in punto di responsabilità che l'atto di appello confezionato dalla difesa risulta del tutto generico, facendo leva sulla pretesa inattendibilità della ricostruzione offerta dalle pp.00., valorizzando circostanze quali la mancata restituzione delle somme mutuate o la pretesa incertezza sul tasso di interesse pattuito, rilievi che risultano connotati da aspecificità a fronte della motivazione articolata dal primo giudice. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799-01). 3. Con riguardo ai dedotti vizi motivazionali sviluppati nella parte conclusiva del secondo e nel terzo motivo ritiene il Collegio che le doglianze siano infondate. Deve preliminarmente rilevarsi che l'atto d'appello investiva la Corte territoriale della richiesta di revoca del provvedimento di confisca ex art. 12 sexies L. 356/92, sostenendo che il primo giudice non aveva considerato che i beni patrimoniali vincolati "erano tutti provenienti dall'attività svolta dal LA seppure non dichiarata, per la gran parte, a fini fiscali" e che era stata fornita "una palese giustificazione circa la legittimità della provenienza dei beni da parte dei soggetti che ne hanno la titolarità". Aggiungeva che il Tribunale aveva omesso di valutare la sproporzione "in riferimento all'epoca di acquisizione del singolo bene e non al momento dell'applicazione del provvedimento di sequestro". A fronte di siffatta devoluzione la Corte territoriale ha provveduto a svincolare tutti i beni immobili, ritenendo che in relazione a siffatti cespiti, avuto riguardo all'epoca di acquisto, non risultasse soddisfatto il criterio di ragionevolezza temporale. 3.1 Quanto ai depositi bancari e ai titoli, la sentenza impugnata confermava la misura, richiamando talune pronunzie di legittimità in materia di qualificazione come confisca diretta dell'ablazione di somme di danaro. Sebbene dette pronunzie siano applicabili nel caso in esame per quanto di ragione, deve, nondimeno, rilevarsi che il difensore in sede di gravame non aveva svolto alcuna specifica censura in merito alle disponibilità finanziarie del prevenuto, facendo esclusivo e generico riferimento in relazione a tutti i cespiti vincolati all'accumulazione di danaro proveniente da evasione fiscale. Siffatto profilo impone di rilevare che la doglianza era radicalmente infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Rv. 282690 - 01; n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022 Rv. 283384 - 02), mentre la circostanza relativa all'asserita esistenza di provviste liquide rivenienti da una restituzione disposta dal Tribunale di Napoli nell'anno 2003 risulta tardivamente dedotta con memoria difensiva depositata in udienza il 20/9/2021. 5 Il Consigliere estensore Il P ente Questa Corte ha chiarito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute c:on l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019 ,Rv. 277076 - 01 Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Rv. 264493 - 01) e risultino rispettati i relativi termini. 3.2 Appaiono pertanto destituite di giuridico fondamento le doglianze difensive in punto di omessa considerazione delle allegazioni difensive in ordine alla lecil:a disponibilità di rimesse finanziarie in grado di giustificare le provviste confiscate in assenza di un'utile devoluzione delle stesse, restando ininfluenti i non pertinenti argomenti sviluppati in tema di confisca diretta del danaro dalla Corte territoriale. Infatti, non può nutrirsi alcun dubbio che i giudici d'appello abbiano valutato il gravame difensivo avendo ben presente la natura della confisca ex art. 240 bis cod.pen. disposta in primo grado, come emerge a pag. 5 della sentenza impugnata, e non essendo gli inesatti richiami giurisprudenziali suscettibili di modificare la natura della misura imposta, congruamente giustificata nei suoi estremi costitutivi dalla motivazione resa dal primo giudice (pagg. 136-138) e non ritualmente confutata, che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687 - 01). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 28/2/2023
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'affermazione di responsabilità e per l'inammissibilità nel resto;
uditi i difensori, Avv.ti Raimondo Paolo e Stellato Giuseppe, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 18/12/2012, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di usura ascritti a LA UN, ordinava la restituzione all'avente diritto dei beni immobili in sequestro e confermava le residue statuizioni, ivi comprese quelle relative alla confisca di depositi bancari e titoli già oggetto di sequestro. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13112 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 28/02/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Stellato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 129, comma 2, e 530, commi 1 e 2, cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale è incorsa in assoluto difetto di motivazione in relazione alla richiesta assolutoria formulata in sede di gravame, avendo del tutto trascurato la verifica dei singoli rapporti di mutuo e della loro regolamentazione come pure del tasso in concreto applicato. I giudici d'appello si sono limitati ad affermare l'insussistenza di ragioni di proscioglimento in maniera assertiva e in assenza di concreti riferimenti alle specifiche contestazioni nonostante le dichiarazioni delle pp.00. siano risultate privi di riscontri e la assoluta incertezza dei tassi di interesse applicati, come ad esempio in relazione alle contestazioni di cui ai capi 14 e 18. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha evaso le censure difensive in maniera solo apparente, richiamando lo scrutinio del primo giudice senza misurarsi con gli argomenti spesi dalla difesa e senza valutare gli effetti civili e quelli accessori di natura patrimoniale a carico del LA. L'obbligo di fornire risposta alle censure difensive è imposto, infatti, dall'art. 578 cod.proc.pen. che prescrive il vaglio dei profili di responsabilità sia pure ad effetti diversi da quelli penali sicchè i giudici d'appello erano tenuti a fornire specifica motivazione in ordine al superamento delle deduzioni difensive;
2.2 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 578 bis cod.proc.pen. e all'art. 240 bis cod.pen. La difesa lamenta che la Corte di merito, dopo aver disposto il dissequestro dei beni immobili del prevenuto in ottemperanza al principio di ragionevolezza temporale, ha nondimeno confermato la confisca delle disponibilità liquide, segnalandone la coincidenza con il profitto degli illeciti contestati e facendo applicazione del disposto di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen. La Corte d'appello ha ritenuto la natura meramente processuale della norma con conseguente applicabilità anche a fatti commessi in epoca antecedente la sua introduzione nel sistema. Secondo il difensore, la disposizione di cui all'art. 578b1s non può essere considerata di natura puramente processuale dal momento che ha introdotto un meccanismo applicativo della confisca allargata destinato ad operare anche in presenza di una causa estintiva e collegato, comunque, all'accertamento di responsabilità dell'imputato, non limitandosi a definire la cornice entro cui può essere disposta la confisca. Aggiunge che la confisca ex art. 240bis cod.pen. richiede la prova della incompatibilità tra i redditi prodotti, l'attività esercitata e il patrimonio ablato, aspetti sui quali non risultano effettuati specifici accertamenti e la Corte non ha reso alcuna specifica motivazione sul punto sebbene la difesa avesse richiesto, previa rinnovazione istruttoria, l'escussione del proprio consulente di parte. 2 Pertanto, poiché l'art. 578bis cod.proc.pen. ha introdotto nel sistema una nuova disciplina relativa alla confisca senza condanna, in assenza di una disciplina intertemporale che ne giustificasse la retroattività, ad avviso della difesa l'unica conclusione conforme a sistema è quella dell'applicabilità della disposizione ai fatti commessi a far data dalla sua vigenza. In ogni caso la difesa segnala che anche a voler prescindere dalle questioni relative all'applicabilità dell'art. 578 bis cod.proc.pen. la Corte ha omesso una concreta motivazione sul tema dell'accumulazione patrimoniale e sulla sproporzione, facendo riferimento agli illeciti profitti conseguiti, trascurando la necessità, ai fini della confisca allargata, di una ricostruzione dello squilibrio tra disponibilità economiche e la loro derivazione;
2.3 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 644 e 240 bis cod.pen. La difesa lamenta che la Corte di merito in ordine alle disponibilità liquide ha ritenuto che la confisca possa essere qualificata come diretta, alla luce del profitto determinato dai prestiti usurai, di gran lunga superiore alla somma sequestrata, rendendo una motivazione frutto di confusione concettuale tra le diverse ipotesi di confisca. Tuttavia ha confermato, alla luce della sentenza di primo grado, una confisca allargata ex art. 240bis cod.pen. ignorando che la confisca diretta ex art. 644, ult. Comma, cod.pen. è limitata al prezzo o al profitto del reato come giudizialmente accertati sicché la Corte avrebbe dovuto indicare l'ammontare degli interessi oggetto delle illecite dazioni, nella specie di gran lunga inferiori alla somma confiscata e avrebbe dovuto chiarire attraverso quale canale giuridico procedeva alla confisca, preclusa dall'art. 578bis cod.proc.pen. Quanto alla confisca ex art. 240 bis cod.pen. la sentenza impugnata ha trascurato che sulla base della documentazione versata in atti dalla difesa risulta provato che in epoca anteriore ai fatti contestati il LA e la US avevano disponibilità economiche in linea con quelle rinvenute ed assoggettate a confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento siccome infondato. Centrale nella prospettazione difensiva risulta la questione relativa all'applicabilità dell'art. 578 bis cod.proc.pen. che espressamente prevede che "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Con la sentenza n. 4145 del 29/9/2022,SI FA, le Sezioni Unite hanno chiarito, con specifico riguardo a fattispecie concernente la confisca per equivalente, che la disposizione ha natura mista, sostanziale e processuale, in quanto la stessa non si limita alla ricognizione 3 di un principio non codificato e tuttavia rinvenibile nell'ordinamento ma, al contrario, riveste valenza costitutiva, attribuendo al giudice il potere, in precedenza negato, di confermare una statuizione di natura afflittiva e sanzionatoria, quale la confisca per equivalente, in difetto di una formale pronunzia di condanna. Nella specie, come emerge dalla sentenza di primo grado, la confisca è stata disposta ex art. 12 sexies L. 356/92, ora 240 bis cod.pen. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, sostenuto da più pronunzie del massimo consesso nomofilattico, in particolare, Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; Sez. U.,n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01;Sez. U. n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01, qualifica la confisca allargata come misura di sicurezza patrimoniale atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Rv. 282690- 01; n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Rv. 283384 - 02). 2. Ciò posto, le censure svolte nel primo motivo in ordine al mancato scrutinio dei motivi d'appello in punto di responsabilità al fine di un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen. sono destituite di pregio. La Corte di merito, dopo aver illustrato il gravame difensivo a pag. 2, ha ritenuto di disattendere la richiesta assolutoria richiamando e condividendo l'ampia motivazione resa dal primo giudice circa il carattere usurario delle pattuizioni intercorse tra gli imputati e le pp.00. Deve al riguardo rilevarsi che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha operato un dettagliato scrutinio dei materiali processuali, dedicando un accurato e proficuo sforzo motivazionale all'analisi dei contenuti dichiarativi delle pp.00. (pag. 92-94) ed ha analiticamente valutato le singole ipotesi condensate in incolpazione (pag.96-106) ricostruendo le operazioni di mutuo incriminate e il relativo tasso, pervenendo all'assoluzione del prevenuto in relazione ad alcuni degli addebiti ascrittigli (pag. 106-113) laddove ha ravvisato lacune probatorie. Il ricorrente a fronte della condivisione da parte dei giudici d'appello del percorso e degli esiti valutativi attinti in primo grado in punto di responsabilità sollecita una rilettura delle fonti probatorie sul presupposto che la sentenza impugnata non si sarebbe fatta carico delle "perplessità" evidenziate in sede di gravame dalla difesa, trascurando di segnalare elementi trascurati o pretermessi di carattere decisivo al fine dell'emissione di pronunzia assolutoria in relazione ad uno o più degli addebiti contestati al prevenuto. 4 2.1 Deve aggiungersi ad ulteriore conforto dell'esito decisorio in punto di responsabilità che l'atto di appello confezionato dalla difesa risulta del tutto generico, facendo leva sulla pretesa inattendibilità della ricostruzione offerta dalle pp.00., valorizzando circostanze quali la mancata restituzione delle somme mutuate o la pretesa incertezza sul tasso di interesse pattuito, rilievi che risultano connotati da aspecificità a fronte della motivazione articolata dal primo giudice. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799-01). 3. Con riguardo ai dedotti vizi motivazionali sviluppati nella parte conclusiva del secondo e nel terzo motivo ritiene il Collegio che le doglianze siano infondate. Deve preliminarmente rilevarsi che l'atto d'appello investiva la Corte territoriale della richiesta di revoca del provvedimento di confisca ex art. 12 sexies L. 356/92, sostenendo che il primo giudice non aveva considerato che i beni patrimoniali vincolati "erano tutti provenienti dall'attività svolta dal LA seppure non dichiarata, per la gran parte, a fini fiscali" e che era stata fornita "una palese giustificazione circa la legittimità della provenienza dei beni da parte dei soggetti che ne hanno la titolarità". Aggiungeva che il Tribunale aveva omesso di valutare la sproporzione "in riferimento all'epoca di acquisizione del singolo bene e non al momento dell'applicazione del provvedimento di sequestro". A fronte di siffatta devoluzione la Corte territoriale ha provveduto a svincolare tutti i beni immobili, ritenendo che in relazione a siffatti cespiti, avuto riguardo all'epoca di acquisto, non risultasse soddisfatto il criterio di ragionevolezza temporale. 3.1 Quanto ai depositi bancari e ai titoli, la sentenza impugnata confermava la misura, richiamando talune pronunzie di legittimità in materia di qualificazione come confisca diretta dell'ablazione di somme di danaro. Sebbene dette pronunzie siano applicabili nel caso in esame per quanto di ragione, deve, nondimeno, rilevarsi che il difensore in sede di gravame non aveva svolto alcuna specifica censura in merito alle disponibilità finanziarie del prevenuto, facendo esclusivo e generico riferimento in relazione a tutti i cespiti vincolati all'accumulazione di danaro proveniente da evasione fiscale. Siffatto profilo impone di rilevare che la doglianza era radicalmente infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Rv. 282690 - 01; n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022 Rv. 283384 - 02), mentre la circostanza relativa all'asserita esistenza di provviste liquide rivenienti da una restituzione disposta dal Tribunale di Napoli nell'anno 2003 risulta tardivamente dedotta con memoria difensiva depositata in udienza il 20/9/2021. 5 Il Consigliere estensore Il P ente Questa Corte ha chiarito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute c:on l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019 ,Rv. 277076 - 01 Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Rv. 264493 - 01) e risultino rispettati i relativi termini. 3.2 Appaiono pertanto destituite di giuridico fondamento le doglianze difensive in punto di omessa considerazione delle allegazioni difensive in ordine alla lecil:a disponibilità di rimesse finanziarie in grado di giustificare le provviste confiscate in assenza di un'utile devoluzione delle stesse, restando ininfluenti i non pertinenti argomenti sviluppati in tema di confisca diretta del danaro dalla Corte territoriale. Infatti, non può nutrirsi alcun dubbio che i giudici d'appello abbiano valutato il gravame difensivo avendo ben presente la natura della confisca ex art. 240 bis cod.pen. disposta in primo grado, come emerge a pag. 5 della sentenza impugnata, e non essendo gli inesatti richiami giurisprudenziali suscettibili di modificare la natura della misura imposta, congruamente giustificata nei suoi estremi costitutivi dalla motivazione resa dal primo giudice (pagg. 136-138) e non ritualmente confutata, che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687 - 01). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 28/2/2023