CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38641 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI ER nato a [...] il [...]X avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO OR BE impugna la sentenza in data 10/01/2022 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza in data 02/05/2019 del Tribunale di Rimini, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 641 cod. pen. contestato al capo A) e ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. contestatO al capo B). Deduce: 1. Violazione di legge. Il ricorrente sostiene che l'assoluzione per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. avrebbe dovuto condurre anche all'assoluzione per la truffa. 2. Vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è illogica, essendo pervenuta alla conferma della condanna per la truffa pur in presenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38641 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/09/2023 dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 641 cod.pen. e in assenza di elementi oggettivamente conducenti nel senso della sussistenza del reato. Aggiunge l'assoluzione per il capo A) importa la revoca delle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione. A tale riguardo, occorre rilevare come dalla lettura della sentenza impugnata non appaia possibile comprendere le motivazioni poste a fondamento della decisione. Invero, dopo la ricostruzione degli elementi valorizzati dal Giudice di primo grado e la illustrazione iniziale dei motivi di appello (fino alla pagina 5), la sentenza non espone i motivi della decisione e riporta direttamente il dispositivo (alla pagina 6) con le sole statuizioni finali relative al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno subito dalla parte civile. La motivazione, pertanto, risulta completamente omessa, non essendovene traccia. Va ulteriormente precisato che in sede di esame preliminare del ricorso sono stati disposti accertamenti di Cancelleria presso la Corte di appello di Bologna, al fine di verificare la mancanza della motivazione fosse -per ipotesi- dovuta all'erronea trasmissione della copia della sentenza impugnata, eventualmente inviata in forma parziale presso questa Corte. A tal fine veniva richiesta alla Cancelleria della Corte di appello di Bologna la trasmissione della sentenza in forma integrale. In risposta a tale richiesta, il Cancelliere della Corte di appello di Bologna ha attestato che «la lacuna e il salto logico da pagina 5 a pagina 6 è presente anche nella sentenza originale, che appare quindi incompleta». Tanto porta a richiamare il principio di diritto secondo cui «È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale)», (Sez. 6, Sentenza n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat Brahim, Rv. 279888 - 01). Da ciò discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, poiché dalla rilevata incompletezza è derivata la totale mancanza della motivazione in punto di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla decisione. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO OR BE impugna la sentenza in data 10/01/2022 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza in data 02/05/2019 del Tribunale di Rimini, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 641 cod. pen. contestato al capo A) e ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. contestatO al capo B). Deduce: 1. Violazione di legge. Il ricorrente sostiene che l'assoluzione per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. avrebbe dovuto condurre anche all'assoluzione per la truffa. 2. Vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è illogica, essendo pervenuta alla conferma della condanna per la truffa pur in presenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38641 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/09/2023 dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 641 cod.pen. e in assenza di elementi oggettivamente conducenti nel senso della sussistenza del reato. Aggiunge l'assoluzione per il capo A) importa la revoca delle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione. A tale riguardo, occorre rilevare come dalla lettura della sentenza impugnata non appaia possibile comprendere le motivazioni poste a fondamento della decisione. Invero, dopo la ricostruzione degli elementi valorizzati dal Giudice di primo grado e la illustrazione iniziale dei motivi di appello (fino alla pagina 5), la sentenza non espone i motivi della decisione e riporta direttamente il dispositivo (alla pagina 6) con le sole statuizioni finali relative al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno subito dalla parte civile. La motivazione, pertanto, risulta completamente omessa, non essendovene traccia. Va ulteriormente precisato che in sede di esame preliminare del ricorso sono stati disposti accertamenti di Cancelleria presso la Corte di appello di Bologna, al fine di verificare la mancanza della motivazione fosse -per ipotesi- dovuta all'erronea trasmissione della copia della sentenza impugnata, eventualmente inviata in forma parziale presso questa Corte. A tal fine veniva richiesta alla Cancelleria della Corte di appello di Bologna la trasmissione della sentenza in forma integrale. In risposta a tale richiesta, il Cancelliere della Corte di appello di Bologna ha attestato che «la lacuna e il salto logico da pagina 5 a pagina 6 è presente anche nella sentenza originale, che appare quindi incompleta». Tanto porta a richiamare il principio di diritto secondo cui «È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale)», (Sez. 6, Sentenza n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat Brahim, Rv. 279888 - 01). Da ciò discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, poiché dalla rilevata incompletezza è derivata la totale mancanza della motivazione in punto di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla decisione. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente