Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SU 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE0 047 8 MONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati id. 23/5/01 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -Consigliere rel. Gou 1116Слои Dott. NC CRISTARELLA ORESTANO Dott. Giandonato NAPOLETANO 66 Ref. 155 MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio CÓRTE SUPREMA D! CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Umberto GOLDONI 66 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente 6.20 per diritti 17 GEN. 2002 SENTENZA il IL ET : sul ricorso iscritto al n. 10771/99 R.G. proposto CONTRATTO DI AGENZIA da LOSITO LE, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Vignastelluti n. 176, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Iannetti, difeso dall'Avv. Carlo De Carlo in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
NESTLE' ITALIANA S.p.A., gjà IT S.p.A., giusta atto di fusione per incorporazione per notaio Liguori di Milano del 19.12.1994 rep. 87914, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Giovanni 318/01 - Vinci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 7, presso lo studio dell'Avv. Carmine Monaco Sorge, difesa dall'Avv. NC Silvestre in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 19 novembre 1998-7 gennaio 1999 n. 15/99 della Corte d'appello di Lecce. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 29 maggio 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Carlo De Carlo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. CANCELLERIA Dott. Vincenzo EL, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel marzo del 1981 LE SI convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Brindisi, la IT S.p.A., esponendo che con contratto CANCELLERIA del 17.11.1972 era stato nominato, a tempo indeterminato, agente con deposito e con diritto di esclusiva, per la zona di Brindisi e provincia, della S.p.A. Motta, alla quale erano subentrate prima la ID e poi la predetta IT, e che quest'ultima, con lettera raccomandata del 20.3.1981, aveva risolto in tronco "con effetto immediato" il rapporto, il CANCELLERIA che, in assenza di giusta causa e di giustificato motivo del recesso, integrava un comportamento gravemente lesivo dei suoi diritti. 2 Chiese, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità di scioglimento del contratto e di quella suppletiva di clientela, nonché al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o in separata sede, con interessi e rivalutazione. La IT S.p.A., costituitasi, contestò la fondatezza delle domande avversarie, deducendo che nel 1976, per accordi intervenuti tra la sua dante causa ID e il SI, era stato soppresso il diritto di esclusiva e il contratto era divenuto "a tempo determinato” rinnovabile annualmente in caso di mancata disdetta, e spiegò domanda riconvenzionale di condanna dell'attore a pagarle la somma di £ 252.525.376, con interessi e rivalutazione, quale saldo a suo credito delle partite di dare ed avere, e a corrisponderle il valore dei mobili ed attrezzature di sua proprietà non consegnatile dopo lo scioglimento del rapporto o consegnatile non in condizioni di efficienza. Con sentenza del 16.1.1996 il Tribunale adito, ritenuta la nullità assoluta, ex art. 1341, comma 2°, cod. civ., per mancanza di specifica sottoscrizione, della clausola del 1976 ID-SI concernente la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato ed esclusa l'esistenza di una giusta causa della risoluzione in tronco del rapporto, riconobbe all'attore il diritto all'indennità sostitutiva di mancato preavviso nella misura di £ 68.007.135 e a quella di scioglimento del contratto nella misura di £ 1.957.787, nonché al 3 risarcimento del danno, liquidato equitativamente in £ 50.000.000, mentre disattese la richiesta di indennità suppletiva di clientela, fissò in £ 82.332.692, quale saldo delle partite di dare ed avere, il credito della IT nei confronti dell'attore, rigettando per mancanza di prove la richiesta relativa al valore delle attrezzature, per cui, operata la compensazione tra i contrapposti crediti delle parti, condannò la IT al pagamento, in favore dell'attore, della somma di £ 37.632.230, da rivalutare nella misura del 3 % su base annua dalla domanda fino al 16.12.1990, con interessi legali. Proposti gravami, in via principale dalla NE Italiana S.p.A., che nel frattempo aveva incorporato la IT, e in via incidentale dal SI, la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza precisata in epigrafe, accogliendo la prima di dette impugnazioni e rigettando la seconda, ha riformato la decisione del Tribunale, riconoscendo all'agente solo il diritto a £1.957.787 per indennità di scioglimento del contratto e condannandolo, quindi, a pagare alla controparte lire 80.374.905, quale differenza tra detto importo e quello da lui dovuto di £ 82.332.692, nonché a restituirle la somma di £ 105.380.580 versatagli in esecuzione della sentenza di primo grado, il tutto con rivalutazione secondo indici ISTAT o, in alternativa, con gli interessi legali se più favorevoli. Sul punto relativo alla validità della clausola di trasformazione dell'originario contratto a tempo indeterminato (con diritto di esclusiva) 4 in contratto a tempo determinato (senza diritto di esclusiva), rinnovabile annualmente in caso di mancata disdetta - clausola contenuta in una missiva inviata il 17.9.1976 dalla ID al SI e da quest'ultimo restituita sottoscritta alla prima con l'aggiunta di proprio pugno, prima della sottoscrizione, della frase "Resta inteso che continuerò a servire in esclusiva i clienti da me serviti nel 1976, astenendomi dal contattare clienti serviti da altre organizzazioni di vendita ID” -, la Corte salentina ha innanzitutto osservato che, malgrado tale aggiunta, comportante nuova proposta ex art. 1326 cod. civ., quest'ultima doveva considerarsi tacitamente accettata dall'originaria proponente, essendo pacifico, per esplicita ammissione del SI a pag. 5 della comparsa di risposta in primo grado, "l'incontro delle volontà per quanto attiene al diritto di esclusiva" e dovendosi ritenere, quindi, che analogo incontro vi fosse stato anche sulla clausola, rimasta invariata, relativa alla durata a tempo determinato, come confermato dal fatto incontroverso che nessuna obiezione era stata mai mossa dall'altra parte sulla modifica apportata dall'agente, che il rapporto era continuato sino al marzo 1981 senza discussioni sul diritto di esclusiva e che lo stesso SI, nel suo interrogatorio del 22.10.1986, aveva affermato che, a seguito delle sue rimostranze, la durata era stata “successivamente” ripristinata secondo l'originaria previsione (a tempo indeterminato), asserzione, questa, contestata ex adverso e non provata, ma che dimostrava ulteriormente l'operatività della clausola in questione. 5 Ha escluso, inoltre, la Corte territoriale che fosse a parlarsi di un contratto per adesione, ossia di uno schema contrattuale predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti e destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, con conseguente necessità, ex art. 1341, comma 2°, cod. civ., di specifica approvazione per iscritto delle c.d. clausole vessatorie ad opera dell'altra parte, e ciò sia perché nulla aveva provato il SI, agente imprenditore, circa la propria condizione di minorità rispetto al preponente, sia perché risultava dal testo della lettera di proposta che le modifiche al contratto avevano formato oggetto di colloqui e di intese tra le parti, senza che in contrario potesse valere il generico inciso secondo il quale tali modifiche erano "suggerite dalla necessità di coordinare e potenziare le politiche commerciali" della ID, sia perché la veste tipografica della scrittura, contenente espressioni chiaramente e direttamente riferibili al solo rapporto ID- SI, non era quella del "modulo", sia, infine, perché la clausola sulla durata del contratto non era da ritenersi vessatoria, non rientrando nell'elencazione tassativa della citata norma e non potendo essere in alcun modo assimilata a quella di recesso unilaterale espressamente contemplata dalla norma stessa. Dall'accertato carattere "a tempo determinato" del contratto il giudice d'appello ha poi tratto il convincimento che nulla era dovuto all'agente per indennità di mancato preavviso e sostitutiva di clientela, previste soltanto per l'agenzia a tempo indeterminato;
né poteva essergli 6 riconosciuto il risarcimento del danno, pur in astratto spettantegli in assenza di una giusta causa di scioglimento del rapporto, dato che nulla egli aveva provato circa la sua sussistenza ed il suo preciso ammontare, il che impediva il ricorso alla liquidazione equitativa adottata dal Tribunale. Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte di merito ha ritenuto che correttamente il primo giudice aveva quantificato il credito della IT basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Ricorre per cassazione LE SI sulla base di otto motivi ai quali la NE Italiana S.p.A. replica con controricorso, tra l'altro eccependo la inammissibilità del ricorso ex art. 366, 1° comma n. 3, cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE E' pregiudiziale osservare che non ha fondamento la suddetta eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché il requisito prescritto dalla invocata norma del codice di rito è quello di una “sommaria" esposizione dei fatti della causa, la qual cosa esclude che ne occorra una analitica e particolareggiata e, anzi, la rende deplorevole, per cui deve ritenersi sufficiente, e nel contempo necessario, che la narrativa sia tale da consentire una adeguata autonoma cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti, in modo che sia possibile 7 intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata. Tali esigenze devono ritenersi pienamente soddisfatte dal ricorso in esame, la cui parte espositiva, già di per sé idonea alla comprensione della vicenda giudiziaria, è, per altro, integrata da quanto esposto di volta in volta nei singoli motivi di censura. Ciò premesso, si può passare all'esame di tali motivi, con il primo dei quali intitolato "violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ." si - lamenta che la Corte distrettuale, pur avendo rilevato che si era verificata l'ipotesi di cui all'ultimo comma di detto art. 1326 c. c., secondo il quale “un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta", abbia erroneamente considerata avvenuta la conclusione dell'accordo modificativo mediante accettazione tacita di tale nuova proposta da parte della originaria proponente. Si sostiene al riguardo che, avendo il SI apportato alla proposta scritta della ID una modifica che subordinava la sua adesione alla conservazione del diritto di esclusiva, occorreva una ulteriore dichiarazione nella stessa forma da parte della originaria proponente che consentisse di verificare se essa fosse conforme alla nuova proposta e se fosse espressione di una volontà di concludere il contratto. Con il secondo motivo denunziandosi violazione degli artt. - 8 1325 e 1326 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si torna a sostenere che le modifiche aggiunte alla "pretesa" accettazione del SI rispetto alla "proposta" dell'altra parte escludevano la possibilità di ravvisare la formazione dell'accordo contrattuale, poiché questo si perfeziona soltanto quando si estende a tutte le clausole discusse tra le parti, siano esse principali od accessorie. Si rimprovera, quindi, al giudice d'appello di avere del tutto ignorato l'essenziale problema della formazione progressiva del contratto e di avere, così, ravvisato nella mancata contestazione, da parte del SI, della clausola relativa alla durata del rapporto, la conclusione del contratto stesso e l'accettazione delle singole clausole, il che si risolveva in una evidente petizione di principio. Le si addebita, inoltre, di essere pervenuta a configurare la lettera 17.9.1976 quale "proposta" avanzata dal SI e di avere ritenuto che la IT la avesse tacitamente accettata, tanto che la aveva prodotta in giudizio. Si torna a dire in proposito che qualsiasi difformità dell'accettazione rispetto alla proposta rende la prima strutturalmente e funzionalmente inidonea a realizzare l'accordo, anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario, sostenendosi che nulla hanno a che vedere con l'esigenza di perfetta identità tra proposta ed accettazione le argomentazioni della sentenza impugnata che, pur avendo configurata quella del SI come "nuova proposta" ex art, 1326, u. c., cod. civ., l'hanno ritenuta non abbisognevole di accettazione espressa. I su esposti motivi, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi e di tenore in parte analogo, non sono meritevoli di accoglimento. Nessun errore di diritto, infatti, è addebitabile alla sentenza impugnata con riferimento a quanto stabilito dagli artt. 1325 e 1326 cod. civ., poiché il giudice d'appello, come riconosce sostanzialmente lo stesso ricorrente, non ha affatto negato che l'accettazione del SI, in quanto non del tutto conforme alla proposta contenuta nella lettera 17.9.1976 proveniente dalla ID, equivalesse a nuova proposta e fosse, quindi, abbisognevole a sua volta di accettazione da parte di quest'ultima, né ha dato rilievo a tal fine, seguendo l'insegnamento di questo Supremo Collegio (v., ex aliis, sent. n. 97 del 1993), al valore secondario della modifica, concernente il diritto di esclusiva, richiesta in sede di risposta alla lettera suddetta. La Corte salentina, invece, ha ritenuto che la ID avesse accettato tacitamente la nuova proposta e che, quindi, l'accordo delle parti sul nuovo assetto negoziale risultante dallo scambio di missive si fosse gradatamente perfezionato, il che integra un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità perché sorretto da una serie di argomentazioni, come riportate nella narrativa di questa sentenza, assolutamente ineccepibili sotto il profilo logico e giuridico. D'altra parte, tali argomentazioni non vengono specificamente 10 censurate dal ricorrente il quale, in sostanza, si limita a contestare che l'accettazione della ID potesse essere tacita, sostenendo la necessità che essa avvenisse in maniera espressa e nella stessa forma della controproposta proveniente dal SI, assunto, questo chiaramente inconsistente ed arbitrario, poiché il contratto de quo non richiedeva forme solenni, né ricorreva l'ipotesi, contemplata dall'art. 1326, 4° comma, cod. civ., della richiesta, da parte del proponente, di una forma determinata per l'accettazione. Quanto alla possibilità di un'accettazione tacita, essa discendeva dai principi generali e al riguardo va ricordato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui l'accordo delle parti può desumersi anche da un comportamento omissivo e l'accertare se si verifichino in concreto le condizioni perché da tale comportamento possa desumersi una dichiarazione silenziosa o una manifestazione tacita di consenso è compito del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità qualora l'accertamento, come si è già detto essere nel caso di specie, sia adeguatamente e logicamente motivato (v. sent. 126/73, 1939/73, 5743/81, 3957/83). - denunziandosi violazione e falsa Con il terzo motivo applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. - si censura la sentenza impugnata là dove ha escluso 3 cod. proc. civ. l'ipotesi del contratto per adesione per essere state “le modifiche" ampiamente discusse tra le parti e “suggerite dalla necessità di 11 coordinare e potenziare le politiche commerciali “della IT. Si insiste, quindi, nel sostenere che di contratto per adesione si trattava, in quanto predisposto unilateralmente dalla preponente, con conseguente applicabilità dell'art. 1341 cod. civ., facendosi leva sull'espressione “... Vi preghiamo di restituirci la acclusa copia della presente da voi sottoscritta a conferma degli accordi intervenuti" contenuta nella missiva del 17.9.1976 e sulla “distinta veste tipografica tra il testo e l'indirizzo". Con il quarto motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, comma 2°, e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice si lamenta che la Corte di merito, senza fornire adeguata e - corretta giustificazione, non abbia interpretato estensivamente l'elencazione, pur tassativa, di cui al secondo comma di detto art. 1341 cod. civ. e non abbia, quindi, qualificato "vessatoria", come tale abbisognevole di doppia sottoscrizione, la clausola relativa alla durata del contratto che, sebbene reciproca e bilaterale, era stata inserita per avvantaggiare la parte che l'aveva predisposta a detrimento del contraente più debole, in quanto facilitava il suo recesso dal contratto senza i gravosi oneri connessi, in tal caso, alla durata indeterminata del rapporto di agenzia. Anche questi motivi vanno esaminati insieme per la loro stretta connessione e sono da disattendere. 12 Il SI, infatti, insiste nel definirsi contraente più debole e nel sostenere che si trattava di un contratto per adesione, senza tuttavia minimamente censurare, quanto al primo punto, la contraria affermazione della gravata sentenza secondo cui esso SI, "pacificamente agente-imprenditore”, non aveva in alcun modo provato, come sarebbe stato suo onere, di aver contratto "in condizione di minorità”, e senza per nulla contrastare, quanto al secondo punto, le specifiche ed assorbenti ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, che le modifiche del rapporto di agenzia, lungi dall'essere state predisposte unilateralmente dalla ID, erano state ampiamente discusse, ragioni rappresentate dalle espressioni usate nello stesso testo della lettera 17.9.1976 e mai contestate nella loro veridicità, da cui si ricavava che quelle modifiche avevano costituito oggetto di colloqui tra le parti e che sulla base di questi colloqui erano stati raggiunti degli “accordi” tali "da fugare definitivamente ogni preoccupazione" dell'agente. D'altra parte, non spiega il ricorrente come mai, se si trattava di uno schema contrattuale destinato ad essere utilizzato per una pluralità indefinita di rapporti senza altra alternativa che quella di accettarlo o di rifiutarlo in blocco, fosse stato possibile per lui formulare una controproposta, cioè subordinare la modifica della durata del contratto (da tempo indeterminato a tempo determinato) al mantenimento, sia pure parziale, del diritto di esclusiva. 13 Quanto detto sinora rende inutile un approfondito esame delle censure concernenti l'esclusione del carattere vessatorio della clausola modificativa della durata del contratto, bastando dire che anch'esse mancano di fondamento, poiché, se è vero che il riconosciuto carattere tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 1341, comma 2°, cod. civ. non esclude la possibilità di una interpretazione estensiva nell'ambito di ciascun tipo di clausola, è altrettanto vero che di ciò la Corte di merito si è data puntualmente carico, osservando, con ineccepibile rigore logico-giuridico, che la pattuizione della durata determinata del contratto, a parte la sua bilateralità, atteneva ad un'ipotesi completamente estranea al paradigma dell'art. 1341 cod. civ. e non poteva in alcun modo, quindi, ritenersi ricomprensibile estensivamente, come pretendeva il SI, in quella relativa alla facoltà di recesso unilaterale dal contratto. -Con il quinto motivo denunziandosi violazione dell'art. 1362 cod. civ. e omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si lamenta che la Corte territoriale abbia completamente - omesso di considerare l'eccezione, formulata dall'odierno ricorrente, di proroga del contratto con conseguente trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato. Premesso, al riguardo, che la clausola modificativa della durata del contratto era del seguente tenore: "Il contratto di agenzia, 14 attualmente a tempo indeterminato, viene trasformato in contratto a tempo determinato con scadenza 31.12.1978 e si terrà successivamente prorogato di anno in anno, per un intero anno (1/1-31/12) in mancanza di disdetta dell'una o dell'altra parte, da comunicarsi entro e non oltre il 30.1 di ciascun anno, mediante raccomandata R.R....", si sostiene, anche con richiamo agli artt. 1569, 1574 e 1833 cod. civ., che, per effetto di detta clausola, non esisteva un momento del tempo il cui decorso valesse ad estinguere il rapporto, ma occorreva invece la disdetta;
e se questa poteva essere data solo per il 31.12 di ogni anno, escluso ogni altro giorno, si era di fronte ad un contratto a tempo indeterminato, non sapendosi in quale anno venisse a cessare il rapporto. Ed in questa prospettiva di lettura della clausola - prosegue il - assumeva un significato preciso e coerente, a norma dell'art. motivo 1362, comma 2°, cod. civ., la lunga durata avuta di fatto dal rapporto in esame. Neppure questa censura merita accoglimento. Invero, anche a prescindere dalla mancanza di qualsiasi indicazione in ordine al come, al dove e al quando sia stata sollevata l'eccezione in parola, così da far sorgere nel giudice d'appello l'obbligo di pronunciarsi e di motivare sulla stessa, e a parte la scarsa intelligibilità degli argomenti addotti e, in particolare, del riferimento all'art. 1362, comma 2°, cod. civ., nonché del richiamo agli artt. 1569, 15 1574 e 1833 cod. civ., in materia, rispettivamente, di somministrazione, di locazione e di conto corrente, deve ricordarsi il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il giudice del merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione, argomentazione e rilievo provenienti dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato nel loro complesso i contrapposti sistemi difensivi, indichi gli elementi e le ragioni sui quali intende fondare il proprio convincimento, e dovendosi ritenere disattesi per implicito gli argomenti e rilievi che, sebbene non specificamente esaminati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso di specie, appunto, l'esaustiva motivazione con la quale la Corte salentina ha spiegato perché il rapporto dedotto in lite dovesse considerarsi a termine in forza della modifica contrattuale intervenuta nel 1976 escludeva la necessità di una specifica risposta all'eventuale tortuosa deduzione riguardante una pretesa automatica trasformazione in contratto a tempo indeterminato per effetto della proroga dovuta a mancanza di disdetta, in contrasto con la clausola modificativa che parlava di proroga “di anno in anno". 100 denunziandosi violazione della legge Con il sesto motivo 230/1962 e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si lamenta che sia stata del tutto ignorata la deduzione del SI secondo la quale il contratto doveva ritenersi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della suddetta 16 legge, riguardante il rapporto di lavoro ma applicabile anche al contratto di agenzia, che testualmente recita: "Il termine del contratto a tempo determinato può essere con il consenso del lavoratore eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato ai sensi del 2° comma dell'articolo precedente. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato sin dalla data della prima assunzione del lavoratore...". Si sostiene, cioè, che la dottrina e la giurisprudenza hanno operato un distinguo tra rinnovazione e proroga di un contratto a termine, ritenendo che nel primo caso si ha giuridicamente un nuovo contratto, anche se simile al precedente, mentre nel secondo rimane in piedi il precedente contratto, con l'unica variante che le parti hanno procrastinato il termine finale, dal che si vuol trarre la conclusione che, nel caso di rinnovo, il contratto di agenzia conserva la natura di contratto a tempo determinato, laddove, nel caso di proroga, si considera a tempo indeterminato. Riguardo a questo motivo valgono rilievi analoghi a quelli svolti 17 a proposito del motivo precedente, con l'aggiunta che, secondo l'insegnamento di questa Corte Suprema, la speciale normativa della legge n. 230 del 1962, che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, non opera con riferimento al rapporto di agenzia, per cui è legittima la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” di tale rapporto, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato (v. sent. 7426/92). - denunziandosi violazione degli artt. Con il settimo motivo 1750 e 1751 cod. civ., 2697 cod. civ. e difetto di motivazione in -relazione all'art. 360 nn. 3e cod. proc. civ. si censura la sentenza impugnata sul punto relativo al denegato diritto del SI alle indennità di preavviso e sostitutiva di clientela. Si lamenta, cioè che la Corte d'appello si sia limitata a recepire sic et simpliciter su questo punto quanto affermato dal primo giudice, senza minimamente esaminare le argomentazioni del SI fondate sul testo del contratto iniziale del 17.11.1972 che, nel paragrafo relativo alla durata del rapporto, faceva espresso riferimento al "vigente accordo economico”, sicché era pacifica l'adesione della società preponente agli accordi economici collettivi e non occorreva, quindi, che al riguardo venisse fornita una specifica prova, come richiesto invece dal Tribunale e confermato dal giudice di appello. La doglianza è inammissibile per difetto di interesse. 18 La Corte distrettuale, infatti, ha escluso il diritto del SI, sia all'indennità di mancato preavviso, sia a quella sostitutiva di clientela, in base al decisivo ed assorbente rilievo che tali indennità erano previste soltanto per il rapporto di agenzia a tempo indeterminato, mentre nel caso di specie, per come già detto, si trattava di agenzia a tempo determinato. Del tutto irrilevante, quindi, è il fatto che la stessa Corte, a titolo di mero obiter, abbia soggiunto che la seconda delle suddette indennità era stata correttamente negata anche dal Tribunale che pur aveva ritenuto trattarsi di contratto a tempo indeterminato stante la dichiarata - per difetto di prova in ordine nullità della clausola modificativa all'adesione della società preponente agli accordi collettivi che avevano sancito il relativo diritto. - denunziandosi violazione e falsa Con l'ottavo motivo applicazione degli artt. 1223, 1226, 2697 cod. civ., 115, 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice si censura la gravata sentenza sul punto concernente il ritenuto mancato assolvimento dell'onere di provare l'esistenza del danno per l'anticipato scioglimento del rapporto non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo. Si sostiene che la Corte salentina, così dicendo, ha mostrato di ignorare completamente le risultanze processuali dimostrative dell'ammontare delle provvigioni percepite dal SI negli anni precedenti, elemento, questo, di per sé sufficiente a far ritenere provato 19 il danno suddetto. Anche questa censura è inammissibile perché non coglie la vera ragione posta a base del rigetto della domanda di liquidazione equitativa del danno, La Corte di Lecce, infatti, non ha affatto ritenuto che mancasse la prova dell'an debeatur della pretesa risarcitoria, ossia dell'esistenza di un danno dovuto al troncamento del rapporto di agenzia al di fuori di una giusta causa, ma ha inteso dire, in buona sostanza, che mancava la condizione espressamente richiesta dall'art. 1226 cod. civ. per poter procedere alla sua liquidazione con valutazione equitativa, cioè l'impossibilità o estrema difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, in quanto, al contrario, coincidendo grosso modo il pregiudizio economico dell'agente con il guadagno che egli avrebbe conseguito fino alla scadenza convenzionale del rapporto (tenuto conto, in positivo, della natura dell'attività, della zona in cui essa si svolgeva e della prevedibile lievitazione degli affari e, in negativo, delle spese necessarie per l'espletamento di detta attività e dei lucri conseguiti, o conseguibili con l'ordinaria diligenza, da lavoro sostitutivo), sarebbe stato agevole per lui, non solo allegare i necessari parametri valutativi ma anche produrre idonea documentazione sui profitti ricavati e sulle spese sostenute negli anni precedenti. E che tale onere probatorio non sia stato assolto, specie con riferimento all'ammontare delle spese sostenute e alle attività 20 sostitutive, risulta implicitamente dallo stesso ricorso, dove si fa generico riferimento ad una consulenza tecnica, che non è mezzo di prova, e addirittura alle affermazioni contenute in una comparsa conclusionale della controparte IT S.p.A.. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi, dati dalla complessità della vicenda giudiziaria e dalla natura e delicatezza delle questioni trattate, per 1097/29,11 compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento. 456T 61,97
P. Q. M.
TOT19408 LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 29 maggio 2001. IL PRESIDENTEPREST IL CONSIGLIERE ESTENSORE ватые Очит IL CANCELLIERE C1 NC TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 -01 Registrato in gata 4. APR. 2003. Serie 4 AN TA din 14084 versate € 191,28 Centonaventions/08 31336 p. Dirigents Aube Servizi oYeuronym f (Dott.ssa Mapa razia pf FILIPPO) e Responsabile rio Atl Gludzie T E T A N R E (D RACCICHIN!) 21 2 A M O R