Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
La misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta anche in caso di sentenza di patteggiamento, ma sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale. (La S.C. Corte ha affermato, in motivazione, che in caso di omessa statuizione sull'allontanamento, la sentenza non può essere oggetto di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio per la valutazione in concreto circa la pericolosità del condannato, da effettuarsi innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede esecutiva).
Commentario • 1
- 1. Quando sussiste l’aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g) Testo unico stupefacentiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2022
[Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, co. 1, lett. g)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città – che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g) del d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di quanto in sequestro -, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2015, n. 43459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43459 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
4345 9 / 1 5 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA CLAUDIO D'ISADott. N. 1237/2015 - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - Dott. N. 26293/2015 - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nei confronti di: LUPOAE NICUSOR MARIUS N. IL 18/11/1991 inoltre: LUPOAE NICUSOR MARIUS N. IL 18/11/1991 avverso la sentenza n. 795/2014 GIP TRIBUNALE di VASTO, del 28/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo Scarolaccione che ha chiesto accogliersi il ricorso integreando lo sentenze impugnare nel senso dell'effrelsione dallo stato del supose. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Vasto, pronunciando nei confronti di LUPOAE NI- CUSOR MARIUS, con sentenza del 28.4.2015 a seguito di richiesta di applicazio- ne della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., applicava, previo unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e diminuita la pena per il rito prescelto, la pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione e € 1.400,00 di multa, per i se- guenti reati: ⚫ delitto p. e p. dagli arti. 61 n. 5, 110, 624, 625 1° comma n.ri 2, 5 e 7 e comma 2° c.p. poiché, in concorso materiale e morale con altri soggetti per cui si procede separatamente, e con altro complice allo stato non identificato, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri, dopo aver danneggiato la colonnina self del distributore di carburanti Erg sito in località San Salvo lanciando contro lo stesso un'autovettura FIAT PANDA, priva di targa e un autocarro targato AT028XD, pro- vento di un precedente furto commesso alcune ore prima in danno della ditta "Metal.Co" srl, si impossessavano della somma di denaro in contanti pari ad al- meno euro 5.060,00, dopo averla sottratta dall'accettatore di banconote conte- nuto all'interno della predetta colonnina self di proprietà della ERG. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sul- le cose, in cinque persone, su cose esposte per necessità alla pubblica fede, ap- profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. In San Salvo tra le ore 22.00 del 26/11/2014 e le ore 3.00 del 27/11/2014. ⚫ del delitto p. e p. dagli arti. 61 nr. 2 e 5, 110, 112 comma 1° n. 1, 648 c.p.; poiché, in concorso morale con altri soggetti per cui si procede separata- mente e con altro complice allo stato non identificato, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri, acquistavano o comunque ricevevano un'autovettura FIAT PANDA priva di targa e un autocarro targato AT028XD, provento di un preceden- te furto commesso alcune ore prima in danno della ditta "Metal.Co-srl. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto al fine di commette- re il delitto di furto aggravato di cui al capo a) che precede, in cinque persone, approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata dife- sa. In San Salvo tra le ore 22.00 del 26/11/2014 e le ore 3.00 del 27/11/2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, LU Nicusor Marus, personalmente, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancata motivazione in ordine alla "non congruità" della pena e conseguente rigetto. 2 Osserva il ricorrente che l'accordo delle parti sull'applicazione della pena sa- rebbe non solo incongruo ma iniquo, in quanto lo stesso ricorrente sarebbe in- censurato. L'imputato avrebbe erroneamente ritenuto, in sede di richiesta, di non poter scendere al di sotto del limite della pena per usufruire del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., ma sarebbe stato a suo avviso compito del giudice valutare cor- rettamente l'intervenuto accordo. In altri termini, lo stesso giudice avrebbe dovuto dichiarare incongruo l'accordo, invitando le parti ad una diversa statuizione. Il GIP sarebbe stato, in ogni caso, investito del potere-dovere di verificare se il calcolo dell'accordo fosse stato effettuato correttamente, tanto più che sussistevano le condizioni legitti- manti la prognosi favorevole prevista dall'art. 164 cod. pen., non essendovi pre- cedenti penali e attesa la lieve entità del danno causato.
3. Il Procuratore Generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di Appello di L'Aquila, proponeva a sua volta ricorso per Cassazione dedu- cendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Violazione di legge - artt. 235 cod. pen. e 606, comma 1 lett.b) cod. proc. pen. Il giudice di primo grado avrebbe omesso di applicare la misura di sicurezza personale dell'allontanamento dal territorio dello Stato. Trattandosi di un cittadino straniero appartenente ad altro Stato membro dell'unione Europea, doveva essere disposta la sua sottoposizione, una volta scontata la pena principale, dell'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato prevista dall'art. 235 cod. pen. nel testo novellato dal d.l. 92/08 conv in 1.125/08 per le condanne superiore a due anni. La gravità del reato e il comportamento dell'imputato, desumibile dalle mo- dalità dell'azione farebbero ritenere trattarsi di persona socialmente pericolosa, in merito a cui il giudice non avrebbe operato alcun accertamento o valutazione. Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con l'annullamento in parte qua della suddetta sentenza, adottando i provvedimenti conseguenti. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato le pro- prie conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo che questa Corte accolga il ricorso del PG aquilano integrando la sentenza impugnata ex art. 619 cod. proc. pen. con l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dell'imputato è tardivo e va pertanto dichiarato inammissibile. E' fondato invece, il motivo proposto dal Procuratore Generale di L'Aquila e, per i motivi che si andranno ad esplicitare, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vasto in relazione all'omessa statuizione dell'espulsione dal territorio dello Stato.
2. In primis, va rilevata l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto dall'imputato. La sentenza del GIP di Vasto è del 28.4.2015. L'imputato, detenuto, era pre- sente e, come si evince dal relativo verbale, il GIP ebbe a pronunciare e a legge- re la motivazione contestuale della sentenza. Pertanto, pacificamente, il termine per l'imputato per proporre impugnazio- ne era di 15 gg. e spirava il 13.3.2015. Il ricorso dell'imputato è stato invece proposto, tardivamente, il 21.5.2015. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 3. Il ricorso del PG di L'Aquila è, invece, fondato. Nel caso che ci occupa, l'imputato, ha chiesto ed ottenuto che gli si applicas- se, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione e furto aggravato meglio specificati in premessa. Ai sensi dell'art. 235 del codice di procedura penale, nell'attuale formulazio- ne successiva all'intervento operato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.l.23 maggio 2008, n. 92, convertito poi in l. 24 luglio 2008, n. 125 il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino ap- partenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclu- sione per un tempo superiore ai due anni. Si tratta di una misura di sicurezza obbligatoria ad efficacia immediata, riguardante i soggetti stranieri, tra cui sono compresi gli apolidi residenti nello Stato, quelli che godono delle garanzie dei cittadini italiani e lo straniero che gode del diritto d'asilo. 4 4. Orbene, questa Corte, con una pronuncia che il Collegio condivide, sin dagli albori della novella legislativa ha già da tempo affermato che la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta pur in caso di sentenza di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale, da svol- gersi al momento della condanna o dell'applicazione di pena (cfr. ex plurimis, sez. 2, n. 28614 del 2.7.2009, Mihai, rv. 244882; sez. fer, 14 agosto 2013, n. 35432, Weng e altri, rv. 255815; sez. 6, 23.11. 2010, n. 45468, rv. 248961; ve- dasi anche Corte Cost., sentenza n. 58 del 1995). Un tale accertamento avrebbe dovuto essere condotto dal Tribunale di Va- sto, il quale l'ha, invece, del tutto omesso. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto il Collegio, pur a conoscenza del non condivisibile precedente di segno contrario costituito da sez. 6, n. 21384 del 21.5.2010, Hamed, rv. 247344, ritie- ne di condividere il più recente orientamento espresso da sez. 3, n. 19530 del 4.2.2015, Rahmoune, rv. 263637 (in entrambi i casi si trattava dell'analoga si- tuazione che si realizza per l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati dall'art. 86 del Dpr. 309/90), in cui la Corte si è espres- sa nel senso che, in ragione del sopra ricordato necessario giudizio di pericolosi- tà, la sentenza di condanna che abbia omesso l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero, qualora impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accer- tamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo suc- cessivamente in sede di esecuzione.
P.Q.M.
sentenza limitatamente all'omessa disposizioneAnnulla l'impugnata dell'espulsione dal territorio dello Stato con rinvio al Tribunale di Vasto. Dichiara inammissibile il ricorso di LU CO RI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 29 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio D/IsaBLCASSA Vincenzo Pezzella Vincz A M E for Direttorerettore Amministrativo R Dott.ssa Loredana SCHIAYONI P A Z N O I U CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 OTT. 2015 I Direttore Amministrative Dott.ssa Loredana SCHIAVONI