Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2015, n. 43459
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Sentenza 29 settembre 2015

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La misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta anche in caso di sentenza di patteggiamento, ma sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale. (La S.C. Corte ha affermato, in motivazione, che in caso di omessa statuizione sull'allontanamento, la sentenza non può essere oggetto di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio per la valutazione in concreto circa la pericolosità del condannato, da effettuarsi innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede esecutiva).

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  • 1Quando sussiste l’aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g) Testo unico stupefacenti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2022

    [Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, co. 1, lett. g)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città – che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g) del d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di quanto in sequestro -, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2015, n. 43459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43459
Data del deposito : 29 settembre 2015

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