Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 19530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19530 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 402
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 37958/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano;
nei confronti di:
HM EL, nato il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 7 maggio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con richiesta di disporre direttamente l'espulsione.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 7 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha condannato l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, per reati di detenzione di cocaina e hashish in continuazione, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva specifica infraquinquennale.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, lamentando la mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, imposta dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato.
Nei confronti dell'imputato si sarebbe dovuta valutare l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86; misura la cui applicazione è sempre subordinata all'accertamento in concreto della pericolosità sociale, da svolgersi al momento della condanna o dell'applicazione di pena (Corte cost., sentenza n. 58 del 1995; ex plurimis, Cass. pen., sez. fer, 14 agosto 2013, n. 35432, rv. 255815; sez. 6^, 23 novembre 2010, n. 45468, rv. 248961). Un tale accertamento avrebbe dovuto essere condotto dal Tribunale, il quale l'ha, invece, del tutto omesso.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'espulsione, con rinvio, per nuovo giudizio su tale ultimo punto, al Tribunale di Milano. E l'annullamento deve essere pronunciato "con rinvio", proprio in considerazione del fatto che la concreta applicazione della misura di sicurezza è subordinata all'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato straniero, accertamento che deve comunque essere condotto dal giudice di merito ancor prima che dal giudice dell'esecuzione, il quale è chiamato a intervenire laddove tale accertamento non sia stato effettuato. Non si ritiene di condividere, perciò, l'orientamento espresso sul punto da questa Corte con la sentenza sez. 6^, 21 maggio 2010, n. 21384, rv. 247344, nella quale si è affermato che l'accertamento è rimesso, alla fine, al giudice dell'esecuzione e si è conseguentemente proceduto a rettificare, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., una sentenza di patteggiamento nella quale la statuizione in ordine all'espulsione era stata omessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata disposizione dell'espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2015