Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
La misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta pur in caso di sentenza di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale.
Commentario • 1
- 1. Espulsione automatica e patteggiamento: la Cassazione ribadisce il dovere di motivare la pericolosità sociale dello straniero (Cass. pen. n. 20088/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2025
1. Premessa Con la sentenza n. 20088 del 16 maggio 2025 (dep. 29 maggio 2025), la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Lodi nei confronti di un cittadino straniero, ribadendo l'obbligo per il giudice di motivare in modo concreto e individualizzato la pericolosità sociale dell'imputato. 2. Il caso L'imputato Da.Mo., straniero incensurato e stabilmente occupato in Italia da oltre un decennio, era stato condannato con rito ex art. 444 c.p.p. a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2009, n. 28614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28614 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/07/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1158
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 016153/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA IA IO N. IL 29/12/1982;
2) EG IC N. IL 01/04/1987;
avverso SENTENZA del 25/02/2009 TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
IL FATTO ED I MOTIVI DEI RICORSI PER CASSAZIOEIl giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, con sentenza 25 febbraio 2009, ha accolto la richiesta di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero proposta da IH IS e GA IC, cittadini rumeni, per imputazioni di estorsione, di rapina e di lesioni in danno di un gruppo di prostitute, alle quali era richiesto un pagamento per poter esercitare il meretricio in un determinato luogo. Nella vicenda il giudicante ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la pronuncia assolutoria di cui all'art. 129 c.p.p.; ha ritenuto ravvisabili le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per la rapina (commissione del fatto in più persone riunite); ha ritenuto corretto il computo della pena, che vedeva come reato più grave quello di rapina ed ha applicato un aumento della pena a titolo di continuazione con gli altri reati. Con la sentenza è stato ordinato l'allontanamento dei due giudicabili dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 235 c.p., come sostituito dal D.L. n. 23 maggio 2008, n. 2, art. 1, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 173. Il difensore degli imputati ha proposto ricorsi per cassazione separati e di identico contenuto, per ciascuno degli assistiti. Con un primo motivo si denuncia la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, obbligo che va rispettato anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Con un secondo motivo si rileva che la misura di sicurezza dell'allontanamento dallo Stato è stata disposta senza previo accertamento della pericolosità sociale degli imputati. La stessa misura pone in essere una disparità di trattamento tra il cittadino italiano ed il cittadino comunitario e viola il principio della libera circolazione del cittadino Europeo all'interno dell'Unione, atteso che la sola esistenza di una o più condanne penali non giustifica il provvedimento di allontanamento. La sentenza di patteggiamento esclude, comunque, che possa essere applicata una misura di sicurezza personale, fatta eccezione per la confisca, e sotto questo profilo si denuncia una violazione di legge. Si osserva poi che manca qualunque motivazione in ordine all'irrogazione della misura di sicurezza, in quanto la stessa non può operare automaticamente ma richiede sia accertata in concreto la pericolosità sociale. Gli imputati, si sostiene, sono incensurati ed hanno tenuto un comportamento processuale osservante e pertanto, ove fossero stati osservati i principi di cui all'art. 133 c.p., la misura di sicurezza non sarebbe stata adottata.
Si chiede la cassazione della sentenza, con tutte le conseguenze di legge.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese ed al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
MOTIVI DELLA DECISIOE
Il primo motivo di ricorso è infondato. Con esso si chiede di sindacare, per asserito difetto di motivazione, la sentenza del giudice di prime cure che ha accolto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti. Come è noto, il così detto patteggiamento configura un negozio giuridico di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, che ne accerta la correttezza, non è revocabile unilateralmente e non è sindacabile se non per la verifica della legalità della pena. In particolare, è esclusa dall'accordo raggiunto tra le parti la possibilità per la Corte di legittimità di scendere al controllo della motivazione del provvedimento (Cass. sez. 4^, dep. 9 aprile 1999, n. 4551) e di prendere in esame la determinazione dell'ammontare della pena nonché il giudizio di comparazione tra le circostanze (Cass. sez. 4^, 25 gennaio 2005, n. 2061. Va per contro accolto il secondo motivo di gravame, con assorbimento delle altre doglianze, che sono riferite ad una questione sostanzialmente unica.
Con la sentenza impugnata il giudice del merito ha disposto l'allontanamento degli imputati, cittadini dell'Unione Europea, dal territorio dello Stato, in applicazione del recente disposto di cui all'innovato testo dell'art. 235 c.p.. Si eccepisce, innanzitutto, l'inconciliabilità tra questa disposizione, che prevede come obbligatoria la misura di sicurezza suddetta, e la norma generale dettata dall'art. 445 c.p.p., comma 1, che esclude possano essere applicate misure di sicurezza con la sentenza di patteggiamento. L'eccezione è nuova, con riguardo alla norma di recente introduzione, ma è analoga ad altre che nello stesso senso dispongono in relazione a condanne pronunciate contro tossicodipendenti (D.P.R. n. 309 1990, art. 86) o, più in generale, contro cittadini stranieri (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15). La giurisprudenza non ha fornito risposte concordi in relazione alla soluzione da seguire per risolvere il contrasto, tra l'obbligatorietà ex lege di cui alle disposizioni speciali ed il divieto generale di applicazione, altrettanto disposto per legge. Hanno affermato l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato: Cass. sez. 4^, 2 ottobre 2008, n. 42841, Cass. Sez. 6^, 12 giugno 2006, n. 34438, e Cass. Sez. 4^, 8 giugno 2004, n. 42317, in tema di stranieri condannati per reati di stupefacenti. L'hanno negata, a proposito della normativa sui cittadini stranieri clandestini, Cass. sez. 1^, 23 febbraio 2006, n. 7454; Cass. sez. 2^, 11 luglio 2003, n. 37342; Cass. sez. 1^, 9 dicembre 2002, n. 35626. Nella situazione di contrasto che così è venuta a formarsi, reputa il collegio di dover ravvisare nel replicarsi delle disposizioni che dichiarano obbligatoria l'espulsione dal territorio dello Stato di stranieri condannati per gravi reati una precisa volontà di superare il dettato di cui all'art. 445 c.p.p.. Il legislatore non può non conoscere la disposizione del codice di rito che inibisce l'applicazione delle misure di sicurezza nel caso di pronunce di patteggiamento. Evidentemente, sulla regola generale così posta deve prevalere una regola che ne costituisce una eccezione, per preminenti ragioni considerate di ordine pubblico. La difesa degli interessi collettivi, a fronte della presenza di cittadini stranieri che delinquono nel nostro Paese, è stata palesemente ritenuta attuabile esclusivamente attraverso l'adozione di provvedimenti che espungono dal corpo della nazione il condannato (sia pure con condanna di applicazione della pena) allontanando, con esso, lo stesso pericolo rappresentato per la comunità.
Questa affermazione incontra un limite nella stessa ratio cui risponde la cennata eccezione alla regola. In tanto si pone come ragionevole e razionale l'espulsione dello straniero in quanto ricorra il presupposto del pericolo rappresentato dalla persona da espellere. Non può essere sufficiente la sola condanna a far scattare l'obbligo di legge, senza che sussista nel concreto la ragione che giustifica il provvedimento di sicurezza. Ed infatti, l'espulsione per cui è discorso è disposta da una norma che, non a caso, è venuta a modificare una disposizione - l'art. 235 c.p., - che è inserita nel codice penale tra quelle che trattano delle misure di sicurezza in generale, le quali necessariamente implicano, perché vengano adottate, l'esistenza e l'accertamento della pericolosità sociale del destinatario. Vige, in materia, il generale dettato dell'art. 202 c.p., che subordina, appunto, alla pericolosità sociale l'applicazione delle misure di sicurezza alle persone che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. E le ripetute, e note pronunce della Corte Costituzionale in questa materia (sentenza n. 139 del 27 luglio 1982; sentenza n. 249 del 15 luglio 1983; sentenza n. 1102 del 13 dicembre 1988) hanno ribadito il principio che così era stato posto dalla norma ricordata. Inoltre, proprio in ossequio al principio suddetto fu abrogata la disposizione contenuta nell'art. 204 c.p., in tema di pericolosità sociale presunta;
e la legge abrogatrice - 10 ottobre 1986, n. 663 - ha stabilito all'art. 31, comma 2, che tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.
La censura del ricorrente che denuncia il mancato accertamento della pericolosità sociale nei due imputati (e che, anzi, la nega, sulla base dell'incensuratezza di costoro e del loro buon comportamento processuale) va pertanto dichiarato fondato e va accolto. Sul punto l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice del merito, perché, in funzione dell'applicazione della obbligatoria misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato dei due imputati, accerti, previamente, se sussiste la pericolosità sociale di costoro, alla quale la misura di sicurezza è subordinata. Il giudice del rinvio va individuato nello stesso giudice del primo grado, trattandosi di integrare una pronuncia nel resto confermata, per rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al disposto allontanamento dallo Stato e rinvia, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Foggia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2009