Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
È configurabile "la contestazione a catena", con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 297 comma terzo cod. proc. pen. in tema di decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, anche quando una prima ordinanza abbia applicato gli arresti domiciliari ed una seconda la custodia cautelare. (La Corte ha osservato che l'imputato agli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284 comma quinto cod. proc. pen., si considera in stato di custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2009, n. 21544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21544 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 803
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 004938/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET AR N. IL 02/08/1970;
avverso ORDINANZA del 14/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con ordinanza in data 14.01.2009 il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto nell'interesse di TA UA avverso l'ordinanza in data 01.12.2008 con cui il GIP gli aveva respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per avvenuta decorrenza dei termini massimi di fase a sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Ricorre la difesa dell'indagato, deducendo che è del tutto inaccettabile la tesi, su cui i si è basata la decisione del Tribunale, secondo cui l'istituto della cd. contestazione a catena non troverebbe applicazione nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - di ontologica diversità delle misure inflitte (prima arresti domiciliari, poi custodia in carcere), pur se entrambe coercitive e custodiali).
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Contrariamente, invero, a quanto ritenuto dal Tribunale sulla scorta di un precedente di questa Corte (sent. n. 14420 del 16.11.2005, Carradori), deve escludersi che presupposto imprescindibile di applicazione dell'istituto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 sia che nei confronti di un medesimo soggetto siano emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare intesa nel senso di misura ontologicamente identica con riferimento alla norma specifica del codice di rito. Da un lato, infatti, nei primi due commi dell'art. 297 c.p.p. si rinviene una contrapposizione letterale e logica fra le misure custodiali, da un lato (comma 1), e le altre misure, dall'altro (comma 2), assimilandosi, in tal modo, agli effetti della decorrenza, nell'unitaria categoria delle misure custodiali, la custodia in carcere e gli arresti domiciliari.
Dall'altro, è espressamente previsto dall'art. 284 c.p.p., comma 5, che "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare".
Allorché, dunque, nel disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, si parla di "medesima misura", questa, alla stregua di una lettura coordinata con le norme sopra citate, va necessariamente intesa, in riferimento alle misure coercitive custodiali, nel senso di misura appartenerne comunque alla unitaria categoria custodiale, comprensiva quindi sia della custodia carceraria che di quella domiciliare (in tal senso v. già Cass. Sez. 6, sent. 13/12/1996, n. 3844, De Luca). Una diversa interpretazione si porrebbe del resto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela della libertà personale.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p.; annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009