CASS
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 25935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25935 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
25935-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 412-2024 VI Siani UP 16/04/2024 Paola SI R.G.N. 39767/2023 GI ZI AU CU ES Centofanti -Relatore - ES FF ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN OU, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte di assise di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ES Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA DI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito, per le parti civili GI AT, IA OL e AR AT, l'avvocato Agnese Usai, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la rifusione delle spese di lite in favore delle parti stesse;
udito, per le parti civili IO OL e MA VA TR, l'avvocato MI Stiz, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la rifusione delle spese di lite in favore delle parti stesse;
udito il difensore dell'imputato, avvocato ES Gianzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma confermava la sentenza della Corte di assise di primo grado, mediante la quale OU AN, cittadino russo di origine cecena, era stato condannato alla pena principale di ventitré anni di reclusione per avere cagionato, in concorso con Movsar OV, la morte di IC AT, cittadino italiano, aggredito nelle prime ore del mattino del 12 agosto 2017 all'interno di una discoteca in Lloret de Mar. Per lo stesso fatto l'imputato risulta già giudicato e condannato in via non definitiva, all'atto della pronuncia della sentenza in questa sede impugnata e a tutt'oggi - dall'Autorità giudiziaria del Regno di Spagna.
2. Secondo la concorde ricostruzione, operata delle sentenze di primo e secondo grado, AT era stato inizialmente afferrato alla testa con l'avambraccio, trattenuto sotto l'ascella e picchiato da OV;
era quindi riuscito a liberarsi della presa (anche per l'intervento, in suo soccorso, del connazionale ed amico ND AC), ma veniva a questo punto raggiunto da un violento pugno sferratogli dall'attuale imputato, per effetto del quale rovinava in terra;
mentre OV si adoperava per impedire che altri soccorritori potessero avvicinarsi, l'imputato sferrava un calcio ancor più violento contro la tempia della vittima inerme. A seguito del grave trauma cranioencefalico, AT decedeva il 13 agosto 2017 nell'ospedale di Girona.
3. La dinamica omicida era giudizialmente ricostruita tramite le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza presente in discoteca e tramite le deposizioni rese dai giovani italiani amici della vittima, che avevano assistito all'aggressione.
4. Entrambe le Corti di merito, affermata la giurisdizione italiana sul caso, ritenevano provata la paternità dell'azione offensiva intestata all'imputato e la derivazione causale della morte dall'azione stessa;
ritenevano il dolo omicida;
escludevano la legittima difesa, anche solo putativa;
escludevano la provocazione;
negavano all'imputato le attenuanti generiche.
5. Il difensore di OU AN ricorre per cassazione avverso la decisione di secondo grado, sulla base di nove motivi. 2 5.1. Primo motivo. Violazione degli artt. 3, 10, 24, 27 e 111 Cost., degli artt. 649 e 696 cod. proc. pen., dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del principio del bis in idem europeo. La litispendenza determinatasi a cospetto del processo spagnolo avrebbe dovuto condurre, a parere della difesa ricorrente, alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, l'art. 11, secondo comma, cod. pen. (a mente del quale, nei casi previsti dagli artt. 7 ss., il cittadino o lo straniero, già giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta) sarebbe incostituzionale, perché lesivo del diritto di difesa (obbligando l'imputato ad una duplicazione dei relativi costi e al rischio di duplice limitazione della libertà personale), del giusto processo (che non contempla una duplice persecuzione penale), della parità delle armi tra le parti (per sovra- rappresentazione dell'accusa), della terzietà del giudice (influenzabile dagli sviluppi del procedimento estero) e conseguentemente della presunzione di innocenza, nonché della ragionevole durata dei giudizi. Sarebbe anche arbitrario attribuire rilievo, a tali fini, alla richiesta di un'Autorità politica (il Ministro), né terza né imparziale. In secondo luogo, sarebbe violato il principio del ne bis in idem europeo, sancito dagli accordi di Schengen, ribadito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e nuovamente a Strasburgo il 17 dicembre 2007. Si tratterebbe di un principio generale dell'ordinamento giuridico europeo, la cui operatività a livello - sovranazionale, come a livello interno non sarebbe condizionata (come avrebbero erroneamente affermato le Corti di merito) dall'irrevocabilità, o meno, della sentenza intervenuta a definizione del primo procedimento (nella specie, quello spagnolo). Il motivo sviluppa ampiamente il tema, procedendo ad ampia ricognizione della pertinente giurisprudenza nazionale ed internazionale.
5.2. Secondo motivo. Violazione dell'art. 10 cod. pen. Indipendentemente dalla questione del bis in idem, secondo la difesa ricorrente non sussisterebbero i presupposti per l'attivazione della giurisdizione italiana. La difesa rammenta che l'art. 10, cit., subordina la procedibilità, in caso di delitto comune, commesso all'estero dallo straniero in danno di cittadino, ad una serie di requisiti, tra i quali quello, fondamentale, della presenza del reo sul territorio nazionale. Tale presenza si sarebbe avuta, sì, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, ma sarebbe stata procurata in modo illegittimo. L'imputato, infatti, veniva previamente consegnato dalla Germania, in esecuzione di mandato di arresto 3 europeo che la nostra Autorità giudiziaria non avrebbe tuttavia potuto emettere, essendo al tempo assente la condizione di procedibilità di cui si discute, richiesta anche per le iniziative di ordine cautelare. In Spagna si sarebbe, in ogni caso, concentrata l'offesa, né l'imputato avrebbe alcun legame con il nostro Paese. Le autorità spagnole avevano infatti mosso contestazioni in ordine alla concorrenza della giurisdizione italiana.
5.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla decisione del giudice di appello di non procedere all'escussione di quei testimoni a discarico (i due ceceni coinvolti nell'occorso, il disk jockey in servizio la sera dei fatti e uno dei medici legali), il cui esame non era stato ammesso, ovvero era stato ammesso e poi revocato, nel corso del giudizio di primo grado. La decisione di appello sarebbe errata, essendo i testimoni stati pronti a deporre, seppure in videoconferenza, e data la assoluta importanza delle loro dichiarazioni.
5.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova che porterebbe all'individuazione dell'imputato come autore materiale della condotta omicida. Non sarebbe possibile identificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'imputato come autore della condotta ascrittagli, né sulla base dei filmati, né sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari. Questi ultimi, del resto, non avevano mai effettuato ricognizioni formali, ma avevano riconosciuto l'imputato, informalmente, solo in udienza. La lettera di scuse inviata dall'imputato alla famiglia della vittima non equivarrebbe a confessione e non dimostrerebbe la sua responsabilità.
5.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come omicidio colposo. Sulla base degli indici interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità (è citata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn), la difesa ricorrente ritiene che la repentinità dell'azione, la concitazione con cui si erano svolti gli accadimenti, il numero non elevato dei colpi (solo un pugno e un calcio), il fatto che i ceceni dopo lo scontro si fossero attardati a discutere con il "buttafuori" anziché darsi alla fuga, il fatto che l'imputato fosse consapevole di trovarsi all'interno di una discoteca affollata, e sorvegliata da videocamere, sarebbero elementi che la sentenza impugnata avrebbe dovuto valorizzare al fine di escludere il dolo e qualificare l'omicidio in termini meramente colposi.
5.6. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. Si sostiene che l'esito letale, conseguente dell'azione, fosse improbabile e disvoluto. La sentenza impugnata avrebbe anche omesso di considerare lo stato d'ira in cui l'imputato avrebbe agito, la mancanza di un movente e le modalità dell'azione.
5.7. Settimo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negato riconoscimento della legittima difesa, anche in forma putativa. Sarebbe stata la vittima a spintonare per prima l'imputato e gli amici della vittima sarebbero intervenuti in sua difesa. In questo contesto, caratterizzato dallo svolgimento di una serata di italiani», sarebbe maturata l'erronea rappresentazione, da parte dell'imputato, di una situazione di pericolo attuale per la propria persona.
5.8. Ottavo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. A sostegno si deduce che sarebbe stata in corso, in verità, una rissa, con aggressioni reciproche, mosse inizialmente dal gruppo degli italiani.
5.9. Nono motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
6. Il Procuratore generale requirente, così come le parti civili, hanno depositato rituali memorie, in cui hanno anticipato ed argomentato le conclusioni di merito rassegnate nel corso della discussione orale.
7. In apertura di quest'ultima, il Collegio ha posto all'attenzione delle parti la questione, rilevabile d'ufficio, dell'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto dal difensore di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza e che non ha rilasciato, dopo la pronuncia della sentenza di appello, specifico mandato ad impugnarla, conformemente alle previsioni di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Le parti hanno quindi formulato le conclusioni di cui in epigrafe, interloquendo specificamente sulla questione sollevata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. AN è stato infatti giudicato in assenza lungo l'intero corso del processo di merito, definito con la sentenza in epigrafe, impugnata dinanzi a questa Corte, ciò nonostante, con atto non corredato del prescritto specifico mandato, rilasciato al difensore in data successiva alla pronuncia della sentenza stessa. 5 2. Il comma 1-quater, cit., è stato inserito nel corpo dell'art. 581 del codice di rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esso si applica in questo giudizio in base alla disciplina transitoria dettata nell'art. 89, comma 3, di quest'ultimo testo normativo, a fronte di impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata nel vigore del testo medesimo. La disposizione di nuovo conio mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della sentenza emessa a suo carico. Il conferimento del mandato speciale è indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.). Tale finalità emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione. In tale ambito, la previsione dello specifico mandato ad impugnare costituisce uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell'interessato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa, tutelato in altre forme. Oltre ai rimedi restitutori già evidenziati, appositamente ridisegnati ed implementati, la previsione in commento è infatti accompagnata dal prolungamento dei termini per impugnare concessi al difensore dell'assente, onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura, sicché il nuovo impianto normativo mostra un'evidente complessiva coerenza.
3. L'esegesi che precede è ormai sedimentata nella giurisprudenza di questa Corte. E' comune l'affermazione, secondo cui il nuovo sistema del diritto delle impugnazioni, conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, è basato sul divieto di impugnazioni presentate senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza (Sez. 1, n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez). Lo specifico mandato ad impugnare, al pari della dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dal nuovo comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano). Detto mandato ha la finalità, in particolare, di «assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza 6 della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla≫ (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02). Imponendo, attraverso gli oneri di allegazione di cui ai commi 1-ter e 1- quater, che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992-01).
4. L'esegesi in discorso non viola principi costituzionali, dovendo essere ribadito quanto in proposito già osservato da questa Corte con la sentenza resa da Sez. 5, n. 41763 del 12/07/2023, Siwek, laddove si è osservato, in rapporto al descritto impianto normativo, come la diversa disciplina del giudizio di impugnazione, prevista per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità delle situazioni a raffronto;
così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24, secondo comma, Cost., posto «che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà certa conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale». La conformità a Costituzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è sostenuta anche da Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare». Senza contare che il massimo Consesso nomofilattico di questa Corte ha, in plurime occasioni, ricordato come legislatore, nel nostro sistema processuale, abbia delineato, come era in sua facoltà, modelli distinti di realizzazione del diritto di difesa e, quindi, anche modalità di esercizio del diritto di impugnazione congrue in relazione alle varie fasi e tipologie del processo (v., ad esempio, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01).
5. Anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il diritto 7 processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione (Bivolaru C. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Nello stesso diritto euro-unitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente si possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR).
6. I principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga per l'evenienza che la dichiarazione di assenza abbia riguardato l'imputato latitante (quale AN era divenuto, dopo la scarcerazione disposta dalla Corte di assise in data 22 dicembre 2021, poi annullata con sentenza di questa Corte n. 41316 del 2022).
6.1. Interpolare la disposizione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per ritagliare da essa l'ipotesi dell'assente che si sia volontariamente sottratto all'esecuzione di una misura cautelare personale, ed espungerla dall'onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare, sarebbe un'operazione ermeneutica palesemente extra-testuale, che produrrebbe la conseguenza irrazionale del ritorno, solo in tale specifico caso e senza valida giustificazione, al sistema processuale previgente, che permetteva, al difensore, di chiedere che il processo progredisse nei gradi successivi, e contestualmente, al diretto interessato, di porre nel nulla tale attività processuale attivando i rimedi straordinari di carattere restitutorio. All'imputato assente, perché latitante, non è in linea di principio impedito - infatti - di attivare i rimedi restitutori post-giudicato (e, in particolare, la restituzione nel termine: v., sia pure con riferimento all'antevigente processo contumaciale, Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Daryf, Rv. 281218-01; Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029-01). Si tratterebbe, pertanto, di un'interpretazione incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni (in senso analogo, a proposito dell'impugnante assente, che contesti la ritualità della dichiarazione di assenza, v. Sez. 1, n. 7169 del 2024, cit.).
6.2. L'imputato latitante non è, per tale sola condizione, giuridicamente impossibilitato a prendere contatti con il suo difensore, a concordare con lui strategie difensive, a rilasciare in suo favore nomine o affidargli altri incarichi (v., 8 esemplificativamente, il caso deciso da Sez. 2, n. 40827 del 18/09/2014, Matacena). Il latitante non è, dunque, tenuto necessariamente a costituirsi per poter osservare la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, del codice di rito. La sua condizione può certamente rendere più difficoltosa l'attività richiesta e rappresentare, così, un relativo ostacolo in termini di fatto, senza che tale constatazione refluisca in modo significativo sulla ricostruzione del sistema, non traducendosi neppure in una compressione effettiva e giuridicamente rilevante del diritto di difesa. La condizione di latitante, se non può essere fonte di irragionevoli limitazioni del diritto di difesa anche a lui spettante, non può neppure essere elevata a presupposto di trattamenti processuali di favore, che alterino l'equilibrio e la razionalità del modello delle impugnazioni rivisitato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che concorre a delineare il giusto processo. Sono, pertanto, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa, in discussione orale, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.
6.3. Con riguardo all'equilibrio e alla razionalità del sistema si impone un'ulteriore precisazione.
6.3.1. Vigente l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., testo originario (secondo cui, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste»), la giurisprudenza di questa Corte aveva statuito che il difensore del latitante, come dell'evaso, fosse titolare di un ampio potere di rappresentanza, che lo legittimava all'espletamento di tutta una serie di atti generalmente riservati all'imputato in persona, tra cui la proposizione dell'atto di impugnazione in nome e per conto di lui, se contumace, pur se privo di incarico ad hoc (Sez. U, n. 18 del 05/10/1994, dep. 1995, Battaggia, Rv. 199805-01; Sez. 5, n. 9945 del 22/12/1998, dep. 1999, Amato, Rv. 213969-01). Tale principio era tuttavia calato in un sistema ancora ispirato, in allora, secondo il diritto vivente, al principio dell'unicità del diritto di impugnazione. Secondo, infatti, Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472-01, l'impugnazione comunque proposta dal difensore, nell'interesse dell'imputato contumace (e latitante), precludeva a quest'ultimo, una volta che fosse intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione. L'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, consecutivamente promananti l'una dal difensore, e 9 l'altra dall'imputato, era ritenuta incompatibile con il razionale assetto del processo e la sua ragionevole durata. Da un lato, dunque, la giurisprudenza aveva ampliato le facoltà impugnatorie del latitante nel processo, in modo da assicurarne in modo più esteso la difesa, pur sempre a scapito, d'altro lato, dell'esigenza di mantenere in capo a lui l'esercizio autonomo, informato e consapevole del diritto di ottenere la rivisitazione della decisione assunta a suo carico.
6.3.2. Il principio della necessaria unicità del giudizio di impugnazione è stato nel tempo superato, sotto la spinta decisiva della giurisprudenza della Corte EDU (e della sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., pro- tempore vigente, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso), in favore di un orientamento secondo cui l'imputato è titolare di un proprio e autonomo diritto di impugnazione, che, se ancora esercitabile (esemplificativa- mente per mancata o invalida notifica dell'estratto contumaciale, se e quando dovuta), non si consuma per effetto della semplice presentazione dell'impugna- zione da parte del difensore (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957-01), salvo che l'imputato abbia avuto aliunde conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare e abbia espressamente delegato il proprio difensore ad esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 277968-02; Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884-01; Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775-01). L'abbandono del principio di unicità, in uno con l'abolizione della generale necessità del mandato speciale a fini impugnatori, stabilita dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha determinato già nell'antevigente processo contumaciale, e quindi in seno alla nuova disciplina del processo in absentia il fenomeno, giudicato appunto patologico, della possibile indiscriminata concorrenza di rimedi impugnatori, ordinari e straordinari, che la riforma del 2022 ha inteso prevenire e scongiurare, nei termini illustrati nei precedenti §§ 2 e 3, mediante un riordino complessivo di sistema, di cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è parte integrante e determinante.
6.3.3. Sarebbe del tutto contraddittoria con le finalità di un tale riordino, né sarebbe conciliabile con l'assetto processuale vigente, l'eccezione, in favore dell'assente latitante, alla regola appositamente reintrodotta della necessità del mandato speciale ad impugnare, in applicazione di principi giurisprudenziali 10 divenuti in tutta evidenza con ilsuperamento del modello contumaciale e con la gamma di rimedi impugnatori delineati in favore dell'assente medesimo -ormai anacronistici.
7. L'inammissibilità del ricorso nel caso in esame, in cui esso è stato presentato da difensore dell'assente non munito dello specifico mandato ad impugnare, posteriormente rilasciato rispetto alla decisione di riferimento, non preclude peraltro - l'esame dei motivi primo e secondo, nella parte in cui essi - denunciano il ne bis in idem europeo. E' questo un tema che, potendo essere sollevato in ogni tempo in sede esecutiva (Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, Andreini, Rv. 266582-01), deve essere oggetto di valutazione da parte della Corte di cassazione anche a fronte di ricorso inidoneo ad introdurre validamente il giudizio di impugnazione (purché, come nella specie, tempestivo: Sez. 5, n. 8899 del 19/01/2021, Golin, Rv. 280538 -01). Il tema non ha purtuttavia alcun fondamento.
8. Il principio del ne bis in idem europeo, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, opera nel sistema Schengen in presenza di «medesimi fatti», che hanno dato luogo, in due o più Paesi contraenti, a procedimenti penali definiti, in almeno uno di essi, con provvedimento irrevocabile il quale abbia definitivamente estinto l'azione penale (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064-01; Sez. 2, n. 4115 del 04/12/2014, dep. 2015, Bot, Rv. 262364-01; Sez. 1, n. 19947 del 05/05/2010, Zummo, Rv. 247556-01). La Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen (CAAS) è stata inclusa nel diritto dell'Unione europea dal Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione medesima, allegato al Trattato omonimo. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza, e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) ribadisce il principio del ne bis in idem all'art. 50, a mente del quale «(n)essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge» (Sez. 1, n. 21384 del 29/03/2023, Hiebeler). Il presupposto indispensabile per l'operatività del principio è, dunque, il carattere definitivo del provvedimento a cospetto del quale il principio è opposto. La litispendenza con altro processo pendente sulla stessa accusa, mossa alla - persona, dinanzi a Paese europeo vincolato dai citati strumenti stessa non fa venire meno la giurisdizione italiana, se non nel caso diinternazionali - 11 pronuncia definitiva da parte dell'autorità giudiziaria estera (Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013, Aquila, Rv. 255711-01). Tale presupposto (la definitività della sentenza già intervenuta) è costantemente ribadito anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che peraltro lo interpreta in senso restrittivo, come riferito alle decisioni di merito che abbiano chiuso irrevocabilmente il procedimento a seguito di un'istruzione approfondita, giacché «l'interpretazione del carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 54 della CAAS, di una decisione in materia penale di uno Stato membro deve essere condotta alla luce non solo della necessità di garantire la libera circolazione delle persone, bensì anche della necessità di promuovere la prevenzione della criminalità e di lottare contro quest'ultima all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Corte del Lussemburgo, Grande sezione, 29 giugno 2016, C-486/2014, Kossowski, § 47). Escludendo la possibilità dell'apertura di un procedimento penale in altro Stato membro per lo stesso fatto, sul quale il primo Stato membro non abbia adottato una decisione definitiva, a seguito di accertamento compiuto ed approfondito, verrebbe ad essere compromesso il citato spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, tutelato dall'art. 3, §, del Trattato sull'Unione europea (Corte del Lussemburgo, quinta sezione, 10 marzo 2005, C-469/03, Miraglia, §§ 33 e 34). Il presupposto in discorso non sussiste nella vicenda giudiziaria odierna, non essendosi ancora formato il giudicato in seno all'ordinamento nazionale spagnolo.
9. E' appena il caso di aggiungere che le fonti sovranazionali citate, che regolano il concorso di giurisdizioni nello spazio Schengen e nel diritto dell'Unione, derogano all'applicazione dell'art. 11 cod. pen., a mente del quale la rinnovazione del giudizio in Italia sullo stesso fatto sarebbe stata sempre possibile, pur in presenza di giudicato estero, a semplice richiesta del ministro della Giustizia (Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222-01; Sez. 1, n. 29664 del 12/06/2014, Spalevic, Rv. 260537-01; Sez. 1, n. 20464 del 05/04/2013, N., Rv. 256162-01). Non essendo l'art. 11 cod. pen. la norma regolatoria del caso, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ricorso al suo riguardo appaiono irrilevanti. 10. L'inammissibilità del ricorso, che si viene conclusivamente a sancire, preclude l'esame dei restanti motivi, incluso il secondo nella sua parte residua, in cui (indipendentemente dal concorso delle giurisdizioni, e in via pregiudiziale rispetto ad esso) si pone la questione della sussistenza delle autonome condizioni di procedibilità in Italia, previste dall'art. 10 cod. pen. 12 In tema di condizioni di procedibilità, infatti, la pronuncia di inammissibilità – secondo i principi generali (v. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01) - non lascia margini ad alcun vaglio ad opera di questa Corte. 11. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. A tale declaratoria consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GI AT, IA OL, AR AT, IO OL e MA VA TR, spese che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge, per le primi tre parti civili, e in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per le ultime due parti civili. Così deciso il 16/04/2024 Il Presidente Consigliere estensore ES Centofanti VI SJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Panale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 03 LUG. 2024.... IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RI AG 13
udita la relazione svolta dal consigliere ES Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA DI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito, per le parti civili GI AT, IA OL e AR AT, l'avvocato Agnese Usai, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la rifusione delle spese di lite in favore delle parti stesse;
udito, per le parti civili IO OL e MA VA TR, l'avvocato MI Stiz, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la rifusione delle spese di lite in favore delle parti stesse;
udito il difensore dell'imputato, avvocato ES Gianzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma confermava la sentenza della Corte di assise di primo grado, mediante la quale OU AN, cittadino russo di origine cecena, era stato condannato alla pena principale di ventitré anni di reclusione per avere cagionato, in concorso con Movsar OV, la morte di IC AT, cittadino italiano, aggredito nelle prime ore del mattino del 12 agosto 2017 all'interno di una discoteca in Lloret de Mar. Per lo stesso fatto l'imputato risulta già giudicato e condannato in via non definitiva, all'atto della pronuncia della sentenza in questa sede impugnata e a tutt'oggi - dall'Autorità giudiziaria del Regno di Spagna.
2. Secondo la concorde ricostruzione, operata delle sentenze di primo e secondo grado, AT era stato inizialmente afferrato alla testa con l'avambraccio, trattenuto sotto l'ascella e picchiato da OV;
era quindi riuscito a liberarsi della presa (anche per l'intervento, in suo soccorso, del connazionale ed amico ND AC), ma veniva a questo punto raggiunto da un violento pugno sferratogli dall'attuale imputato, per effetto del quale rovinava in terra;
mentre OV si adoperava per impedire che altri soccorritori potessero avvicinarsi, l'imputato sferrava un calcio ancor più violento contro la tempia della vittima inerme. A seguito del grave trauma cranioencefalico, AT decedeva il 13 agosto 2017 nell'ospedale di Girona.
3. La dinamica omicida era giudizialmente ricostruita tramite le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza presente in discoteca e tramite le deposizioni rese dai giovani italiani amici della vittima, che avevano assistito all'aggressione.
4. Entrambe le Corti di merito, affermata la giurisdizione italiana sul caso, ritenevano provata la paternità dell'azione offensiva intestata all'imputato e la derivazione causale della morte dall'azione stessa;
ritenevano il dolo omicida;
escludevano la legittima difesa, anche solo putativa;
escludevano la provocazione;
negavano all'imputato le attenuanti generiche.
5. Il difensore di OU AN ricorre per cassazione avverso la decisione di secondo grado, sulla base di nove motivi. 2 5.1. Primo motivo. Violazione degli artt. 3, 10, 24, 27 e 111 Cost., degli artt. 649 e 696 cod. proc. pen., dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del principio del bis in idem europeo. La litispendenza determinatasi a cospetto del processo spagnolo avrebbe dovuto condurre, a parere della difesa ricorrente, alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, l'art. 11, secondo comma, cod. pen. (a mente del quale, nei casi previsti dagli artt. 7 ss., il cittadino o lo straniero, già giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta) sarebbe incostituzionale, perché lesivo del diritto di difesa (obbligando l'imputato ad una duplicazione dei relativi costi e al rischio di duplice limitazione della libertà personale), del giusto processo (che non contempla una duplice persecuzione penale), della parità delle armi tra le parti (per sovra- rappresentazione dell'accusa), della terzietà del giudice (influenzabile dagli sviluppi del procedimento estero) e conseguentemente della presunzione di innocenza, nonché della ragionevole durata dei giudizi. Sarebbe anche arbitrario attribuire rilievo, a tali fini, alla richiesta di un'Autorità politica (il Ministro), né terza né imparziale. In secondo luogo, sarebbe violato il principio del ne bis in idem europeo, sancito dagli accordi di Schengen, ribadito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e nuovamente a Strasburgo il 17 dicembre 2007. Si tratterebbe di un principio generale dell'ordinamento giuridico europeo, la cui operatività a livello - sovranazionale, come a livello interno non sarebbe condizionata (come avrebbero erroneamente affermato le Corti di merito) dall'irrevocabilità, o meno, della sentenza intervenuta a definizione del primo procedimento (nella specie, quello spagnolo). Il motivo sviluppa ampiamente il tema, procedendo ad ampia ricognizione della pertinente giurisprudenza nazionale ed internazionale.
5.2. Secondo motivo. Violazione dell'art. 10 cod. pen. Indipendentemente dalla questione del bis in idem, secondo la difesa ricorrente non sussisterebbero i presupposti per l'attivazione della giurisdizione italiana. La difesa rammenta che l'art. 10, cit., subordina la procedibilità, in caso di delitto comune, commesso all'estero dallo straniero in danno di cittadino, ad una serie di requisiti, tra i quali quello, fondamentale, della presenza del reo sul territorio nazionale. Tale presenza si sarebbe avuta, sì, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, ma sarebbe stata procurata in modo illegittimo. L'imputato, infatti, veniva previamente consegnato dalla Germania, in esecuzione di mandato di arresto 3 europeo che la nostra Autorità giudiziaria non avrebbe tuttavia potuto emettere, essendo al tempo assente la condizione di procedibilità di cui si discute, richiesta anche per le iniziative di ordine cautelare. In Spagna si sarebbe, in ogni caso, concentrata l'offesa, né l'imputato avrebbe alcun legame con il nostro Paese. Le autorità spagnole avevano infatti mosso contestazioni in ordine alla concorrenza della giurisdizione italiana.
5.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla decisione del giudice di appello di non procedere all'escussione di quei testimoni a discarico (i due ceceni coinvolti nell'occorso, il disk jockey in servizio la sera dei fatti e uno dei medici legali), il cui esame non era stato ammesso, ovvero era stato ammesso e poi revocato, nel corso del giudizio di primo grado. La decisione di appello sarebbe errata, essendo i testimoni stati pronti a deporre, seppure in videoconferenza, e data la assoluta importanza delle loro dichiarazioni.
5.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova che porterebbe all'individuazione dell'imputato come autore materiale della condotta omicida. Non sarebbe possibile identificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'imputato come autore della condotta ascrittagli, né sulla base dei filmati, né sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari. Questi ultimi, del resto, non avevano mai effettuato ricognizioni formali, ma avevano riconosciuto l'imputato, informalmente, solo in udienza. La lettera di scuse inviata dall'imputato alla famiglia della vittima non equivarrebbe a confessione e non dimostrerebbe la sua responsabilità.
5.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come omicidio colposo. Sulla base degli indici interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità (è citata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn), la difesa ricorrente ritiene che la repentinità dell'azione, la concitazione con cui si erano svolti gli accadimenti, il numero non elevato dei colpi (solo un pugno e un calcio), il fatto che i ceceni dopo lo scontro si fossero attardati a discutere con il "buttafuori" anziché darsi alla fuga, il fatto che l'imputato fosse consapevole di trovarsi all'interno di una discoteca affollata, e sorvegliata da videocamere, sarebbero elementi che la sentenza impugnata avrebbe dovuto valorizzare al fine di escludere il dolo e qualificare l'omicidio in termini meramente colposi.
5.6. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. Si sostiene che l'esito letale, conseguente dell'azione, fosse improbabile e disvoluto. La sentenza impugnata avrebbe anche omesso di considerare lo stato d'ira in cui l'imputato avrebbe agito, la mancanza di un movente e le modalità dell'azione.
5.7. Settimo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negato riconoscimento della legittima difesa, anche in forma putativa. Sarebbe stata la vittima a spintonare per prima l'imputato e gli amici della vittima sarebbero intervenuti in sua difesa. In questo contesto, caratterizzato dallo svolgimento di una serata di italiani», sarebbe maturata l'erronea rappresentazione, da parte dell'imputato, di una situazione di pericolo attuale per la propria persona.
5.8. Ottavo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. A sostegno si deduce che sarebbe stata in corso, in verità, una rissa, con aggressioni reciproche, mosse inizialmente dal gruppo degli italiani.
5.9. Nono motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
6. Il Procuratore generale requirente, così come le parti civili, hanno depositato rituali memorie, in cui hanno anticipato ed argomentato le conclusioni di merito rassegnate nel corso della discussione orale.
7. In apertura di quest'ultima, il Collegio ha posto all'attenzione delle parti la questione, rilevabile d'ufficio, dell'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto dal difensore di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza e che non ha rilasciato, dopo la pronuncia della sentenza di appello, specifico mandato ad impugnarla, conformemente alle previsioni di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Le parti hanno quindi formulato le conclusioni di cui in epigrafe, interloquendo specificamente sulla questione sollevata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. AN è stato infatti giudicato in assenza lungo l'intero corso del processo di merito, definito con la sentenza in epigrafe, impugnata dinanzi a questa Corte, ciò nonostante, con atto non corredato del prescritto specifico mandato, rilasciato al difensore in data successiva alla pronuncia della sentenza stessa. 5 2. Il comma 1-quater, cit., è stato inserito nel corpo dell'art. 581 del codice di rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esso si applica in questo giudizio in base alla disciplina transitoria dettata nell'art. 89, comma 3, di quest'ultimo testo normativo, a fronte di impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata nel vigore del testo medesimo. La disposizione di nuovo conio mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della sentenza emessa a suo carico. Il conferimento del mandato speciale è indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.). Tale finalità emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione. In tale ambito, la previsione dello specifico mandato ad impugnare costituisce uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell'interessato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa, tutelato in altre forme. Oltre ai rimedi restitutori già evidenziati, appositamente ridisegnati ed implementati, la previsione in commento è infatti accompagnata dal prolungamento dei termini per impugnare concessi al difensore dell'assente, onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura, sicché il nuovo impianto normativo mostra un'evidente complessiva coerenza.
3. L'esegesi che precede è ormai sedimentata nella giurisprudenza di questa Corte. E' comune l'affermazione, secondo cui il nuovo sistema del diritto delle impugnazioni, conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, è basato sul divieto di impugnazioni presentate senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza (Sez. 1, n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez). Lo specifico mandato ad impugnare, al pari della dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dal nuovo comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano). Detto mandato ha la finalità, in particolare, di «assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza 6 della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla≫ (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02). Imponendo, attraverso gli oneri di allegazione di cui ai commi 1-ter e 1- quater, che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992-01).
4. L'esegesi in discorso non viola principi costituzionali, dovendo essere ribadito quanto in proposito già osservato da questa Corte con la sentenza resa da Sez. 5, n. 41763 del 12/07/2023, Siwek, laddove si è osservato, in rapporto al descritto impianto normativo, come la diversa disciplina del giudizio di impugnazione, prevista per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità delle situazioni a raffronto;
così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24, secondo comma, Cost., posto «che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà certa conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale». La conformità a Costituzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è sostenuta anche da Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare». Senza contare che il massimo Consesso nomofilattico di questa Corte ha, in plurime occasioni, ricordato come legislatore, nel nostro sistema processuale, abbia delineato, come era in sua facoltà, modelli distinti di realizzazione del diritto di difesa e, quindi, anche modalità di esercizio del diritto di impugnazione congrue in relazione alle varie fasi e tipologie del processo (v., ad esempio, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01).
5. Anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il diritto 7 processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione (Bivolaru C. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Nello stesso diritto euro-unitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente si possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR).
6. I principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga per l'evenienza che la dichiarazione di assenza abbia riguardato l'imputato latitante (quale AN era divenuto, dopo la scarcerazione disposta dalla Corte di assise in data 22 dicembre 2021, poi annullata con sentenza di questa Corte n. 41316 del 2022).
6.1. Interpolare la disposizione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per ritagliare da essa l'ipotesi dell'assente che si sia volontariamente sottratto all'esecuzione di una misura cautelare personale, ed espungerla dall'onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare, sarebbe un'operazione ermeneutica palesemente extra-testuale, che produrrebbe la conseguenza irrazionale del ritorno, solo in tale specifico caso e senza valida giustificazione, al sistema processuale previgente, che permetteva, al difensore, di chiedere che il processo progredisse nei gradi successivi, e contestualmente, al diretto interessato, di porre nel nulla tale attività processuale attivando i rimedi straordinari di carattere restitutorio. All'imputato assente, perché latitante, non è in linea di principio impedito - infatti - di attivare i rimedi restitutori post-giudicato (e, in particolare, la restituzione nel termine: v., sia pure con riferimento all'antevigente processo contumaciale, Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Daryf, Rv. 281218-01; Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029-01). Si tratterebbe, pertanto, di un'interpretazione incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni (in senso analogo, a proposito dell'impugnante assente, che contesti la ritualità della dichiarazione di assenza, v. Sez. 1, n. 7169 del 2024, cit.).
6.2. L'imputato latitante non è, per tale sola condizione, giuridicamente impossibilitato a prendere contatti con il suo difensore, a concordare con lui strategie difensive, a rilasciare in suo favore nomine o affidargli altri incarichi (v., 8 esemplificativamente, il caso deciso da Sez. 2, n. 40827 del 18/09/2014, Matacena). Il latitante non è, dunque, tenuto necessariamente a costituirsi per poter osservare la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, del codice di rito. La sua condizione può certamente rendere più difficoltosa l'attività richiesta e rappresentare, così, un relativo ostacolo in termini di fatto, senza che tale constatazione refluisca in modo significativo sulla ricostruzione del sistema, non traducendosi neppure in una compressione effettiva e giuridicamente rilevante del diritto di difesa. La condizione di latitante, se non può essere fonte di irragionevoli limitazioni del diritto di difesa anche a lui spettante, non può neppure essere elevata a presupposto di trattamenti processuali di favore, che alterino l'equilibrio e la razionalità del modello delle impugnazioni rivisitato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che concorre a delineare il giusto processo. Sono, pertanto, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa, in discussione orale, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.
6.3. Con riguardo all'equilibrio e alla razionalità del sistema si impone un'ulteriore precisazione.
6.3.1. Vigente l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., testo originario (secondo cui, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste»), la giurisprudenza di questa Corte aveva statuito che il difensore del latitante, come dell'evaso, fosse titolare di un ampio potere di rappresentanza, che lo legittimava all'espletamento di tutta una serie di atti generalmente riservati all'imputato in persona, tra cui la proposizione dell'atto di impugnazione in nome e per conto di lui, se contumace, pur se privo di incarico ad hoc (Sez. U, n. 18 del 05/10/1994, dep. 1995, Battaggia, Rv. 199805-01; Sez. 5, n. 9945 del 22/12/1998, dep. 1999, Amato, Rv. 213969-01). Tale principio era tuttavia calato in un sistema ancora ispirato, in allora, secondo il diritto vivente, al principio dell'unicità del diritto di impugnazione. Secondo, infatti, Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472-01, l'impugnazione comunque proposta dal difensore, nell'interesse dell'imputato contumace (e latitante), precludeva a quest'ultimo, una volta che fosse intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione. L'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, consecutivamente promananti l'una dal difensore, e 9 l'altra dall'imputato, era ritenuta incompatibile con il razionale assetto del processo e la sua ragionevole durata. Da un lato, dunque, la giurisprudenza aveva ampliato le facoltà impugnatorie del latitante nel processo, in modo da assicurarne in modo più esteso la difesa, pur sempre a scapito, d'altro lato, dell'esigenza di mantenere in capo a lui l'esercizio autonomo, informato e consapevole del diritto di ottenere la rivisitazione della decisione assunta a suo carico.
6.3.2. Il principio della necessaria unicità del giudizio di impugnazione è stato nel tempo superato, sotto la spinta decisiva della giurisprudenza della Corte EDU (e della sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., pro- tempore vigente, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso), in favore di un orientamento secondo cui l'imputato è titolare di un proprio e autonomo diritto di impugnazione, che, se ancora esercitabile (esemplificativa- mente per mancata o invalida notifica dell'estratto contumaciale, se e quando dovuta), non si consuma per effetto della semplice presentazione dell'impugna- zione da parte del difensore (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957-01), salvo che l'imputato abbia avuto aliunde conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare e abbia espressamente delegato il proprio difensore ad esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 277968-02; Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884-01; Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775-01). L'abbandono del principio di unicità, in uno con l'abolizione della generale necessità del mandato speciale a fini impugnatori, stabilita dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha determinato già nell'antevigente processo contumaciale, e quindi in seno alla nuova disciplina del processo in absentia il fenomeno, giudicato appunto patologico, della possibile indiscriminata concorrenza di rimedi impugnatori, ordinari e straordinari, che la riforma del 2022 ha inteso prevenire e scongiurare, nei termini illustrati nei precedenti §§ 2 e 3, mediante un riordino complessivo di sistema, di cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è parte integrante e determinante.
6.3.3. Sarebbe del tutto contraddittoria con le finalità di un tale riordino, né sarebbe conciliabile con l'assetto processuale vigente, l'eccezione, in favore dell'assente latitante, alla regola appositamente reintrodotta della necessità del mandato speciale ad impugnare, in applicazione di principi giurisprudenziali 10 divenuti in tutta evidenza con ilsuperamento del modello contumaciale e con la gamma di rimedi impugnatori delineati in favore dell'assente medesimo -ormai anacronistici.
7. L'inammissibilità del ricorso nel caso in esame, in cui esso è stato presentato da difensore dell'assente non munito dello specifico mandato ad impugnare, posteriormente rilasciato rispetto alla decisione di riferimento, non preclude peraltro - l'esame dei motivi primo e secondo, nella parte in cui essi - denunciano il ne bis in idem europeo. E' questo un tema che, potendo essere sollevato in ogni tempo in sede esecutiva (Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, Andreini, Rv. 266582-01), deve essere oggetto di valutazione da parte della Corte di cassazione anche a fronte di ricorso inidoneo ad introdurre validamente il giudizio di impugnazione (purché, come nella specie, tempestivo: Sez. 5, n. 8899 del 19/01/2021, Golin, Rv. 280538 -01). Il tema non ha purtuttavia alcun fondamento.
8. Il principio del ne bis in idem europeo, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, opera nel sistema Schengen in presenza di «medesimi fatti», che hanno dato luogo, in due o più Paesi contraenti, a procedimenti penali definiti, in almeno uno di essi, con provvedimento irrevocabile il quale abbia definitivamente estinto l'azione penale (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064-01; Sez. 2, n. 4115 del 04/12/2014, dep. 2015, Bot, Rv. 262364-01; Sez. 1, n. 19947 del 05/05/2010, Zummo, Rv. 247556-01). La Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen (CAAS) è stata inclusa nel diritto dell'Unione europea dal Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione medesima, allegato al Trattato omonimo. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza, e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) ribadisce il principio del ne bis in idem all'art. 50, a mente del quale «(n)essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge» (Sez. 1, n. 21384 del 29/03/2023, Hiebeler). Il presupposto indispensabile per l'operatività del principio è, dunque, il carattere definitivo del provvedimento a cospetto del quale il principio è opposto. La litispendenza con altro processo pendente sulla stessa accusa, mossa alla - persona, dinanzi a Paese europeo vincolato dai citati strumenti stessa non fa venire meno la giurisdizione italiana, se non nel caso diinternazionali - 11 pronuncia definitiva da parte dell'autorità giudiziaria estera (Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013, Aquila, Rv. 255711-01). Tale presupposto (la definitività della sentenza già intervenuta) è costantemente ribadito anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che peraltro lo interpreta in senso restrittivo, come riferito alle decisioni di merito che abbiano chiuso irrevocabilmente il procedimento a seguito di un'istruzione approfondita, giacché «l'interpretazione del carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 54 della CAAS, di una decisione in materia penale di uno Stato membro deve essere condotta alla luce non solo della necessità di garantire la libera circolazione delle persone, bensì anche della necessità di promuovere la prevenzione della criminalità e di lottare contro quest'ultima all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Corte del Lussemburgo, Grande sezione, 29 giugno 2016, C-486/2014, Kossowski, § 47). Escludendo la possibilità dell'apertura di un procedimento penale in altro Stato membro per lo stesso fatto, sul quale il primo Stato membro non abbia adottato una decisione definitiva, a seguito di accertamento compiuto ed approfondito, verrebbe ad essere compromesso il citato spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, tutelato dall'art. 3, §, del Trattato sull'Unione europea (Corte del Lussemburgo, quinta sezione, 10 marzo 2005, C-469/03, Miraglia, §§ 33 e 34). Il presupposto in discorso non sussiste nella vicenda giudiziaria odierna, non essendosi ancora formato il giudicato in seno all'ordinamento nazionale spagnolo.
9. E' appena il caso di aggiungere che le fonti sovranazionali citate, che regolano il concorso di giurisdizioni nello spazio Schengen e nel diritto dell'Unione, derogano all'applicazione dell'art. 11 cod. pen., a mente del quale la rinnovazione del giudizio in Italia sullo stesso fatto sarebbe stata sempre possibile, pur in presenza di giudicato estero, a semplice richiesta del ministro della Giustizia (Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222-01; Sez. 1, n. 29664 del 12/06/2014, Spalevic, Rv. 260537-01; Sez. 1, n. 20464 del 05/04/2013, N., Rv. 256162-01). Non essendo l'art. 11 cod. pen. la norma regolatoria del caso, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ricorso al suo riguardo appaiono irrilevanti. 10. L'inammissibilità del ricorso, che si viene conclusivamente a sancire, preclude l'esame dei restanti motivi, incluso il secondo nella sua parte residua, in cui (indipendentemente dal concorso delle giurisdizioni, e in via pregiudiziale rispetto ad esso) si pone la questione della sussistenza delle autonome condizioni di procedibilità in Italia, previste dall'art. 10 cod. pen. 12 In tema di condizioni di procedibilità, infatti, la pronuncia di inammissibilità – secondo i principi generali (v. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01) - non lascia margini ad alcun vaglio ad opera di questa Corte. 11. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. A tale declaratoria consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GI AT, IA OL, AR AT, IO OL e MA VA TR, spese che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge, per le primi tre parti civili, e in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per le ultime due parti civili. Così deciso il 16/04/2024 Il Presidente Consigliere estensore ES Centofanti VI SJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Panale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 03 LUG. 2024.... IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RI AG 13