Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 25935
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Sentenza 16 aprile 2024

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In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 25935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25935
    Data del deposito : 16 aprile 2024

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