Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
In tema di oblazione, ove la richiesta sia stata correttamente proposta (nella specie, insieme all'opposizione al decreto penale) ed erroneamente rigettata (per inosservanza della disciplina dettata dall'art. 141 disp. att. cod. proc. pen.), non opera, nel conseguente giudizio di opposizione, il divieto di presentazione della domanda di oblazione (art. 464 comma terzo cod. proc. pen.) e, pertanto, il beneficio può essere nuovamente richiesto, solo in tal modo evitandosi un "vulnus" dei diritti della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 24062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24062 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/05/2008
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 642
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 35697/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
imputato UT AM;
avverso la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli pronunciata in data 25 gennaio 2007;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza pubblica del 20 maggio 2008, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo il rigetto del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 25 gennaio 2007, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli condannava il UT AM alla pena pecuniaria di Euro 700,00 (settecento/00) perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 712 cod. pen.. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato UT AM veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di incauto acquisto di un telefono cellulare provento di furto. Riteneva il Giudicante provata la responsabilità dell'imputato ricorrendo, da un lato, l'elemento materiale della disponibilità, da parte dello stesso, del telefono di accertata provenienza illecita e, dall'altro, l'elemento psicologico, in considerazione delle modalità, dallo stesso riferite, tramite le quali era entrato in possesso del bene.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge, in relazione all'art.162 bis cod. pen. e art. 141 disp. att. cod. proc. pen., e difetto di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Quanto al primo motivo, il ricorrente, nel ricostruire la vicenda processuale che si era conclusa con sentenza di condanna, riferisce:
- che, all'esito delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Napoli aveva richiesto ed ottenuto l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato;
- che, avverso tale decreto il difensore aveva presentato opposizione con contestuale domanda di oblazione;
- che il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile la richiesta sul presupposto che, versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 162 bis cod. pen., non risultava effettuato il deposito della somma di cui al comma 2, stesso art.;
- che, ancora, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, il difensore aveva reiterato la domanda di oblazione ed il Giudice aveva nuovamente rigettato la richiesta, questa volta a norma dell'art. 464 c.p.p., comma 3. Ciò premesso, il ricorrente sostiene l'erroneità della prima decisione poiché, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'inserimento dell'art. 141 disp. att. c.p.p., all'interno del tessuto normativo, avrebbe implicitamente abrogato l'art. 162 bis c.p., comma 2", nel senso che è compito del Giudice, una volta accolta la domanda di oblazione, quello di determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato.
Parimenti erronea sarebbe stata la decisione del Tribunale che ha fatto riferimento al mero dato letterale dell'art. 464 cod. proc. pen., senza, invece, rilevare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 162 bis cod. pen., commi 3 e 4, ed accogliere la domanda indicando la somma da versare. Peraltro, conclude sul punto il ricorrente, l'errore del giudice avrebbe determinato l'impossibilità, da parte dell'imputato, di impugnare il provvedimento.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Giudice non avrebbe correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorba gli altri motivi. La lettura dell'incarto processuale, possibile in parte qua per la natura processuale della censura, rivela che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione all'oblazione sull'assunto che l'imputato non aveva provveduto al deposito della somma indicata nell'art. 162 bis, cod. pen., comma 2. Tale decisione è palesemente erronea sol considerando, come questa Corte ha avuto in più occasioni modo di affermare (sez. 3, 10 novembre 1997, 3027; sez. 1, n. 14289 del 14 ottobre 1999; sez. 3, n. 2734 del 2000; Sez. 3, n. 42924 del 23/10/2002 Rv. 223034), che l'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. prevede una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, sia con riferimento all'art. 162 cod. pen., che all'art. 162 bis cod. pen., stabilendo scansioni temporali e modalità procedimentali affatto diverse rispetto a quelle indicate dall'art. 162 bis c.p., comma 2. Secondo questa nuova disciplina, infatti, non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda, ma è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato. Con la conseguenza che, trattandosi di norme poste da fonti di pari grado, in base al criterio cronologico richiamato dall'art. 15 preleggi, si è determinata l'abrogazione di quella di cui all'art. 162 bis cod. pen., per incompatibilità con la norma posteriore di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen.. Ne consegue che, quando è proposta una domanda di oblazione, il giudice deve innanzitutto acquisire il parere del pubblico ministero e poi decidere se accogliere o meno la domanda determinando, in caso positivo, la somma da versare;
avvenuto il versamento della somma, il giudice, dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Pertanto, secondo la nuova procedura, la fissazione della somma da versare da parte del giudice presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente all'oblazione e quindi l'accoglimento della domanda di oblazione.
Nonostante la erroneità della decisione del primo giudice, che ha dichiarato inammissibile la domanda di oblazione per omesso versamento della somma di cui all'art. 162 bis cod. pen., comma 2, questo collegio osserva che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorrente non poteva proporre ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice aveva (erroneamente) rigettato la richiesta di oblazione (Cass., sez. 1, Sentenza n. 21441 del 21/02/2001, Rv. 219023; Cass., sez. 4, 19 novembre 2003, n. 48622);
principio, peraltro, non distonico rispetto alla disciplina codicistica nel suo complesso, attesa la generale "riproponibilità" della domanda di oblazione nel successivo giudizio (art. 162 bis c.p., comma 4). Ciononostante, la nuova richiesta di oblazione, avanzata in sede di giudizio immediato, è stata ancora una volta rigettata, questa volta in base al mero dato letterale di cui all'art. 464 c.p.p., comma 3, che preclude in via generale, nel giudizio immediato conseguente all'opposizione a decreto penale, la possibilità di proporre la domanda di oblazione.
Tale disposizione non è stata, però, correttamente interpretata, trovando applicazione il relativo divieto nel solo caso in cui l'istanza di oblazione sia proposta "per la prima volta" nel giudizio immediato conseguente all'opposizione a decreto penale: il legislatore ha cioè ritenuto, per evidenti ragioni di economia processuale, di anticipare il termine ultimo per la proposizione dei riti alternativi e della domanda di oblazione, al momento della richiesta di opposizione, e di precludere, del tutto ragionevolmente, ogni ulteriore richiesta ove tale facoltà non sia stata tempestivamente esercitata ("nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato non può chiedere i riti speciali ne' presentare domanda di oblazione", cfr., anche, commi 1 e 2, stesso art.). Viceversa, ove la richiesta di oblazione sia stata correttamente proposta (ed erroneamente rigettata) non può trovare spazio, attesa l'evidente diversità di ratio, la disposizione speciale alla quale ha fatto riferimento il giudice a quo, ma trova applicazione la normativa generale che prevede espressamente la riproponibilità della domanda di oblazione nel successivo giudizio: interpretazione, quest'ultima, che non solo è l'unica in grado di evitare un sicuro vulnus al diritto di difesa dell'imputato ma che, peraltro, appare in piena sintonia con il favor sempre riservato all'istituto dell'oblazione dal legislatore, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 530 del 1995) e da quella di legittimità (Cass., sez. unite, sent. n. 7645 del 28/02/2006, Rv. 233028).
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008