Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
Il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 febbraio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 24 giugno 2024, ha condannato P. Antonino alla pena di anni due di reclusione, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis c.p. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione deducendo vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2014, n. 21574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21574 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 29/01/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 168
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 12194/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM AN N. IL 09/01/1953;
avverso la sentenza n. 4891/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del 31/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Monza, con sentenza del 31/10/2012, all'esito di richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò nei confronti di AN AN, imputato del reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, la pena sospesa concordata dalle parti medesime, disponendo, altresì, la sospensione della patente di guida per il periodo di anni due.
2. L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta statuizione prospettando unitaria censura denunziante violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile, per avere il giudice di merito determinato in due anni la durata della sospensione della patente di guida, senza aver dato mostra di aver previamente effettuata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222 C.d.S.. In ogni caso, a voler ammettere che la riduzione di cui detto fosse stata previamente operata, quel giudicante, ha poi soggiunto l'AN, si era attestato su una misura prossima al massimo senza darne compiuta ragione motivazionale.
3. La doglianze risulta infondata sotto entrambi i profili.
3.1. Nel passato questa Corte ha avuto modo di affermare la necessità, che pur sempre in presenza di una vicenda che aveva immancabilmente portato alla morte di un uomo, si faccia luogo ad un concreto apprezzamento motivazionale in punto di quantificazione della sanzione amministrativa accessoria, specie sotto la vigenza di una normativa che prevedeva una forbice molto ampia (S.U., n. 8488 del 27/5/1998). Successivamente, si è precisato in sede di legittimità (Cass., Sez. 4, n. 46443 del 17/10/2012) che, in presenza di circostanze del fatto favorevoli all'imputato e, pertanto, valorizzate dal giudice del merito al fine del giudizio di congruità della pena patteggiata, la determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patene di guida, sottratta alla disponibilità convenzionale delle parti, deve essere sorretta dall'enunciazione, pur sintetica, delle ragioni poste a base della scelta quantitativa.
Nè, sotto altro profilo, può essere dubbio che, stante il rito prescelto, per disposizione di legge, anche la sanzione amministrativa accessoria, in questo peculiare caso, espressamente previsto dalla legge, vada operata la riduzione premiale di un terzo.
3.2. Tuttavia, nel caso in esame, in primo luogo devesi osservare che la mancata riduzione del terzo appare una mera ipotesi congetturale del ricorrente, stante che l'entità edittale dell'inflitta sanzione (il cui minimo è di due anni ed il massimo di quattro) è tale da far ritenere che il Gip, sia giunto a determinare in due anni la durata in parola partendo da tre anni, così operando la riduzione di legge.
Quanto al secondo aspetto della doglianza, reputa il Collegio che il dovere motivazionale, da assolversi pur sempre in forme agili e sintetiche, nel rispetto della speditezza e semplicità del rito, ben può essere soddisfatto attestando la sanzione non oltre la media edittale (che qui è di tre anni), ove non constino specifici elementi a discarico, qui neppure in ricorso evidenziati. Può, infatti, agevolmente presupporsi un ragionamento implicito di media sanzionabilità della condotta, foriera della gravissima conseguenza (in precedenza, si è pacificamente affermato che la determinazione della sanzione in misura prossima al minimo edittale esonera il giudice dall'esplicitare motivazione specifica - da ultimo, Cass., Sez., 4, n. 21194 del 27/3/2012).
4. L'epilogo di rigetto impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014