CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/2023, n. 27244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27244 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16892/2019 R.G. proposto da: ND AR, INDENNITATE ASSUNTA, elettivamente domiciliati in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv.to DOMENICO CANTAVENERA che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro UR IN, AN NA, AN EP, elettivamente domiciliati in Corleone (PA) via Carmine n. 3 presso lo studio degli avvocati ANTONIO DI LORENZO e ADRIANA DI OR che li rappresentano e difendono;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente USUCAPIONE SERVITÙ Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 14/09/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 27244 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 25/09/2023 Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 2
- controricorrenti -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2320/2018 depositata il 21/11/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. ALDO CENNICCOLA che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
FATTI DI CAUSA IU NZ e NI EL convenivano dinanzi al Tribunale di Termini Imerese i coniugi OS OR e SS ND chiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione in loro favore del diritto di servitù di passaggio sul fondo sito in agro del Comune di Bisacquino, particella 105 e del diritto di proprietà sulla porzione di fondo compresa tra le particelle 105 e 237 e sul vano rurale di cui alla particella 1359 di loro proprietà, nonché di condannare i convenuti alla rimozione delle opere realizzate nel corso dei lavori di ristrutturazione del vano rurale di cui alla particella 1359 lesive del diritto di veduta con richiesta di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. 2. Si costituivano i coniugi OR-ND e, in via riconvenzionale, proponevano azione di rivendica con richiesta di restituzione di beni illegittimamente detenuti dagli attori. 3. Il Tribunale di Termini Imerese respingeva entrambe le domande sia quella principale che quella incidentale, quest’ultima perché tardiva. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 3 4. NI LL in proprio e NA NZ e US NZ in qualità di eredi di IU NZ interponevano appello avverso la suddetta sentenza. 4. La Corte d'appello di Palermo accoglieva l'impugnazione e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione in capo agli appellanti della proprietà dell'immobile sito in Bisacquino contrada sacramento, censito in catasto foglio 38, particella 521 e della Corte antistante di metri quadri 33 compresa tra le particelle 105 e 237. Inoltre, dichiarava acquistata per usucapione in favore degli appellanti la servitù di passaggio sulla stradella rappresentata graficamente nell'allegato della relazione della consulenza tecnica. Condannava gli appellati alla eliminazione del pluviale, del contatore e del cavo elettrico. In particolare, la Corte d'appello riteneva sussistenti i presupposti per riconoscere l'acquisto per usucapione in capo agli appellanti come dimostrato dalla prova testimoniale e documentale. Risultava provato il possesso per un periodo continuativo ventennale dell'immobile rurale di modestissime dimensioni in stato fatiscente così come il contestuale utilizzo della porzione di terreno antistante che consentiva l'accesso al medesimo vano rurale. I testi di parte convenuta non avevano fornito sufficienti elementi per contrastare la prova fornita dagli attori. La Corte d'appello accoglieva anche il gravame in relazione alla domanda di usucapione della servitù di passaggio sul tratto di strada insistente sulla cartella particella 105 ritenendo sussistente anche il requisito dell’apparenza e la visibilità dell'opera volta al suo Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 4 esercizio. Rigettava invece l'appello in relazione alla domanda di risarcimento dei danni rimasta priva di supporto probatorio e disponeva la rimozione del pluviale collocato illegittimamente sul lato est in adiacenza al fabbricato rurale, del contatore installato su un palo della rete elettrica insistente sulla particella 1394 di proprietà della parte ricorrente e del cavo dell'energia elettrica collocato nel prospetto laterale del manufatto di cui alla part. 21. 5. OS OR e SS ND hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sedici motivi. 6. NI EL, NA NZ e IU NZ hanno resistito un controricorso. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 102, 112, 163, 164 e 354 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte di appello omesso di provvedere in ordine alla eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado di SS ND rimasta contumace in primo grado. L'atto di citazione, infatti, conteneva un'indicazione errata dell'anno di prima comparizione indicato nel 2010 anziché nel 2011. La convenuta aveva rifiutato la notifica dell'atto per l'indicazione errata della data dell'udienza di prima comparizione che non gli aveva permesso di partecipare al giudizio di primo grado. La nullità della citazione si è tradotta in nullità della sentenza con necessità di un rinvio al giudice di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 101,102, 112, 163, 164 e 354 c.p.c. e 111 Costituzione. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 5 La censura è sostanzialmente ripetitiva della precedente sotto il profilo della omessa decisione sull'eccezione di nullità della notifica della citazione proposta in appello da SS ND. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti mentre relazione agli articoli 101, 102, 112, 163, 164 e 354 c.p.c. e 111 Costituzione. Anche questa censura è sostanzialmente ripetitiva di quella proposta con il primo motivo, sotto il profilo dell'omesso esame della suddetta eccezione. Infatti, sostengono i ricorrenti che nella sentenza della Corte d'appello è descritto lo svolgimento del processo di primo grado ed è trascritto che si era costituita anche SS ND mentre questa era contumace. 3.1 I primi tre motivi che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 6 ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 - 1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 - 01). Peraltro, nella specie l’eccezione della ND era manifestamente infondata. L’erronea indicazione nell’atto di citazione notificato alla ricorrente dell’anno 2010, anziché dell’anno 2011, nella data indicata per l’udienza di prima comparizione è un mero errore materiale che non ha comportato alcuna nullità della notifica data la evidente riconoscibilità dell’errore e la possibilità con un minimo di diligenza di individuare la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che la citazione deve essere considerata valida (Sez. 2, Sent. n. 13691 del 2011). In proposito il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 709 del 18/01/2021, Rv. 660274 - 01). Come si è detto, nella specie l’errore dell’indicazione dell’anno era palesemente riconoscibile dato che il 2010 era già trascorso al momento della notifica, sicché correttamente il Tribunale ha dichiarato contumace la ricorrente e la Corte d'Appello ha rigettato il suo motivo di appello. Il fatto che la sentenza impugnata nello Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 7 svolgimento del fatto indichi la ND come parte costituita e non contumace non assume alcuna rilevanza trattandosi al più di un errore materiale. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 459, 470, 475, 476 e 2697 c.c. I ricorrenti evidenziano che gli appellanti non avevano provato la loro qualità di eredi di IU NZ, originario attore in primo grado, deceduto il 22 gennaio 2015 e, quindi, prima dell'impugnazione della sentenza avvenuta il 13 Marzo 2015. Di qui l'inammissibilità o improcedibilità del loro atto di appello per mancanza di legittimazione ad agire ex articolo 100 c.p.c. non avendo gli appellanti provato di aver accettato l’eredità. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 101, 102, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 459, 470, 475, 476 e 2697 c.c. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 101,102,112, 113, 115 116 c.p.c. e 459, 470, 475, 476 e 2697 c.c. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono sostanzialmente ripetitivi del quarto motivo. 6.1 I motivi dal quarto al sesto sono inammissibili. I ricorrenti nel corso del giudizio di appello non hanno mai contestato la qualità di eredi in capo a NA NZ e US NZ. Ne consegue l’inammissibilità della questione per novità della stessa. Infatti, deve ribadirsi che il ricorrente per cassazione che proponga una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non trattata in alcun modo nella sentenza Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 8 impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto (Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016, Rv. 639515 - 01). D’altra parte deve condividersi quanto osservato dal P.G. circa il fatto che se è vero che il soggetto che proponga appello nell’asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio, oltre ad allegare la propria legitimatio ad causam, deve fornirne tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l’asserita qualità di erede, e che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, è anche vero che, ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la parte, come è avvenuto nel caso in esame, abbia considerato l’intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità (Cass. n. 13685 del 2006). Ciò è avvenuto nel caso in esame, laddove le difese contenute nella comparsa di costituzione in appello di OR OS e Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 9 ND SS lasciano trasparire come del tutto pacifico il fatto dell’intervenuta successione ed espongono argomenti volti a contrastare solo nel merito le domande contenute nell’atto di appello proposto dagli eredi. Infine, secondo questa Corte, «Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione» (Cass. n. 6745 del 2018). 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112, 113, 115, 116, 324, 327, 329, 342 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. in subordine violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. La censura ha ad oggetto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’ordine di rimozione del pluviale, del contatore elettrico e del cavo senza un appello specifico sul rigetto della domanda originaria da parte del giudice di primo grado. In ogni caso la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni motivazione sul punto. 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli artt. 101, 112, 113, 324, 327, 329 342 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 10 La censura è sostanzialmente ripetitiva della precedente circa la mancanza di impugnazione sul punto della sentenza di primo grado che aveva rigettato la medesima domanda accolta in appello. 8.1 I motivi settimo e ottavo che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Preliminarmente deve osservarsi che essendo denunciato un error in procedendo è possibile l’esame diretto degli atti del giudizio di merito. Nella specie, dall’esame dell’atto di appello emerge come anche la domanda di rimozione del pluviale, del contatore e del cavo elettrico erano state sostanzialmente riproposte con l’atto di appello come evidenziato dai controricorrenti e dal P.G. Gli allora appellanti, infatti, avevano censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva rigettato le ulteriori violazioni accertate dal CTU e non contestate. Risulta evidente, pertanto, come non vi sia stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo ottemperato la Corte d'Appello al dovere di interpretare l’impugnazione senza il condizionamento delle formule e delle parole utilizzate dalla parte ma tenendo conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez. L, Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018, Rv. 649970 - 01). La Corte d'Appello, inoltre, ha richiamato gli accertamenti effettuati dal CTU evidenziando la necessità di rimozione dei suddetti elementi sicché alcuna illegittima inversione dell’onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 11 Quanto alla mancanza di motivazione questa è denunciabile nel giudizio di legittimità solo quando manchi del tutto. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - Nella specie, invece, è possibile comprendere il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata che richiama le risultanze della consulenza tecnica e ritiene collocati illegittimamente i beni da rimuovere sulla base di un concreto riferimento allo stato dei luoghi. 9. Il nono motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1141, 1142 e 2697 c.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione dell’intero fabbricato insistente sulla particella 521, fg. 38. La censura si appunta avverso la parte della sentenza che ha accolto la domanda di usucapione sulla base di una sola testimonianza oltre che sulla CTU. In caso di possesso parziale non Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 12 è possibile usucapire l’intero immobile e nella specie una parte dell’immobile era posseduta dai coniugi OR - ND. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello non poteva accogliere la domanda anche perché a supporto vi era solo una testimonianza di un teste (interessato). Anche sul termine iniziale di decorrenza del possesso mancava la prova in quanto il teste RA era stato del tutto generico. In ogni caso anche le prove fornite dai ricorrenti non sarebbero state adeguatamente valutate. Altro errore di diritto sarebbe stato quello di far decorrere il termine ventennale di possesso sull’intero immobile a fronte della dichiarazione degli stessi appellanti di possederne solo una parte. Infine, la prova dell’usucapione non poteva fondarsi sulla CTU. 9.1 Il nono motivo è inammissibile. La censura è confusa e compie un’impropria mescolanza di questioni di fatto e di diritto, contestando sostanzialmente la valutazione della prova testimoniale effettuata dalla Corte d'Appello. Inoltre, la questione relativa al compossesso dell’immobile o al possesso parziale dello stesso è inammissibile, in quanto del tutto nuova. Deve ribadirsi quanto già detto a proposito circa l’inammissibilità di questioni nuove che implichino un accertamento di fatto che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate. In tal caso, infatti, il ricorrente al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 13 cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto (Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016, Rv. 639515 - 01). 10. Il decimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli artt. 1158, 1141, 1142, 2697 e 2909 c.c. e 101, 112 113, 115, 116 324, 327, 329, 342, 345, 346 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione perché fondata su una nuova domanda di usucapione dell’intero fabbricato insistente sulla particella 521 invece che su parte di esso, previo frazionamento come chiesto in primo grado. La sentenza sarebbe pertanto viziata per ultrapetizione. Sotto altro aspetto con l’appello gli appellanti non hanno contestato i fatti riportati nelle testimonianze rese in favore dei coniugi OR-ND che dunque non potevano più essere contestati. 10.1 Il decimo motivo è inammissibile. La censura è del tutto generica e priva di adeguata motivazione a supporto della stessa. Sono indicate plurime norme violate senza alcuna indicazione delle ragioni della violazione. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 14 contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 - 01). Supera tale vaglio solo la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. che tuttavia, come si è detto, resta del tutto generica senza alcuna specificazione del perché la particella 521 andava frazionata posto che i controricorrenti evidenziano che il CTU aveva escluso tale necessità trattandosi di unità distinta rispetto a quella adiacente identificata con la particella 1359. 11. L’undicesimo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1158, 1141, 1142, 2697 cc e 101, 112, 113, 115, 116 e 345 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione dell’intero fabbricato insistente sulla particella 521 fg. 38 dell’agro di Bisaquino. La censura è ripetitiva delle precedenti sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 11.1 Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione al nono e al decimo motivo. 12. Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1061, 1158, 1141, 1142, e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 15 usucapione della servitù di passaggio della stradella insistente sulla p.lla 195 fg. 38. Anche in questo caso la censura si appunta sulla mancanza di prova dei presupposti per usucapire e sull’assenza di opere visibili e permanenti. Le controparti avevano una propria strada di accesso al fondo e, dunque, avevano l’onere di dimostrare per quale motivo avrebbero utilizzato una seconda strada di proprietà altrui e delimitata a valle da paletti di ferro e rete metallica. 13. Il tredicesimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli articoli artt. 1031, 1061, 1158, 1141, 1142, e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e agli articoli 112, 113, 115, 116, 324, 327, 329, 342 e 346 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di passaggio della Stradella insistente sulla particella 105 foglio 38 del Comune di Bisacquino. Secondo il ricorrente l'appello non poteva essere accolto perché non erano stati proposti specifici motivi circa le statuizioni riguardanti l'assenza delle opere visibili e permanenti e circa le due testimonianze in favore dei ricorrenti. 14. Il quattordicesimo motivo è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1031, 1061, 1158, 1141, 1142, e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di passaggio della stradella insistente sulla particella 105. La censura è ripetitiva delle precedenti sotto il profilo dell'omesso accertamento decisivo dell’esistenza di opere visibili e permanenti e della data certa di inizio della decorrenza del possesso oltre alle contraddizioni esistenti sulle prove testimoniali. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 16 14.1 I motivi dal dodicesimo al quattordicesimo sono inammissibili. Il collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di Procura. Secondo i ricorrenti, infatti, i giudici di appello avrebbero violato i principi in tema di onere della prova, dichiarando l’usucapione in assenza di tale accertamento (motivo n. 12); avrebbero disatteso il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado quanto alle statuizioni riguardanti l’assenza di opere visibili e permanenti (motivo n. 13); avrebbero omesso di accertare l’esistenza delle predette opere e dunque un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (motivo n. 14). Nello svolgimento delle predette censure, tuttavia, i ricorrenti (e ciò vale in special modo per la prima e l’ultima) omettono del tutto di confrontarsi con il tenore della sentenza impugnata che, al contrario di quanto essi assumono, ha dedicato alla questione l’intera pagina 9 richiamando, sul punto, non solo gli accertamenti svolti dal consulente tecnico, ma anche la deposizione del teste RA ed ha desunto, dal combinato di tali risultanze istruttorie, il convincimento dell’esistenza del requisito che, secondo i ricorrenti, non sarebbe stato oggetto di accertamento. In tal modo le doglianze in esame risultano del tutto prive della parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione pur resa dalla sentenza impugnata, risultava necessaria per incrinarne il fondamento logico-giuridico, omettendo pertanto di confrontarsi con le specifiche osservazioni svolte in proposito dal giudice di merito. La questione concernente, poi, la formazione del giudicato interno (cfr. motivo n. 13) è del tutto destituita di fondamento, Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 17 essendo sufficiente, sul punto, esaminare la trascrizione del secondo motivo di appello, contenuta nella sentenza impugnata, dalla quale emerge con chiarezza che gli appellanti ebbero a dolersi proprio del mancato esame, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un’opera visibile e permanente destinata all’esercizio del passaggio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Le censure in conclusione si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di affermare la mancanza di prova dei presupposti per usucapire la servitù di passaggio sulla stradella e sull’assenza di opere visibili e permanenti al servizio di tale passaggio. La valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). 15. Il quindicesimo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per non avere La Corte d'Appello posto a carico degli appellati, unica parte soccombente, tutte le spese del giudizio. La Corte d'appello Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 18 avrebbe erroneamente riformato la sentenza nella ripartizione delle spese del giudizio ponendole a carico degli attori in violazione del principio della soccombenza avendo deciso su domande nuove e inammissibili. 16. Il sedicesimo motivo di ricorso e così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La censura è ripetitiva della precedente. 16.1 Il quindicesimo e il sedicesimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono manifestamente inammissibili. Le censure presuppongono l’accoglimento dei motivi relativi al vizio di ultra-petizione che, invece, sono inammissibili o infondati il che rende inammissibile i motivi in esame. 17. Il ricorso è rigettato. 18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 19. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 4500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 19 presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrenti -
contro UR IN, AN NA, AN EP, elettivamente domiciliati in Corleone (PA) via Carmine n. 3 presso lo studio degli avvocati ANTONIO DI LORENZO e ADRIANA DI OR che li rappresentano e difendono;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente USUCAPIONE SERVITÙ Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 14/09/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 27244 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 25/09/2023 Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 2
- controricorrenti -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2320/2018 depositata il 21/11/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. ALDO CENNICCOLA che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
FATTI DI CAUSA IU NZ e NI EL convenivano dinanzi al Tribunale di Termini Imerese i coniugi OS OR e SS ND chiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione in loro favore del diritto di servitù di passaggio sul fondo sito in agro del Comune di Bisacquino, particella 105 e del diritto di proprietà sulla porzione di fondo compresa tra le particelle 105 e 237 e sul vano rurale di cui alla particella 1359 di loro proprietà, nonché di condannare i convenuti alla rimozione delle opere realizzate nel corso dei lavori di ristrutturazione del vano rurale di cui alla particella 1359 lesive del diritto di veduta con richiesta di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. 2. Si costituivano i coniugi OR-ND e, in via riconvenzionale, proponevano azione di rivendica con richiesta di restituzione di beni illegittimamente detenuti dagli attori. 3. Il Tribunale di Termini Imerese respingeva entrambe le domande sia quella principale che quella incidentale, quest’ultima perché tardiva. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 3 4. NI LL in proprio e NA NZ e US NZ in qualità di eredi di IU NZ interponevano appello avverso la suddetta sentenza. 4. La Corte d'appello di Palermo accoglieva l'impugnazione e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione in capo agli appellanti della proprietà dell'immobile sito in Bisacquino contrada sacramento, censito in catasto foglio 38, particella 521 e della Corte antistante di metri quadri 33 compresa tra le particelle 105 e 237. Inoltre, dichiarava acquistata per usucapione in favore degli appellanti la servitù di passaggio sulla stradella rappresentata graficamente nell'allegato della relazione della consulenza tecnica. Condannava gli appellati alla eliminazione del pluviale, del contatore e del cavo elettrico. In particolare, la Corte d'appello riteneva sussistenti i presupposti per riconoscere l'acquisto per usucapione in capo agli appellanti come dimostrato dalla prova testimoniale e documentale. Risultava provato il possesso per un periodo continuativo ventennale dell'immobile rurale di modestissime dimensioni in stato fatiscente così come il contestuale utilizzo della porzione di terreno antistante che consentiva l'accesso al medesimo vano rurale. I testi di parte convenuta non avevano fornito sufficienti elementi per contrastare la prova fornita dagli attori. La Corte d'appello accoglieva anche il gravame in relazione alla domanda di usucapione della servitù di passaggio sul tratto di strada insistente sulla cartella particella 105 ritenendo sussistente anche il requisito dell’apparenza e la visibilità dell'opera volta al suo Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 4 esercizio. Rigettava invece l'appello in relazione alla domanda di risarcimento dei danni rimasta priva di supporto probatorio e disponeva la rimozione del pluviale collocato illegittimamente sul lato est in adiacenza al fabbricato rurale, del contatore installato su un palo della rete elettrica insistente sulla particella 1394 di proprietà della parte ricorrente e del cavo dell'energia elettrica collocato nel prospetto laterale del manufatto di cui alla part. 21. 5. OS OR e SS ND hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sedici motivi. 6. NI EL, NA NZ e IU NZ hanno resistito un controricorso. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 102, 112, 163, 164 e 354 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte di appello omesso di provvedere in ordine alla eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado di SS ND rimasta contumace in primo grado. L'atto di citazione, infatti, conteneva un'indicazione errata dell'anno di prima comparizione indicato nel 2010 anziché nel 2011. La convenuta aveva rifiutato la notifica dell'atto per l'indicazione errata della data dell'udienza di prima comparizione che non gli aveva permesso di partecipare al giudizio di primo grado. La nullità della citazione si è tradotta in nullità della sentenza con necessità di un rinvio al giudice di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 101,102, 112, 163, 164 e 354 c.p.c. e 111 Costituzione. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 5 La censura è sostanzialmente ripetitiva della precedente sotto il profilo della omessa decisione sull'eccezione di nullità della notifica della citazione proposta in appello da SS ND. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti mentre relazione agli articoli 101, 102, 112, 163, 164 e 354 c.p.c. e 111 Costituzione. Anche questa censura è sostanzialmente ripetitiva di quella proposta con il primo motivo, sotto il profilo dell'omesso esame della suddetta eccezione. Infatti, sostengono i ricorrenti che nella sentenza della Corte d'appello è descritto lo svolgimento del processo di primo grado ed è trascritto che si era costituita anche SS ND mentre questa era contumace. 3.1 I primi tre motivi che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 6 ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 - 1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 - 01). Peraltro, nella specie l’eccezione della ND era manifestamente infondata. L’erronea indicazione nell’atto di citazione notificato alla ricorrente dell’anno 2010, anziché dell’anno 2011, nella data indicata per l’udienza di prima comparizione è un mero errore materiale che non ha comportato alcuna nullità della notifica data la evidente riconoscibilità dell’errore e la possibilità con un minimo di diligenza di individuare la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che la citazione deve essere considerata valida (Sez. 2, Sent. n. 13691 del 2011). In proposito il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 709 del 18/01/2021, Rv. 660274 - 01). Come si è detto, nella specie l’errore dell’indicazione dell’anno era palesemente riconoscibile dato che il 2010 era già trascorso al momento della notifica, sicché correttamente il Tribunale ha dichiarato contumace la ricorrente e la Corte d'Appello ha rigettato il suo motivo di appello. Il fatto che la sentenza impugnata nello Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 7 svolgimento del fatto indichi la ND come parte costituita e non contumace non assume alcuna rilevanza trattandosi al più di un errore materiale. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 459, 470, 475, 476 e 2697 c.c. I ricorrenti evidenziano che gli appellanti non avevano provato la loro qualità di eredi di IU NZ, originario attore in primo grado, deceduto il 22 gennaio 2015 e, quindi, prima dell'impugnazione della sentenza avvenuta il 13 Marzo 2015. Di qui l'inammissibilità o improcedibilità del loro atto di appello per mancanza di legittimazione ad agire ex articolo 100 c.p.c. non avendo gli appellanti provato di aver accettato l’eredità. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 101, 102, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 459, 470, 475, 476 e 2697 c.c. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 101,102,112, 113, 115 116 c.p.c. e 459, 470, 475, 476 e 2697 c.c. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono sostanzialmente ripetitivi del quarto motivo. 6.1 I motivi dal quarto al sesto sono inammissibili. I ricorrenti nel corso del giudizio di appello non hanno mai contestato la qualità di eredi in capo a NA NZ e US NZ. Ne consegue l’inammissibilità della questione per novità della stessa. Infatti, deve ribadirsi che il ricorrente per cassazione che proponga una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non trattata in alcun modo nella sentenza Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 8 impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto (Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016, Rv. 639515 - 01). D’altra parte deve condividersi quanto osservato dal P.G. circa il fatto che se è vero che il soggetto che proponga appello nell’asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio, oltre ad allegare la propria legitimatio ad causam, deve fornirne tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l’asserita qualità di erede, e che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, è anche vero che, ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la parte, come è avvenuto nel caso in esame, abbia considerato l’intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità (Cass. n. 13685 del 2006). Ciò è avvenuto nel caso in esame, laddove le difese contenute nella comparsa di costituzione in appello di OR OS e Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 9 ND SS lasciano trasparire come del tutto pacifico il fatto dell’intervenuta successione ed espongono argomenti volti a contrastare solo nel merito le domande contenute nell’atto di appello proposto dagli eredi. Infine, secondo questa Corte, «Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione» (Cass. n. 6745 del 2018). 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112, 113, 115, 116, 324, 327, 329, 342 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. in subordine violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. La censura ha ad oggetto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’ordine di rimozione del pluviale, del contatore elettrico e del cavo senza un appello specifico sul rigetto della domanda originaria da parte del giudice di primo grado. In ogni caso la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni motivazione sul punto. 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli artt. 101, 112, 113, 324, 327, 329 342 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 10 La censura è sostanzialmente ripetitiva della precedente circa la mancanza di impugnazione sul punto della sentenza di primo grado che aveva rigettato la medesima domanda accolta in appello. 8.1 I motivi settimo e ottavo che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Preliminarmente deve osservarsi che essendo denunciato un error in procedendo è possibile l’esame diretto degli atti del giudizio di merito. Nella specie, dall’esame dell’atto di appello emerge come anche la domanda di rimozione del pluviale, del contatore e del cavo elettrico erano state sostanzialmente riproposte con l’atto di appello come evidenziato dai controricorrenti e dal P.G. Gli allora appellanti, infatti, avevano censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva rigettato le ulteriori violazioni accertate dal CTU e non contestate. Risulta evidente, pertanto, come non vi sia stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo ottemperato la Corte d'Appello al dovere di interpretare l’impugnazione senza il condizionamento delle formule e delle parole utilizzate dalla parte ma tenendo conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez. L, Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018, Rv. 649970 - 01). La Corte d'Appello, inoltre, ha richiamato gli accertamenti effettuati dal CTU evidenziando la necessità di rimozione dei suddetti elementi sicché alcuna illegittima inversione dell’onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 11 Quanto alla mancanza di motivazione questa è denunciabile nel giudizio di legittimità solo quando manchi del tutto. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - Nella specie, invece, è possibile comprendere il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata che richiama le risultanze della consulenza tecnica e ritiene collocati illegittimamente i beni da rimuovere sulla base di un concreto riferimento allo stato dei luoghi. 9. Il nono motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1141, 1142 e 2697 c.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione dell’intero fabbricato insistente sulla particella 521, fg. 38. La censura si appunta avverso la parte della sentenza che ha accolto la domanda di usucapione sulla base di una sola testimonianza oltre che sulla CTU. In caso di possesso parziale non Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 12 è possibile usucapire l’intero immobile e nella specie una parte dell’immobile era posseduta dai coniugi OR - ND. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello non poteva accogliere la domanda anche perché a supporto vi era solo una testimonianza di un teste (interessato). Anche sul termine iniziale di decorrenza del possesso mancava la prova in quanto il teste RA era stato del tutto generico. In ogni caso anche le prove fornite dai ricorrenti non sarebbero state adeguatamente valutate. Altro errore di diritto sarebbe stato quello di far decorrere il termine ventennale di possesso sull’intero immobile a fronte della dichiarazione degli stessi appellanti di possederne solo una parte. Infine, la prova dell’usucapione non poteva fondarsi sulla CTU. 9.1 Il nono motivo è inammissibile. La censura è confusa e compie un’impropria mescolanza di questioni di fatto e di diritto, contestando sostanzialmente la valutazione della prova testimoniale effettuata dalla Corte d'Appello. Inoltre, la questione relativa al compossesso dell’immobile o al possesso parziale dello stesso è inammissibile, in quanto del tutto nuova. Deve ribadirsi quanto già detto a proposito circa l’inammissibilità di questioni nuove che implichino un accertamento di fatto che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate. In tal caso, infatti, il ricorrente al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 13 cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto (Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016, Rv. 639515 - 01). 10. Il decimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli artt. 1158, 1141, 1142, 2697 e 2909 c.c. e 101, 112 113, 115, 116 324, 327, 329, 342, 345, 346 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione perché fondata su una nuova domanda di usucapione dell’intero fabbricato insistente sulla particella 521 invece che su parte di esso, previo frazionamento come chiesto in primo grado. La sentenza sarebbe pertanto viziata per ultrapetizione. Sotto altro aspetto con l’appello gli appellanti non hanno contestato i fatti riportati nelle testimonianze rese in favore dei coniugi OR-ND che dunque non potevano più essere contestati. 10.1 Il decimo motivo è inammissibile. La censura è del tutto generica e priva di adeguata motivazione a supporto della stessa. Sono indicate plurime norme violate senza alcuna indicazione delle ragioni della violazione. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 14 contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 - 01). Supera tale vaglio solo la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. che tuttavia, come si è detto, resta del tutto generica senza alcuna specificazione del perché la particella 521 andava frazionata posto che i controricorrenti evidenziano che il CTU aveva escluso tale necessità trattandosi di unità distinta rispetto a quella adiacente identificata con la particella 1359. 11. L’undicesimo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1158, 1141, 1142, 2697 cc e 101, 112, 113, 115, 116 e 345 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione dell’intero fabbricato insistente sulla particella 521 fg. 38 dell’agro di Bisaquino. La censura è ripetitiva delle precedenti sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 11.1 Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione al nono e al decimo motivo. 12. Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1061, 1158, 1141, 1142, e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 15 usucapione della servitù di passaggio della stradella insistente sulla p.lla 195 fg. 38. Anche in questo caso la censura si appunta sulla mancanza di prova dei presupposti per usucapire e sull’assenza di opere visibili e permanenti. Le controparti avevano una propria strada di accesso al fondo e, dunque, avevano l’onere di dimostrare per quale motivo avrebbero utilizzato una seconda strada di proprietà altrui e delimitata a valle da paletti di ferro e rete metallica. 13. Il tredicesimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli articoli artt. 1031, 1061, 1158, 1141, 1142, e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e agli articoli 112, 113, 115, 116, 324, 327, 329, 342 e 346 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di passaggio della Stradella insistente sulla particella 105 foglio 38 del Comune di Bisacquino. Secondo il ricorrente l'appello non poteva essere accolto perché non erano stati proposti specifici motivi circa le statuizioni riguardanti l'assenza delle opere visibili e permanenti e circa le due testimonianze in favore dei ricorrenti. 14. Il quattordicesimo motivo è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1031, 1061, 1158, 1141, 1142, e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. sulla dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di passaggio della stradella insistente sulla particella 105. La censura è ripetitiva delle precedenti sotto il profilo dell'omesso accertamento decisivo dell’esistenza di opere visibili e permanenti e della data certa di inizio della decorrenza del possesso oltre alle contraddizioni esistenti sulle prove testimoniali. Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 16 14.1 I motivi dal dodicesimo al quattordicesimo sono inammissibili. Il collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di Procura. Secondo i ricorrenti, infatti, i giudici di appello avrebbero violato i principi in tema di onere della prova, dichiarando l’usucapione in assenza di tale accertamento (motivo n. 12); avrebbero disatteso il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado quanto alle statuizioni riguardanti l’assenza di opere visibili e permanenti (motivo n. 13); avrebbero omesso di accertare l’esistenza delle predette opere e dunque un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (motivo n. 14). Nello svolgimento delle predette censure, tuttavia, i ricorrenti (e ciò vale in special modo per la prima e l’ultima) omettono del tutto di confrontarsi con il tenore della sentenza impugnata che, al contrario di quanto essi assumono, ha dedicato alla questione l’intera pagina 9 richiamando, sul punto, non solo gli accertamenti svolti dal consulente tecnico, ma anche la deposizione del teste RA ed ha desunto, dal combinato di tali risultanze istruttorie, il convincimento dell’esistenza del requisito che, secondo i ricorrenti, non sarebbe stato oggetto di accertamento. In tal modo le doglianze in esame risultano del tutto prive della parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione pur resa dalla sentenza impugnata, risultava necessaria per incrinarne il fondamento logico-giuridico, omettendo pertanto di confrontarsi con le specifiche osservazioni svolte in proposito dal giudice di merito. La questione concernente, poi, la formazione del giudicato interno (cfr. motivo n. 13) è del tutto destituita di fondamento, Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 17 essendo sufficiente, sul punto, esaminare la trascrizione del secondo motivo di appello, contenuta nella sentenza impugnata, dalla quale emerge con chiarezza che gli appellanti ebbero a dolersi proprio del mancato esame, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un’opera visibile e permanente destinata all’esercizio del passaggio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Le censure in conclusione si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di affermare la mancanza di prova dei presupposti per usucapire la servitù di passaggio sulla stradella e sull’assenza di opere visibili e permanenti al servizio di tale passaggio. La valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). 15. Il quindicesimo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per non avere La Corte d'Appello posto a carico degli appellati, unica parte soccombente, tutte le spese del giudizio. La Corte d'appello Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 18 avrebbe erroneamente riformato la sentenza nella ripartizione delle spese del giudizio ponendole a carico degli attori in violazione del principio della soccombenza avendo deciso su domande nuove e inammissibili. 16. Il sedicesimo motivo di ricorso e così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La censura è ripetitiva della precedente. 16.1 Il quindicesimo e il sedicesimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono manifestamente inammissibili. Le censure presuppongono l’accoglimento dei motivi relativi al vizio di ultra-petizione che, invece, sono inammissibili o infondati il che rende inammissibile i motivi in esame. 17. Il ricorso è rigettato. 18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 19. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 4500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei Ric. 2019 n.16892 sez. S2 - ud. 14/09/2023 19 presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione