CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2023, n. 26280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26280 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC CR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso OLI oz, k) C't CU CA-1)3 Penale Sent. Sez. 3 Num. 26280 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SC RI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Milano di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale veniva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza di Piacenza in occasione delle partite della squadra Piacenza Calcio 1919, in ordine alla fattispecie di cui all'art. 6 comma 4 della L. 401 del 1989. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa alle ore 15,35 del medesimo giorno in cui è stata depositata la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, pervenuta alle ore 10.05 del 15 luglio 2022. Il giudice avrebbe invece dovuto attendere che decorresse l'intervallo di ventiquattro ore tra il deposito della richiesta di convalida, con la relativa documentazione, da parte del PM, e la data della convalida da parte del giudice, intervallo di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive. Nel caso di specie, si duole di non essersi potuto avvalere di tale facoltà di accesso alla documentazione, stante la ristrettezza - di poche ore - del lasso temporale tra la richiesta di convalida e l'adozione del provvedimento di convalida. 2.2. Con secondo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza della previsione dell'obbligo di presentazione presso le autorità di polizia. 2.3. Con terzo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, posto che il giudice si è limitato a richiamare quanto risulta dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza e le denunce per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, senza null'altro aggiungere. 2.4. Con quarto motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente che il giudice desume esclusivamente dai precedenti Daspo relativi all'applicazione della legge 146/2014. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. In ordine al primo motivo va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). In tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, ZZ e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021 Rv. 281321). Si è infatti ritenuto di riconoscere a colui a cui è stato notificato il provvedimento del questore il diritto al contraddittorio, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Occorre, pertanto innanzitutto precisare che il termine suddetto di 48 ore concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio decorre, non già dalla richiesta di convalida da parte del PM - come vorrebbe il ricorrente - ma dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, se l'interessato entro tale termine si avvale di tale diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive. Si precisa che non rileva in alcun modo il momento concreto in cui il PM, nell'intervallo di tempo ad lui concesso per chiedere la convalida, ha materialmente depositato in cancelleria la richiesta e la relativa documentazione rilevante, in quanto il diritto di difesa, espresso nella possibilità di un contraddittorio meramente cartolare, non si raccorda affatto con la richiesta di convalida del Pubblico Ministero, per la quale non è prevista alcuna comunicazione all'interessato. Non essendo previsto alcun avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero, non potrebbe dal quel momento farsi dipendere l'esercizio delle prerogative difensive da parte del sottoposto (Sez. 3, n. 29760 del 11/04/2013 - dep. 11/07/2013, Poggia, Rv. 255962; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013 - dep. 29/07/2013, Cesare, Rv. 256379). Ne segue che la facoltà di presentare memorie difensive non può essere esercitata, come vorrebbe il ricorrente, nell'arco delle 24 ore decorrenti dalla richiesta di convalida dal PM, posto che per tale provvedimento non è previsto alcun onere di comunicazione al destinatario della misura e posto che l'art. 6 L.401/1989 prevede solo il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida da parte del PM. Tale termine, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione costituzionalmente orientata, è stato esteso al destinatario del provvedimento restrittivo al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto a conoscenza del fatto che entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, la documentazione rilevante, trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica, sarà da quest'ultimo trasmessa al g.i.p. 2 in caso di richiesta di convalida e sarà consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al G.i.p., come previsto dell'art. 6 cit., comma 2 bis. Orbene, nel caso in disamina, emerge dal provvedimento impugnato che: il provvedimento del questore di Milano è stato notificato al ricorrente in data 13 luglio alle ore 15,30 e che egli non ha depositato alcuna memoria o deduzione difensiva entro le 48 ore decorrenti tale notifica;
il PM ha richiesto la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, in data 15 luglio alle ore 10,05 e il Giudice di merito ha preso atto dell'assenza di memorie, ha constatato che il provvedimento del questore contiene l'avviso della facoltà di presentare , personalmente o a mezzo difensore memorie difensive, ha provveduto alla convalida arTim ore dalla notifica, il 15 luglio alle ore 15,30. 2. Parimenti manifestamente infondati sono gli altri motivi di ricorso. In particolare, in ordine alla seconda doglianza, si osserva che l'omessa motivazione dell'urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021 Cc. (dep. 24/11/2021 ) Rv. 282299). Incombe perciò sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che il provvedimento impugnato abbia avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, laddove il ricorrente nulla ha dedotto in proposito. 3. I restanti motivi di ricorso, oltre che peccare di genericità, posto che il ricorrente si limita a richiamare massime giurisprudenziali, sono manifestamente infondati, avendo il giudice di merito, conformemente al principio giurisprudenziale espresso da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 229110, effettuato il controllo di legalità su tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione, quali la la pericolosità concreta ed attuale del soggetto, l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, nonché la congruità della durata della misura. Nel caso in disamina il giudice ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, richiamando le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dell'impianto sportivo, la denuncia per i reati commessi integranti le fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale e invasione di campo in 3 occasione di competizioni sportive, facendo riferimento ai precedenti amministrativi, ritenendo congrua l'estensione del divieto per un periodo superiore ad anni 5. 4.11 ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 13 dicembre 2022 Il consigli re este ore Il Presidente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso OLI oz, k) C't CU CA-1)3 Penale Sent. Sez. 3 Num. 26280 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SC RI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Milano di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale veniva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza di Piacenza in occasione delle partite della squadra Piacenza Calcio 1919, in ordine alla fattispecie di cui all'art. 6 comma 4 della L. 401 del 1989. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa alle ore 15,35 del medesimo giorno in cui è stata depositata la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, pervenuta alle ore 10.05 del 15 luglio 2022. Il giudice avrebbe invece dovuto attendere che decorresse l'intervallo di ventiquattro ore tra il deposito della richiesta di convalida, con la relativa documentazione, da parte del PM, e la data della convalida da parte del giudice, intervallo di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive. Nel caso di specie, si duole di non essersi potuto avvalere di tale facoltà di accesso alla documentazione, stante la ristrettezza - di poche ore - del lasso temporale tra la richiesta di convalida e l'adozione del provvedimento di convalida. 2.2. Con secondo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza della previsione dell'obbligo di presentazione presso le autorità di polizia. 2.3. Con terzo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, posto che il giudice si è limitato a richiamare quanto risulta dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza e le denunce per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, senza null'altro aggiungere. 2.4. Con quarto motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente che il giudice desume esclusivamente dai precedenti Daspo relativi all'applicazione della legge 146/2014. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. In ordine al primo motivo va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). In tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, ZZ e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021 Rv. 281321). Si è infatti ritenuto di riconoscere a colui a cui è stato notificato il provvedimento del questore il diritto al contraddittorio, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Occorre, pertanto innanzitutto precisare che il termine suddetto di 48 ore concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio decorre, non già dalla richiesta di convalida da parte del PM - come vorrebbe il ricorrente - ma dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, se l'interessato entro tale termine si avvale di tale diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive. Si precisa che non rileva in alcun modo il momento concreto in cui il PM, nell'intervallo di tempo ad lui concesso per chiedere la convalida, ha materialmente depositato in cancelleria la richiesta e la relativa documentazione rilevante, in quanto il diritto di difesa, espresso nella possibilità di un contraddittorio meramente cartolare, non si raccorda affatto con la richiesta di convalida del Pubblico Ministero, per la quale non è prevista alcuna comunicazione all'interessato. Non essendo previsto alcun avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero, non potrebbe dal quel momento farsi dipendere l'esercizio delle prerogative difensive da parte del sottoposto (Sez. 3, n. 29760 del 11/04/2013 - dep. 11/07/2013, Poggia, Rv. 255962; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013 - dep. 29/07/2013, Cesare, Rv. 256379). Ne segue che la facoltà di presentare memorie difensive non può essere esercitata, come vorrebbe il ricorrente, nell'arco delle 24 ore decorrenti dalla richiesta di convalida dal PM, posto che per tale provvedimento non è previsto alcun onere di comunicazione al destinatario della misura e posto che l'art. 6 L.401/1989 prevede solo il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida da parte del PM. Tale termine, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione costituzionalmente orientata, è stato esteso al destinatario del provvedimento restrittivo al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto a conoscenza del fatto che entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, la documentazione rilevante, trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica, sarà da quest'ultimo trasmessa al g.i.p. 2 in caso di richiesta di convalida e sarà consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al G.i.p., come previsto dell'art. 6 cit., comma 2 bis. Orbene, nel caso in disamina, emerge dal provvedimento impugnato che: il provvedimento del questore di Milano è stato notificato al ricorrente in data 13 luglio alle ore 15,30 e che egli non ha depositato alcuna memoria o deduzione difensiva entro le 48 ore decorrenti tale notifica;
il PM ha richiesto la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, in data 15 luglio alle ore 10,05 e il Giudice di merito ha preso atto dell'assenza di memorie, ha constatato che il provvedimento del questore contiene l'avviso della facoltà di presentare , personalmente o a mezzo difensore memorie difensive, ha provveduto alla convalida arTim ore dalla notifica, il 15 luglio alle ore 15,30. 2. Parimenti manifestamente infondati sono gli altri motivi di ricorso. In particolare, in ordine alla seconda doglianza, si osserva che l'omessa motivazione dell'urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021 Cc. (dep. 24/11/2021 ) Rv. 282299). Incombe perciò sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che il provvedimento impugnato abbia avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, laddove il ricorrente nulla ha dedotto in proposito. 3. I restanti motivi di ricorso, oltre che peccare di genericità, posto che il ricorrente si limita a richiamare massime giurisprudenziali, sono manifestamente infondati, avendo il giudice di merito, conformemente al principio giurisprudenziale espresso da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 229110, effettuato il controllo di legalità su tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione, quali la la pericolosità concreta ed attuale del soggetto, l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, nonché la congruità della durata della misura. Nel caso in disamina il giudice ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, richiamando le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dell'impianto sportivo, la denuncia per i reati commessi integranti le fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale e invasione di campo in 3 occasione di competizioni sportive, facendo riferimento ai precedenti amministrativi, ritenendo congrua l'estensione del divieto per un periodo superiore ad anni 5. 4.11 ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 13 dicembre 2022 Il consigli re este ore Il Presidente