Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 1
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva applicato la sanzione della censura ad un avvocato che non aveva versato le quote di iscrizione all'albo per tre anni consecutivi ed aveva esercitato la professione forense nel periodo di sospensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO ME, elettivamente domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da SE STESSO;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 72/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 07/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha inflitto all'avvocato OM PO la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per la durata di sei mesi, per avere partecipato a numerose udienze in procedimenti che si svolgevano davanti alla pretura di Varese, nonostante fosse stato sospeso dall'esercizio dell'attività professionale, avendo omesso di versare i contributi per l'iscrizione all'Albo degli avvocati e per avere negato tale circostanza in un'udienza che si svolgeva davanti allo stesso ufficio giudiziario, così violando il dovere di lealtà, correttezza e fedeltà, indicato dal codice deontologico. Il Consiglio dell'ordine aveva anche promosso un procedimento d'ingiunzione a carico dell'avvocato PO per conseguire i contributi dovuti negli anni 1994, 1995 e 1996.
2. L'avvocato PO ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, il quale, con decisione resa il 7 maggio 2001, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio Nazionale ha ritenuto fondati i fatti, ma ha considerato che, ai fini della sanzione, era rilevante che l'interessato tempestivamente aveva dichiarato la sua disponibilità a pagare i contributi omessi.
3. L'avvocato OM PO ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani ed al Procuratore generale presso questa Corte. Nessun di questi si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in cinque motivi, è rigettato con le ragioni di seguito indicate.
2. Con il primo motivo è addebitato alla decisione impugnata l'errore di non avere rilevato il vizio di sviamento del potere di sospensione a tempo indeterminato disposta dal Consiglio dell'ordine. Il ricorrente sostiene che il Consiglio dell'ordine aveva esercitato il suo potere di autotutela, sconfinando dai fini per i quali esso è conferito dalla legge.
2.1. Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense possono essere impugnate con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge: art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di queste sezioni unite, che l'accertamento dei fatti, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, questo inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge: Cass. ss.uu. 19 novembre 1993, n. 634, citata dallo stesso ricorrente, tra le altre.
2.2. L'ipotesi dell'eccesso o dello sviamento di potere è estranea al caso di specie, in quanto il Consiglio Nazionale Forense ha considerato non essere controverso che l'avvocato PO non aveva versato le quote d'iscrizione all'Albo relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996 ed aveva esercitato la professione forense nel periodo di sospensione.
La valutazione del rapporto tra il comportamento oggetto dell'addebito e la sanzione risulta, quindi, compiuta nella decisione impugnata.
Inoltre, la misura della sanzione applicata non è censurabile in questa sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo il ricorrente addebita alla decisione impugnata di essere incorsa in errore quanto all'imputazione della somma di lire 910.000 da lui versate.
3.1. L'avvocato PO sostiene che il versamento di questa somma era stato effettuato a copertura di tutte le quote d'iscrizione non pagate e non a titolo di compensazione parziale di quanto dovuto per onorari e spese dovuti al difensore del Consiglio dell'Ordine per il procedimento d'ingiunzione, come affermato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nella tesi dell'avvocato PO l'errore si risolverebbe nella violazione degli artt. 1194 e 1196 cod. civ.
3.2. Con il terzo motivo è denunciata la contraddittorietà della motivazione, consistente nel fatto che nella decisione impugnata la riduzione della sanzione, irragionevolmente, sarebbe stata giustificata dal periodo di sospensione sofferto.
3.3. Il quarto motivo addebita alla decisione impugnata l'errore dell'errata individuazione della data in cui fu effettuato il versamento della somma di lire 910.000.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi.
4. La compensazione è uno dei modi di estinzione (totale o parziale) delle obbligazioni reciproche che corrono tra due soggetti:
art. 1241 cod. civ. Essa, quindi, presuppone due obbligazioni facenti capo a soggetti diversi, le quali si estinguono, in tutto o in parte, quando i rispettivi importi coincidono.
L'imputazione, a sua volta, è una forma di individuazione, in sede di pagamento, dei vari debiti che la stessa persona ha nei confronti dell'unico creditore: artt. 1193 e seguenti cod. civ.
4.1. Dalla decisione impugnata si ricava che il Consiglio Nazionale Forense non ha operato alcuna compensazione tra il dovuto dall'avvocato PO al Consiglio dell'Ordine ed i crediti dello stesso professionista verso il Consiglio dell'Ordine, perché questi non esistevano.
Se ne ricava che la censura di violazione di legge non ricorre.
4.2. Il versamento della somma di lire 910.000 e la data del versamento sono fatti, la cui ricostruzione appartiene interamente al Consiglio Nazionale Forense e non possono essere ricostruiti diversamente in questa sede.
4.3. Più in generale si può dire che la decisione del
Consiglio Nazionale Forense si basa su una serie di circostanze di fatto ritenute idonee ai fini della determinazione della sanzione. La valutazione di queste circostanze non può essere ripetuta in questa sede di legittimità, stante i limiti dell'impugnazione per come sono indicati dalla legge sull'ordinamento della professione forense, secondo la quale le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 56, terzo comma) e l'art. 111 della Costituzione: in questo senso da ultimo, ss.uu. 6 aprile 2001, n.
150. In realtà, al di là del formale riferimento ad una violazione di legge o a non ammissibili difetti di motivazione, con i motivi il ricorrente chiede una rivalutazione dei fatti che non può essere compiuta in questa sede.
5. Il fatto - apparentemente è dedotto come ulteriore motivo del ricorso - che l'avvocato PO non avesse chiesto la sostituzione della sanzione inflitta con quella della censura non è rilevante, in quanto, quand'anche fosse vero, non è stato preso in considerazione dalla decisione impugnata.
In realtà nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense l'avvocato PO si era limitato a dedurre che in casi simili a quello in discussione si era provveduto con la sanzione dell'avvertimento o della censura.
6. Nessuna pronuncia dev'essere adottata in ordine alle spese di questo giudizio, essendo soccombente l'unica parte che vi ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite della Corte di cassazione, il 7 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002