Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2803
CASS
Sentenza 24 febbraio 2003

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 7, 35 e 97 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e sesto, legge n. 824 del 1930, della legge n. 121 del 1985, laddove dà esecuzione all'art. 9, numero 2, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, e dell'art. 309, comma secondo, D.Lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui, prevedendo che la nomina degli insegnanti di religione deve essere effettuata in favore di coloro che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, designati d'intesa con essa dall'autorità scolastica, con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, fanno sì che la sopravvenuta revoca dell'idoneità all'insegnamento determini l'impossibilità giuridica della prestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463, cod. civ., integrando in tal modo una fattispecie non riconducibile al licenziamento, neppure qualora detta revoca sia disposta per essere l'insegnante nubile ed in stato di gravidanza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2, legge n. 1204 del 1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri. Infatti, per le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 390 e n. 343 del 1999, nonché - quanto all'art. 7, Cost. - nelle sentenze n. 195 del 1972 e n. 30 del 1971, il peculiare stato giuridico degli insegnanti di religione non è in contrasto con i succitati parametri costituzionali e, conseguentemente, non possono ritenersi in contrasto con tali parametri le conseguenze giuridiche che dalle peculiarità di tale "status" lavorativo discendono.

L'insegnamento di religione nelle scuole statali è consentito esclusivamente agli insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati dall'autorità scolastica d'intesa con essa (art. 9, comma secondo, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, ratificato con legge n. 121 del 1985, e punto 5 del protocollo addizionale), con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti; nel regime contrattuale, di diritto privato, del relativo rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001), la sopravvenuta revoca dell'idoneità all'insegnamento determina l'impossibilità giuridica della prestazione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463, cod. civ., in quanto, in considerazione del particolare 'status' di detti insegnanti - reclutati secondo un sistema sottratto alla disciplina dell'art. 35, D.Lgs. n. 165 del 2001 - ad essi non possono essere attribuiti compiti diversi da quello dell'insegnamento della religione. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro determinata dalla revoca da parte dell'autorità ecclesiastica dell'idoneità all'insegnamento della religione non configura un caso di licenziamento, neppure se detta revoca sia stata disposta in quanto l'insegnante è nubile ed in stato di gravidanza, e, conseguentemente, a detta fattispecie non è applicabile l'art. 2, legge n. 1204 del 1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri.

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  • 1Segretari comunali e provinciali, retribuzione pensionabile, quota “A“Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2803
Data del deposito : 24 febbraio 2003

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