Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 25794
CASS
Sentenza 10 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633 comma secondo cod. proc. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 25794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25794
    Data del deposito : 10 marzo 2008

    Testo completo