Sentenza 10 marzo 2008
Massime • 1
In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633 comma secondo cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 25794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25794 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/03/2008
Dott. AGRÒ NT Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 651
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15184/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR BE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 23 marzo 2007 emessa dalla Corte d'appello di Brescia;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui BE AR chiedeva la revisione della sentenza emessa dalla Corte d'assise di Milano in data 11 giugno 1997, con cui era stato condannato alla pena di diciassette anni di reclusione e lire 200.000.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80;
che i giudici hanno ritenuto la richiesta inammissibile perché proposta senza allegare alcun fatto nuovo o prova sopravvenuta, rilevando peraltro che l'istanza non farebbe che riproporre motivi contenuti in precedenti richieste già dichiarate inammissibili;
che il AR ha proposto personalmente ricorso per cassazione, censurando l'ordinanza della Corte d'appello per avere omesso di motivare in relazione alle effettive ragioni della richiesta di revisione che, lungi dal riproporre motivi contenuti in precedenti istanze, è diretta a rilevare l'inconciliabilità della condanna subita, con la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'assise di appello di Milano in data 17 febbraio 2000, che avrebbe assolto, per non aver commesso il fatto, NT CE, ER NI e RL PO, tutti coimputati nel processo conclusosi con la sua condanna.
In particolare, il ricorrente avrebbe acquistato la droga da CE e ER (capo 196) e venduto al PO un altro quantitativo di cocaina (capo 197), per cui dall'assoluzione dei tre coimputati dovrebbe conseguire anche la sua assoluzione, stante l'inconciliabilità delle diverse decisioni;
considerato che in tema di revisione incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze, così come prescrive l'art. 633 c.p.p., comma 2 (Sez. 1^, 6 febbraio 2002, n. 11892, Moschitta);
che, nella specie, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione, non risultando prodotta la sentenza della Corte d'assise di Milano del 17.2.2000;
che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008