Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 2
In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza , ne' tale onere può ricavarsi dai principi generali, valevoli per le impugnazioni. Invero, poiché in materia vige, al contrario, la regola dell'obbligo da parte del giudice "a quo" (al quale la impugnazione va presentata) della trasmissione al giudice competente del provvedimento gravato e, poiché, in caso di revisione, viceversa, la istanza va presentata direttamente al giudice "ad quem", compete a quest'ultimo acquisire il provvedimento impugnato, richiedendolo al giudice che lo ha emesso.
In tema di competenza per il giudizio di revisione, il rinvio di cui all'art 1 legge 23.11.1998 n. 405 ai criteri di cui all'art 11 cod.proc.pen. comporta la individuazione di tale competenza con riferimento a quella stabilita per i procedimenti riguardanti i magistrati e quindi alla disciplina prevista dalla norma richiamata, con le sue eventuali successive modifiche, ma senza riferimento alle disposizioni transitorie, le quali trovano applicazione esclusivamente con riguardo ai suddetti procedimenti relativi a soggetti appartenenti all'ordine giudiziario. Conseguentemente, nella individuazione del giudice competente per la revisione, non ha rilievo se la data del commesso reato sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 10/11/1999
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " SE IC " N. 5371
3. " Alfonso TO " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di PO " N. 30297/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LI AL nato in [...] il [...] avverso ordinanza emessa il 20-5-99 dalla Corte di appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 20-5-99 la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di LI AL, diretta ad ottenere la revisione della sentenza di condanna a suo carico emessa il 19-9-95 dal Gip presso il Tribunale di Parma: all'uopo evidenziava che era mancato il presupposto indefettibile per l'ammissibilità del proposto mezzo e cioè la produzione della decisione passata in giudicato;
riteneva comunque l'infondatezza della domanda perché la perizia invocata era relativa agli stessi elementi già noti e valutati dal perito di ufficio nel processo conclusosi con la condanna.
Il riportato provvedimento è stato ora impugnato con ricorso per cassazione dal LI negli infradescritti termini.
1. Violazione dell'art. 8 L. 420/98 in punto competenza.
2. Violazione dell'art. 633 c.p.p. in quanto l'istanza di revisione non doveva essere corredata della sentenza definitiva di condanna. spettando alla Corte di appello richiedere il relativo fascicolo processuale al Gup;
conseguente valutazione illegittima dell'istanza perché effettuata in termini generici.
3. Violazione dell'art. 630 c.p.p. nonché vizio motivazionale in ordine alla esclusa novità di tutte le prove indicate.
4. Violazione dell'art. 631 c.p.p. in punto esclusa rilevanza dei nuovi elementi.
Con riguardo al primo motivo il ricorrente ha segnalato:
- che ex art. 1 L. 405/98 la Corte di appello competente a definire il procedimento di revisione deve individuarsi secondo i criteri di cui all'art. 11 ("giudice ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello più vicina") - che la richiamata norma, prima della modifica introdotta dall'art.1 L. 420/98 precisava che "per determinare il distretto di Corte di
Appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e, se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto".
- che nel testo novellato dell'art. 11 c.p.p. è sancito che la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati è attribuita al giudice, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo del distretto "determinato dalla legge" (non più quindi quello "più vicino"), individuato sulla base di tabelle sorteggiate ogni 5 anni.
- che ai sensi dell'art. 8 L. 420/98: "l'art. 11 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
- che dal combinato disposto delle menzionate disposizioni deriva che la competenza per l'istanza in questione - risalendo il reato di cui alla condanna definitiva ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 420/98 - spettava alla Corte di appello di Napoli, quale distretto più vicino per "distanza ferroviaria" a quello della Corte di appello di Campobasso in cui era stata emanata la sentenza passata in giudicato.
La censura è infondata.
Il rinvio contenuto nell'art. 1 L. 405/98 ai criteri dell'art. 11 c.p.p. è da intendersi diretto ad ancorare la competenza per la revisione a quella stabilita per i procedimenti riguardanti i magistrati e quindi alla disciplina prevista dalla norma richiamata quale eventualmente e successivamente novellata, a prescindere peraltro dalle disposizioni transitorie che possono trovare specifica giustificazione esclusivamente con riguardo a detti procedimenti. In particolare si osserva che il rinvio è "ai criteri dell'art. 11" e non anche al sistema che regola la loro temporale operatività, escludendola per i pregressi reati;
inoltre il parametro della data del commesso reato, fissato appunto con norma transitoria, e precisamente dall'art. 8 L. 420/98, per il normale giudizio di cognizione nell'ottica del principio del giudice predeterminato per legge, perde la sua significatività se riferito alla revisione. Di conseguenza nella presente fattispecie, applicando il dettato dell'art. 1 c. 1 L. 420/98 che ha modificato l'art. 11 c.p.p., la competenza è stata correttamente ritenuta spettare alla Corte di appello di Bari, secondo la tabella A allegata alla menzionata legge. Per il resto il ricorso è fondato.
Invero, in tema revisione nessuna norma - e per nessuna delle ipotesi in relazione alle quali la relativa istanza può essere proposta - impone al proponente di allegare la sentenza a cui si riferisce l'istanza stessa.
Nè un tale onere può ricavarsi dai principi fondamentali valevoli per le impugnazioni. Al contrario, vige in materia la diversa regola della trasmissione del provvedimento gravato ad opera del giudice a quo, al quale l'impugnazione va presentata, al giudice ad quem: ne deriva che, essendo la domanda di revisione da presentarsi direttamente al giudice competente a decidere sulla medesima, tale giudice dovrà rivolgersi a quello che emise il provvedimento perché quest'ultimo attui la trasmissione. La suddetta impostazione consente di individuare una disciplina in ordine alla presentazione dell'istanza di revisione coerente a quella dettata - e non specificamente derogata - per gli ordinari mezzi di impugnazione;
del resto occorre puntualizzare che i casi di inammissibilità - in quanto diretti ad escludere un diritto altrimenti riconosciuto - non possono che essere espressamente previsti e pertanto tassativi. Tanto rilevato, la declaratoria di inammissibilità basata sulla omessa produzione della sentenza di condanna si palesa illegittima e da ciò automaticamente discende la ulteriore fondatezza dei successivi motivi, nel senso che il giudizio negativo sulla ricorrenza dei requisiti della novità e della rilevanza degli incombenti istruttori proposti non poteva essere operato senza l'esame della citata condanna.
Al proposito va considerato che ai fini della verifica preliminare sull'ammissibilità di una richiesta di revisione occorre di necessità comparare gli elementi invocati siccome nuovi con quelli presi in considerazione nel giudicato e valutarne l'astratta potenziale incidenza sulle ragioni di quest'ultimo: qualora tale operazione venga pretermessa la conclusione adottata non può che essere ingiustificata, essendo inconcepibile un controllo riferito a dati non esaminati.
Ogni ulteriore doglianza rimane assorbita e l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio ex art. 1 c. 2 L. 405/98 alla Corte di appello di Lecce la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, immune dagli evidenziati errori.
P.Q.M.
La Corte,
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999