Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 5371
CASS
Sentenza 10 novembre 1999

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In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza , ne' tale onere può ricavarsi dai principi generali, valevoli per le impugnazioni. Invero, poiché in materia vige, al contrario, la regola dell'obbligo da parte del giudice "a quo" (al quale la impugnazione va presentata) della trasmissione al giudice competente del provvedimento gravato e, poiché, in caso di revisione, viceversa, la istanza va presentata direttamente al giudice "ad quem", compete a quest'ultimo acquisire il provvedimento impugnato, richiedendolo al giudice che lo ha emesso.

In tema di competenza per il giudizio di revisione, il rinvio di cui all'art 1 legge 23.11.1998 n. 405 ai criteri di cui all'art 11 cod.proc.pen. comporta la individuazione di tale competenza con riferimento a quella stabilita per i procedimenti riguardanti i magistrati e quindi alla disciplina prevista dalla norma richiamata, con le sue eventuali successive modifiche, ma senza riferimento alle disposizioni transitorie, le quali trovano applicazione esclusivamente con riguardo ai suddetti procedimenti relativi a soggetti appartenenti all'ordine giudiziario. Conseguentemente, nella individuazione del giudice competente per la revisione, non ha rilievo se la data del commesso reato sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 5371
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5371
    Data del deposito : 10 novembre 1999

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