Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633 comma 2 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 11892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11892 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 06/02/2002
Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 427
Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 6426/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH NN, nato il [...]
avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2001 Corte appello di SS sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio PEPINO, lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. GIANFRANCO VIGLIETTA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
1. Con ordinanza 19 gennaio 2001 la Corte di appello di SS ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 634 cpp la richiesta di CH AN (proposta personalmente con atto depositato il 12 novembre 2000) tesa ad ottenere la revisione della sentenza 26 novembre 1992 Corte assise appello di AT (passata in giudicato il 18 settembre 1993) che lo ha condannato alla pena di 25 anni di reclusione per i delitti di tentata rapina aggravata e omicidio di IA TI, commessi il 14 febbraio 1980 in concorso con LE VI, LV IA e IN AR.
Nell'istanza di revisione il CH segnalava che, sugli stessi fatti, è intervenuta, in data 11 aprile 1998, nuova sentenza della Corte d'assise di SS (depositata il 4 novembre 1999) che ha condannato, per l'omicidio, AN IO (collaboratore di giustizia, confesso e mai in precedenza indagato per tale delitto), il quale è stato, invece, assolto dalla imputazione di tentata rapina. Assumeva, quindi, il CH l'esistenza di un evidente contrasto tra le due sentenze e l'idoneità dei nuovi fatti emersi dopo la condanna (in particolare la confessione del AN) a determinare il proprio proscioglimento.
L'istanza, come detto, è stata dichiarata inammissibile. La Corte d'appello di SS ha, infatti, osservato che la sentenza emessa nei confronti del AN (e richiamata dal ricorrente) non è coperta dal giudicato, con conseguente insussistenza dell'ipotesi di cui alla lettera a dell'art. 630 cpp, e che non è possibile estrapolare dal relativo processo - considerandole "nuove prove" - le dichiarazioni autoaccusatorie del AN.
2. Contro tale ordinanza, il 2 febbraio 2001, ha proposto ricorso per Cassazione, tramite difensore, il CH, eccependo:
a) l'erronea esclusione della sussistenza di un'ipotesi di revisione ex art. 630 lett. a cpp "dal momento che la condanna inflitta al AN è ormai, nei suoi confronti, definitiva perché non impugnata da alcuno" (essendosi il pubblico ministero limitato a proporre appello in punto concessione delle attenuanti a un coimputato);
b) la manifesta illogicità della motivazione circa la non attribuibilità del carattere di nuove prove alle dichiarazioni del AN, non avendo la Corte tenuto conto del fatto che dette dichiarazioni "sono accompagnate da riscontri positivi", e circa l'inidoneità delle stesse a fornire la prova della estraneità del CH all'omicidio e dell'insussistenza della tentata rapina. In forza di tali argomentazioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza de qua.
3. Con requisitoria 21 ottobre 2001 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione allo stesso della sentenza 11 aprile 1998 Corte assise SS (inesistente in atti) e, in ogni caso, perché le circostanze dedotte nell'istanza di revisione non condurrebbero comunque al proscioglimento del CH, essendo potenzialmente idonee a provare solo che, al momento del delitto, quest'ultimo non era personalmente armato ed essendo tale fatto ininfluente posto che il CH è stato condannato in quanto concorrente e non esecutore dell'omicidio.
Il 17 gennaio 2002 è, poi, pervenuto un motivo aggiunto della difesa del CH, in cui si insiste nell'accoglimento del ricorso ribadendo l'intervenuta definitività della sentenza della Corte di assise di SS e il contrasto insanabile tra la ricostruzione del delitto operata nella sentenza di condanna del AN e quella risultante dalla sentenza di cui si chiede la revisione (avendo quest'ultima collegato l'omicidio con un tentativo di rapina ritenuto, nell'altro, insussistente).
4. Il ricorso è inammissibile.
La mancanza in atti della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'assise di SS l'11 aprile 1998 nei confronti di AN IO impedisce, infatti, una valutazione adeguata delle istanze del ricorrente: non è dato sapere se effettivamente detta sentenza è irrevocabile (e, dunque, se ricorre o meno l'ipotesi di cui all'art. 630 lett. a cpp); non è dato sapere l'esatto contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie del AN;
non è dato sapere, soprattutto, se la ricostruzione del fatto operata dal AN escluda in toto la responsabilità concursuale (e la stessa presenza in loco) del CH ovvero se semplicemente attribuisca a quest'ultimo un ruolo diverso da quello di esecutore materiale (ipotesi che pare adombrata nello stesso ricorso laddove si legge:
"Durante la ricostruzione dei fatti concernente l'omicidio IA il AN disse che... il CH AN non era armato"). Il problema si sposta dunque sul fatto se la produzione della sentenza fosse o meno onere del ricorrente ed è, invero, di agevole soluzione stante il disposto dell'art. 633 co. 1 e 2 cpp, secondo cui la richiesta di revisione deve essere corredata dagli "eventuali atti o documenti" idonei a sorreggerla ovvero dalle "copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna". La lettera della norma non lascia, dunque, dubbi circa l'esistenza di un onere del ricorrente al riguardo e non è superabile con una interpretazione di carattere sistematico dettata dalla necessità di tutelare comunque il diritto del condannato ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e per la riparazione degli errori giudiziari (art. 24 commi 1 e 4 Costituzione). La declaratoria di inammissibilità non pregiudica, infatti, tale diritto che può essere fatto valere in ogni momento con una nuova istanza corredata della richiesta documentazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in 500 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente CH AN al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2002