Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 11892
CASS
Sentenza 6 febbraio 2002

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In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633 comma 2 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 11892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11892
    Data del deposito : 6 febbraio 2002

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