Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
La sospensione della pena in caso di presentazione dell'istanza di revisione è subordinata solo alla condizione che una pena sia in fase esecutiva, perché lo scopo della norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato una decisione di rigetto della richiesta di sospensione avanzata da un condannato latitante, fondata sul fatto che l'esecuzione della pena non era in atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 30843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30843 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1700
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 027201/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR CO N. IL 07/09/1949;
avverso ordinanza del 04/06/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 4 giugno 2003 la Corte d'Appello di Roma, competente in ordine alla richiesta di revisione presentata da PI CO nei confronti della sentenza in data 3 marzo 1994 del tribunale di Napoli con la quale era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione della pena in quanto, essendo risultato ineseguito l'ordine di esecuzione per la latitanza del PI, doveva ritenersi inapplicabile l'art. 635, comma 1^, c.p.p. il cui presupposto "è l'esecuzione in atto della misura della custodia in carcere in espiazione della pena inflitta con la sentenza di cui è stata richiesta la revisione".
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il PI denunziando la erronea applicazione della legge processuale e la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Assume il ricorrente che la Corte d'Appello ha confuso tra esecuzione e espiazione della pena, con la conseguenza che nel caso di specie, essendo stato emesso ordine di carcerazione da parte del P.M., ancorché non eseguito per la sua latitanza, vi sarebbe una esecuzione in atto, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 665, comma 5^, c.p.p., per cui la corte d'appello avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta e sospendere l'esecuzione della pena.
Sotto altro profilo, poiché il rigetto della richiesta di sospensione si risolverebbe "nell'assiomatica asserzione di un presupposto negativo (la ostatività della mancata esecuzione in atto dell'ordine di carcerazione)" l'ordinanza impugnata sarebbe totalmente carente di motivazione. In data 12 marzo 2004 il ricorrente ha presentato memoria con la quale informa la corte che in data 29 gennaio 2004 si è celebrata la camera di consiglio per decidere sulla richiesta di revisione e che il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento della medesima.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Va rilevato al riguardo che "l'esecuzione della pena" consta di una serie di attività poste in essere dal P.M. al fine della realizzazione del comando contenuto nella sentenza o nel decreto penale di condanna. Come risulta, infatti, dagli artt. 28 e 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale e dagli artt. 655 e 656 c.p.p., il procedimento di esecuzione ha inizio con la ricezione da parte del P.M. dell'estratto esecutivo del provvedimento da eseguire, si svolge attraverso la formazione del fascicolo dell'esecuzione, la emissione da parte del p.m. dell'ordine di esecuzione con contestuale ordine di carcerazione se il condannato non è detenuto, la consegna del provvedimento alla polizia giudiziaria per l'esecuzione, la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore e si conclude, ordinariamente, con la traduzione in carcere del condannato. Conclusione che può anche mancare in quanto la carcerazione può essere sospesa, oltre che nel caso di cui all'art. 665, comma 5^, c.p.p. indicato dal ricorrente, anche nelle ipotesi di differimento della esecuzione della pena previste dagli artt. 146 e 147 c.p. quando la richiesta è presentata dopo la emissione dell'ordine di esecuzione.
Contrariamente, pertanto, a quanto affermato dall'ordinanza impugnata, l'art. 635, comma 1^, c.p.p. si deve ritenere applicabile non soltanto nei casi di carcerazione in atto, ma ogni qual volta vi sia un titolo esecutivo in corso di esecuzione, come si desume anche dalla considerazione che quando il legislatore ha inteso riferirsi ad ordini di esecuzione già eseguiti ha utilizzato la diversa espressione "liberazione dell'interessato" o del "condannato" (artt. 670 e 672 c.p.p.).
Va osservato, peraltro, che con l'attribuzione al giudice della revisione della competenza a sospendere la esecuzione della pena - sospensione che può essere disposta anche d'ufficio in qualunque momento - il legislatore ha voluto evidentemente evitare l'esecuzione di una condanna, suscettibile di divenire ingiusta, qualora venisse accolta la revisione della sentenza, per cui subordinare l'applicazione dell'art. 635, comma 1^, c.p.p. all'avvenuta carcerazione appare manifestamente illogico, anche in relazione al diritto riconosciuto dall'art. 645 c.p.p. di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di accoglimento della richiesta di revisione. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla stessa Corte d'Appello per l'esame della richiesta di sospensione dell'esecuzione presentata dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per l'esame della richiesta di sospensione della esecuzione della pena alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004