Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217, comma secondo, l. fall.) l'omessa tenuta dei registri contabili, in quanto l'art. 7, comma quarto ter, della legge n. 489 del 1994 - prevedendo che la contabilità può essere tenuta mediante il sistema informatico - non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi. (Fattispecie in cui il libro degli inventari veniva tenuto per una sola annualità mentre il libro giornale non veniva tenuto, sussistendo passività insolute, fino alla data del fallimento).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice documentaleGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 29 novembre 2022
Cos'è la bancarotta semplice documentale Art. 217 comma 2 Legge fallimentare Bene giuridico protetto Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo Elemento oggettivo Tentativo Procedibilità Competenza Prescrizione del reato Giurisprudenza bancarotta semplice documentale La norma Bene giuridico protetto Soggetto attivo L'imprenditore commerciale. Elemento soggettivo Dolo o colpa. In realtà in base al comma 2 dell'art. 42 c.p[1]. la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere espressamente prevista, mentre invece manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione ha ritenuto che "previsione espressa" non significhi "previsione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 20061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20061 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 06/11/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3271
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 16488/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IR N. IL 15/07/1976;
UR CE N. IL 22/11/1950;
avverso la sentenza n. 1214/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 16/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 16.11.2013, la corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza 22.11.2010 del tribunale di Salerno, ha concesso a TO RO e UR IN, la non menzione della condanna,previa concessione delle attenuanti generiche, alle pene di giustizia, inflitte per il reato bancarotta semplice, commesso rispettivamente, il primo in qualità di amministratore e il secondo in qualità di socio unico e liquidatore della società KRI-U srl, dichiarata fallita con sentenza del 13.5.2008. Nell'interesse degli imputati è stato presentato ricorso - integrato con atto depositato il 21.10.2014-con cui, da un lato è sottoposta a critica la sentenza della corte di merito laddove ha riconosciuto come infondati gli argomenti contenuti nell'atto di gravame;
dall'altro è esposta una descrizione generale della funzione e della composizione di tutte le scritture contabili indicate dall'art. 2214 c.c.. Le censure e le esposizioni tecnico-contabili in concreto sono le seguenti:
1. la tenuta del libro degli inventali limitata al 2007 è giustificata dalla funzione supplente da riconoscere ai dati contenuti nel supporto magnetico;
2. l'avvenuta cessazione dell'attività da parte della società, sin dal 2006 giustifica l'irregolare tenuta del libro giornale;
3. è irrilevante la mancata tenuta di qualsiasi registro contabile, qualora i dati siano registrati su appositi supporti magnetici;
4. non è stata ammessa la prova decisiva, costituita dall'acquisizione dei libri della società fallita, tenuto anche conto dell'esame a cui la corte di appello ha sottoposto il curatore fallimentare.
5. è stata omessa la pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della speciale tenuità del danno patrimoniale.
Il ricorso non merito accoglimento, tenuto precipuamente conto dell'esaustiva motivazione delle sentenze di merito, che costituiscono un complesso e inscindibile accertamento giudiziario della responsabilità degli imputati.
I giudici di primo e secondo grado hanno fondato l'affermazione di responsabilità sull'istruttoria dibattimentale, articolata nell'esame del curatore fallimentare schettini e del maresciallo della guardia di finanza D'Arienzo, nonché nell'acquisizione di ampia quantità di prova documentale;
all'esito dell'analisi e della valutazione del materiale probatorio sono emersi i seguenti fatti.
1. a seguito della dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza 13.5.2008, il curatore chiedeva al liquidatore UR e all'amministratore TO, con raccomandata 19.6.2008, il deposito delle scritture contabili indicate dall'art. 2214 c.c. (libro giornale, libro degli inventali, registro dei beni ammortizzabili, registri IVA, registri beni relativi alla gestione del personale);
2. la documentazione era stata depositata presso la cancelleria della sezione fallimentare solo il 25.2.2010, dal TO, su delega dello UR, limitatamente al libro dei soci, libro dei beni ammortizzabili, libro degli inventali per gli esercizi 2005-2006 e 2007, il registro verbale di assemblea, il libro giornale degli anni 2004-2005 e 2006.
3. il primo giudice rilevava che, ad eccezione del libro inventali per l'esercizio 2007, non era stata depositata la documentazione prescritta e che non risultava dimostrata la tesi difensiva, secondo cui l'attività dell'impresa era cessata nel 2007; in ogni caso, anche l'asserita cessazione di attività non avrebbe esentato dall'obbligo di tenere le scritture contabili, esistendo passività insolute in misura di Euro 860.000 a dimostrazione della pendenza di rapporti connessi con l'attività commerciale precedentemente svolta. In tale ipotesi, secondo la prevalente giurisprudenza, l'obbligo si protrae fino alla data del fallimento. Di qui l'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati commessi nelle rispettive qualità.
La corte di appello ha affermato l'infondatezza delle argomentazioni contenute nell'atto di gravame, rilevando che:
a. risulta dimostrato il comportamento omissivo integrante il reato di bancarotta semplice documentale, la cui condotta consiste nel mero inadempimento del comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 c.c.. Tale obbligo non viene meno se l'impresa non svolge attività, essendo necessaria a tal fine la formale cancellazione dal registro delle imprese.
b. trattandosi di fattispecie di pura condotta non ha rilevanza la tesi difensiva che si incentra sulla mancanza del danno cagionato dall'inadempimento, ovvero sulla non efficienza causale sul fallimento della società, tanto più che trattasi di reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa;
c. quanto al mancato aggiornamento del libro giornale e del libro degli inventari, la consolidata giurisprudenza della S.C. ritiene realizzata la consumazione del reato - ... contestato, a prescindere dalla possibilità di ricostruire la contabilità aziendale.. attraverso documenti informali o diversi da quelli prescritti dalla legge e a prescindere dal protrarsi delle inadempienza per l'intero periodo di tre anni, essendo penalmente rilevante un comportamento protratto per un arco di tempo inferiore;
d. la facoltà di tenere la contabilità mediante sistema informatico non esime l'amministratore e il liquidatore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili al loro puntuale aggiornamento, alla veridicità delle singole attestazioni, alla loro conservazione preordinata alla consultazione degli stessi.
Alla luce di queste corrette e razionali argomentazioni emerge l'inidoneità delle critiche contenute nel ricorso a incidere sui dati di fatto e sulle valutazioni articolate nella sentenza impugnata, in quanto:
1. I ricorrenti non danno alcuna giustificazione alla limitata tenuta del libro degli inventari per il solo anno 2007, avendo invocato una inconferente funzione supplente ai dati contenuti nel supporto magnetico, la cui esistenza è inequivocabilmente esclusa dalle risultanze processuali;
2. quanto alla irregolare tenuta del libro giornale, il ricorso ribadisce l'argomento dell'avvenuta cessazione dell'attività, da parte della società, sin dal 2006, senza fornire argomenti idonei a contrastare in maniera convincente il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'obbligo dell'amministratore e del liquidatore di tenere le scritture contabili "non viene meno se l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività, anche se manchino passività insolute (che nel caso in esame sussistono), ma viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Rv. 250407; conf. Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005 Rv.232572);
3. Quanto alla reiterata tesi dell'irrilevanza della mancata tenuta di qualsiasi registro contabile, qualora i dati siano registrati su appositi supporti magnetici, la corte di merito ha già rilevato che, a prescindere dalla confermata carenza dei suindicati libri contabili, è necessariamente sussistente la condotta omissiva contestata agli imputati, in quanto la L. n. 489 del 1994, art. 7, comma 4 ter, - prevedendo che la tenuta della contabilità può
essere effettuata mediante il sistema informatico - non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché da quello della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi (cfr. sez 5, n. 20729 del 21/03/2003, Rv. 224766);
4. Sulla censura per mancata assunzione di prova decisiva, va rilevato che, ai fini della configurazione del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. d), è indispensabile che la prova indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova documentale (come nel caso della richiesta della produzione suindicata), che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l'efficacia dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto, all'esito del quale si prospetta l'ipotesi di un astratto quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite "rilettura" e rivalutazione delle emergenze processuali;
5. Quanto alla censura sull'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riconoscimento della speciale tenuità del danno patrimoniale, va rilevato che i giudici di merito, nell'ambito di un corretto e razionale esercizio del potere discrezionale riconosciuto dal legislatore nel fissare il trattamento sanzionatorio, contenendo la pena nel minimo edittale, hanno già dato il dovuto rilievo alla modesta dimensione trasgressiva del comportamento dei ricorrenti. I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015