Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 20061
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217, comma secondo, l. fall.) l'omessa tenuta dei registri contabili, in quanto l'art. 7, comma quarto ter, della legge n. 489 del 1994 - prevedendo che la contabilità può essere tenuta mediante il sistema informatico - non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi. (Fattispecie in cui il libro degli inventari veniva tenuto per una sola annualità mentre il libro giornale non veniva tenuto, sussistendo passività insolute, fino alla data del fallimento).

Commentario1

  • 1Bancarotta semplice documentale
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 29 novembre 2022

    Cos'è la bancarotta semplice documentale Art. 217 comma 2 Legge fallimentare Bene giuridico protetto Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo Elemento oggettivo Tentativo Procedibilità Competenza Prescrizione del reato Giurisprudenza bancarotta semplice documentale La norma Bene giuridico protetto Soggetto attivo L'imprenditore commerciale. Elemento soggettivo Dolo o colpa. In realtà in base al comma 2 dell'art. 42 c.p[1]. la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere espressamente prevista, mentre invece manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione ha ritenuto che "previsione espressa" non significhi "previsione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 20061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20061
Data del deposito : 6 novembre 2014

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