Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e il tenore della normativa contrattuale. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione del riportato principio e difetto di motivazione, la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto di dipendente delle Ferrovie dello Stato addetto ad un magazzino di materiali all'inquadramento quale segretario di livello quinto - sesto, trascurando l'esame del profilo della qualifica di assistente di magazzino, riconosciutagli dall'azienda, e in genere l'adeguato accertamento delle modalità di espletamento delle mansioni, al riguardo in particolare apoditticamente valorizzando la circostanza del dislocamento in altra sede del capo reparto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F E R R O V I E D E L L O S T A T O s.p.a.
Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., e, per esso, del dott. Raffaele Ruggiero Rubino, Procuratore Speciale in virtù di procura per notar Angelo Falcone di Roma, del 26 maggio 1993, rep. n. 9705, in atti, rapp.to e difeso dagli avv. ti Andrea Del Re, del Foro di Firenze, e Giulio Ippolito, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Sallustiana, n. 26, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
B A L E S T R I G I O R G I O elettivamente domiciliato in
Roma via Alberico II 31, presso lo studio dell'Avv. Falvo D'Urso Francesco che lo rappresenta e difende giusta proc. spec. per atto Notar Bruno Detto di Pitigliano del 1/12/98 Rep. 7170;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 00206/96 del 22.06.1995/21.02.1996, notificata il 18 ottobre 1996 R.G. 942/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 22 febbraio 1994 il Pretore di Grosseto accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da ES IO diretta al riconoscimento del suo diritto all'inquadramento in livello 5^/6^, profilo di segretario, dal 05 maggio 1988, per le mansioni in concreto svolte alle dipendenze della Ferrovie dello Stato s.p.a., con ogni correlativa statuizione. Aveva ritenuto il Pretore che con il trasferimento del capo-reparto autonomo impianti elettrici di Grosseto e il decesso dell'affiancato e più addestrato collega RI, il ES si era da solo occupato del magazzino, assumendo mansioni anche amministrative, contabili e gestionali comportanti un'apprezzabile autonomia, riconducibili al profilo di segretario di quinto livello.
Il Tribunale di Grosseto respingeva l'appello proposto dalla società; spese del grado a carico della società appellante. Osserva il Tribunale: il profilo di autonomia nell'espletamento delle mansioni non può dirsi esclusa dall'assoggettamento del dipendente a generali indirizzi decisionali del vertice della struttura di appartenenza;
rilevante è, invece, il "tipo di collaborazione prestato, con qualche libertà di apprezzamento e facoltà di iniziativa, pur in attuazione delle superiori direttive";
l'indubbia qualità attribuita dalla società all'attività di magazzino già esercitata dal RI contrasta con l'assunto di una elevazione meramente quantitativa dell'attività del ricorrente con il venir meno del primo;
la pur riduttiva valenza assegnata dalla società al trasferimento del capo-reparto per l'accorpamento formale della struttura grossetana ad altra intermedia, e tuttavia con perdurante ambito di autonomia della prima, "aveva comportato un collegamento necessariamente meno immediato e frequente con i nuovi discosti organi dirigenziali"; donde "la natura delle non occasionali e prevalenti (per rilevanza, apporti originali e responsabilità) prestazioni del ES in ambito amministrativo, con particolare riguardo alla predisposizione (ancorché avvalendosi di mezzi informatici) di atti ed adempimenti organizzativi inerenti alla gestione dei materiali (redazione e messa a disposizione: di prospetti completi e sottoscritti relativamente ai consumi di carburante, di consuntivi di spesa di materiali, con sperimentazione a corredo recante la firma di esso ricorrente quale responsabile magazzino;
di pratiche relative alla vendita di materiali fuori uso;
di gestione e contabilizzazione di altro materiale a quantità e valore), nonché alla collaborazione, esecuzione e controllo per lo svolgimento delle procedure informatiche secondo la pianificazione stabilita e i successivi aggiornamenti"; per taluni aspetti è quanto previsto dal profilo di segretario di quinto livello contemplato dal d.m. n. 1095 del 1985.
Propone ricorso per cassazione notificato il 16 dicembre 1996 la Ferrovie dello Stato s.p.a. affidando a due motivi di ricorso il richiesto annullamento della sentenza.
Il ES si è costituito depositando memoria non notificata e procura speciale per notar Bruno Detti di Putigliano del I^ dicembre 1998, rep. n. 7170, depositate il giorno dell'udienza del 15 dicembre 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la tardività della costituzione di ES IO, perché effettuata con deposito della procura speciale all'udienza di discussione della causa.
Con il primo motivo di ricorso la Ferrovie dellò Stato s.p.a. denunzia omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: la sentenza non spiega le ragioni dell'affermato contrasto tra l'indubbia qualità attribuita alle attività di magazzino espletate dal RI con il riconoscimento di una elevazione non meramente quantitativa dell'attività del ricorrente con il venir meno di quest'ultimo, tenuto conto che il RI era assistente di magazzino come il ES.
Con il secondo motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.m. 14.02.1985, n. 1085, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: le mansioni descritte nella sentenza impugnata, e ritenute rilevanti ai fini del profilo e inquadramento assegnati, rientrano, in forza del decreto ministeriale invocato, nel profilo professionale dell'assistente di magazzino;
la responsabilità è sempre stata dei superiori del ES, alle direttive dei quali quest'ultimo si atteneva;
la sentenza è meritevole della doppia censura del vizio della motivazione nella parte riconduce le mansioni svolte dal ES al profilo di segretario in presenza di declaratorie contrattuali che le riconducono al profilo rivestito dal dipendente, e della violazione delle regole ermeneutiche contrattuali per la immotivata difformità dalle puntuali deduzioni svolte dall'appellante società circa la identità delle mansioni svolte dal dipendente prima e dopo del mutamento dell'organico, il carattere esecutivo delle mansioni risultante dalle prove testimoniali, la responsabilità del capo- reparto, e non del ES, la gestione e contabilizzazione del materiale e le decisioni sugli acquisti e le vendite del materiale giacente a terzi, l'appartenenza del profilo rivestito dal ES dell'utilizzazione del sistema computerizzato, della Contabilità Gestione Scorte, l'appartenenza ad altro ufficio del controllo fatture, riservato al balestri solo l'atto materiale dell'acquisto;
appartiene al profilo di assistente di magazzino la compilazione di prospetti consumo carburanti, i consuntivi di spesa e l'espletamento di pratiche di vendita di materiali fuori uso senza alcuno spazio di iniziativa;
il trasferimento del reparto a Livorno e il solo mantenimento del magazzino a Grosseto, come è avvenuto in altre zone, non assume decisivo rilievo ai fini del superiore inquadramento se non sotto l'aspetto dell'accorpamento assiomaticamente definito formale in sentenza.
I due motivi, che per la loro stretta connessione vanno tratti congiuntamente, sono fondati nei termini di cui appresso. Come risulta già introdotto dallo stesso ricorso per cassazione, questa Corte, in tema di rivendicazione di qualifiche superiori, ha avuto modo di precisare (Cass. 11.01.1990. n. 54), e ribadire, che "nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e dal raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda". In sede di legittimità, così, si è inteso proporre un percorso logico-giuridico che, sviluppandosi attraverso l'accertamento dell'effettiva attività svolta dal lavoratore e il raffronto di essa, e delle sue modalità esecutive in termini di autonomia e responsabilità, con i connotati previsti dalla declaratoria contrattuale, riconnetta l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato alla logica conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente e non alternativa, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.
L'indagine di fatto, sopra proposta, non risulta effettuata nella sentenza impugnata, così meritando le censure ad essa rivolte in questa sede.
A ben vedere, manca nel caso di specie qualsiasi collegamento logico fra il riconosciuto profilo di autonomia delle mansioni svolte dal ES e il solo trasferimento del capo-reparto alla struttura intermedia di Livorno, quasi che, e senza il minimo riferimento alle modalità di espletamento delle mansioni, la sola lontananza del capo reparto fosse sufficiente a integrare il detto connotato sull'asserito presupposto che quest'ultima "aveva comportato un collegamento necessariamente meno immediato e frequente con i nuovi discosti organi dirigenziali", con la conseguenza che "gli indirizzi decisionali del vertice della struttura di appartenenza" sarebbero diventati per tale solo fatto direttive "generali". Altrettanto manchevole di ogni collegamento logico è l'assunto salto di qualità delle mansioni per effetto dell'attribuzione al ES di quelle già svolte dal RI, a seguito del decesso di quest'ultimo, tenuto conto che entrambi avevano lo stesso inquadramento di assistente di magazzino, e, per la stessa sentenza, il RI altro non era che "il più addestrato collega".
Immotivato è, infine, ed anche irrispettoso dei principi sopra enunciati, è l'assunto secondo cui "la natura delle non occasionali e prevalenti (per rilevanza, apporti originali e responsabilità) prestazioni del ES in ambito amministrativo, con particolare riguardo alla predisposizione (ancorché avvalendosi di mezzi informatici) di atti ed adempimenti organizzativi inerenti alla gestione dei materiali (redazione e messa a disposizione: di prospetti completi e sottoscritti relativamente ai consumi di carburante, di consuntivi di spesa di materiali, con sperimentazione a corredo recante la firma di esso ricorrente quale responsabile di magazzino;
di pratiche relative alla vendita di materiali fuori uso;
di gestione e contabilizzazione di altro materiale a quantità e valore) , nonché alla collaborazione, esecuzione e controllo per lo svolgimento delle procedure informatiche secondo la pianificazione stabilita e i successivi aggiornamenti", fossero riconducibili al "profilo di segretario contemplato dal citato d.m. 1085/1985". In realtà, quanto all'omessa motivazione, non è dato rilevare la corrispondenza delle dette mansioni alla declaratoria del profilo riconosciuto dal Tribunale, non essendo evidentemente, a tale scopo, sufficienti le mere affermazioni di "apprezzabile autonomia" di esse e del "tipo di collaborazione prestato, con qualche libertà di apprezzamento e facoltà di iniziativa, pur in attuazione delle superiori direttive", ancorché solo "per taluni aspetti", tanto più in quanto supportata solo dalle già indicate circostanze della "lontananza" del capo-reparto e del "decesso" del RI. Quanto, invece, al mancato rispetto dei principi sopra enunciati, l'omissione di ogni riferimento alla declaratoria del profilo di assistente di magazzino per il necessario e puntuale confronto delle mansioni in concreto svolte dal ES, e, ancor più, con le modalità di espletamento di esse, priva questo Collegio degli indispensabili elementi per il controllo, sotto il profilo di legittimità, del percorso logico attuato dal giudice di appello per la presupposta e, in questo caso, solo sottintesa esclusione della riconducibilità delle mansioni stesse al profilo ufficialmente riconosciuto dalla società al lavoratore.
In conclusione, nel caso di specie, si prospetta, oltre la decisiva omissione di cui si è fatto cenno, anche un'approssimativa e assiomatica riconducibilità delle medesime mansioni, e, si ribadisce, delle modalità di espletamento di esse, al profilo di segretario di quinto/sesto livello, sicché l'accoglimento della domanda non trova il necessario e corretto fondamento nelle ragioni ad esso sottese.
La sentenza, in conseguenza, deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice equiordinato, che la deciderà uniformandosi ai principi enunciati in motivazione e che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C O R T E accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Siena.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999