Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3528
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e il tenore della normativa contrattuale. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione del riportato principio e difetto di motivazione, la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto di dipendente delle Ferrovie dello Stato addetto ad un magazzino di materiali all'inquadramento quale segretario di livello quinto - sesto, trascurando l'esame del profilo della qualifica di assistente di magazzino, riconosciutagli dall'azienda, e in genere l'adeguato accertamento delle modalità di espletamento delle mansioni, al riguardo in particolare apoditticamente valorizzando la circostanza del dislocamento in altra sede del capo reparto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3528
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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