Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16012
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Sentenza 24 ottobre 2003

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In tema di provvedimenti disciplinari a carico di esercenti le professioni sanitarie ed in ipotesi di rapporto tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con sentenza assolutoria, l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 - applicabile ai procedimenti in corso in forza della norma transitoria di cui all'art. 10, primo comma, ed in ogni caso prevalente rispetto alla norma regolamentare di cui all'art. 44 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 - nel modificare l'art. 653 cod. proc. pen., ha inteso corrispondentemente ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare, che ora non può considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale.

In tema di procedimenti disciplinari a carico di esercenti le professioni sanitarie - ai quali si applicano le regole del processo civile se non derogate - il collegamento tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con l'assoluzione, posto dall'art. 653 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, comporta che, in caso di inerzia dell'interessato ed in deroga all'art. 115 cod. proc. civ., l'organo disciplinare debba acquisire e valutare la sentenza assolutoria, di cui sia venuto comunque a conoscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16012
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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