Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di provvedimenti disciplinari a carico di esercenti le professioni sanitarie ed in ipotesi di rapporto tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con sentenza assolutoria, l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 - applicabile ai procedimenti in corso in forza della norma transitoria di cui all'art. 10, primo comma, ed in ogni caso prevalente rispetto alla norma regolamentare di cui all'art. 44 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 - nel modificare l'art. 653 cod. proc. pen., ha inteso corrispondentemente ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare, che ora non può considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale.
In tema di procedimenti disciplinari a carico di esercenti le professioni sanitarie - ai quali si applicano le regole del processo civile se non derogate - il collegamento tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con l'assoluzione, posto dall'art. 653 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, comporta che, in caso di inerzia dell'interessato ed in deroga all'art. 115 cod. proc. civ., l'organo disciplinare debba acquisire e valutare la sentenza assolutoria, di cui sia venuto comunque a conoscenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16012 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. B. PETTI Giovanni - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASSAGRANDE STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, via di San Giacomo n. 18, presso l'avv. Luigi Flauti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti anche disgiuntamente agli avv. Nicola Avanzi e Giulio Pasquini;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO ORDINE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VERONA, in persona del presidente p.t. Dott. Pietro Marcello Fazzini, elettivamente domiciliato in Roma via Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Donatella Gobbi;
- controricorrente -
nonché
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
nonché
COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE e PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE VERONA;
- intimati -
avverso la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 64 del 25 settembre 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
uditi l'avv. Alfonso De Pascale, per il ricorrente e l'avv. Albini per l'ordine di Verona;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8 aprile 1997 i Carabinieri riferirono all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Verona che nel corso dell'ispezione effettuata nello studio "Valpolicella", direttore sanitario del quale era il dottor Stefano Massagrande, erano state trovate affisse, a lato della porta di due ambulatori, targhe riportanti, accanto ai nomi dei signori IA LL e AN TI, la scritta di "dottore in odontoiatria", nonché certificati di laurea conseguiti presso le Università di Cracovia e Manabi, ed ipotizzarono la consumazione del reato di cui all'art. 498 c.p. Al Massagrande - al quale, di seguito a tale rapporto, erano stati contestati gli addebiti disciplinari di cui al primo comma dell'art. 8 legge n. 175 del 1992 per aver prestato il proprio nome e la propria attività allo scopo di permettere l'esercizio abusivo della professione medica, ed agli artt. 1 e 82 del codice deontologico - fu irrogata, con deliberazione in data 21 aprile 1998 dell'Ordine, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno.
Tale decisione, impugnata dall'interessato, è stata confermata dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con la pronuncia, ora gravata.
La Commissione - dato atto che il procedimento penale contro l'incolpato era stato definito con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, copia della quale lo stesso incolpato non aveva peraltro ritenuto di produrre e considerato che tale decisione lasciava impregiudicata la potestà di un'autonoma valutazione dei fatti da parte dell'organo disciplinare - ha ritenuto provata dal suddetto rapporto la violazione dell'art. 8 legge n. 175 del 1992 che fa divieto agli esercenti le professioni sanitarie di prestare il proprio nome o la propria attività allo scopo di permettere o agevolare l'esercizio abusivo della professione da parte di terzi, e non necessario l'esame delle censure attinenti agli altri addebiti.
Per la cassazione di tale decisione l'interessato ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l'ordine professionale ed il Ministero della salute resistono con distinti controricorsi. Ricorrente e Ministero hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione impugnata - pur dando atto che, secondo quanto comunicato dalla difesa dell'incolpato, questi, con sentenza divenuta irrevocabile, era stato assolto in sede penale dai reati ascrittigli, aventi ad oggetto gli stessi fatti del procedimento disciplinare, con la formula "perché il fatto non costituisce reato ", e rilevato che l'incolpato non aveva prodotto copia della sentenza - ha affermato che essa lasciava impregiudicata la potestà del giudice disciplinare di un'autonoma valutazione dei fatti.
Tali argomentazioni sono censurate dal ricorrente con il primo ed il secondo motivo del ricorso.
Con il primo motivo egli deduce la violazione delle norme in tema di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e, in particolare, dell'art. 44 D.P.R. n. 221 del 1950, nonché vizio di motivazione su punto decisivo, e si duole che la Commissione centrale non abbia acquisito copia della sentenza penale, senza pertanto prendere in considerazione gli elementi e le valutazione poste a fondamento di essa.
Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione dello stesso citato art. 44 nonché dell'art. 653 c.p.p. osservando che quest'ultima norma, nel testo modificato dall'art. 1 legge n. 97 del 2001, applicabile anche ai giudizi in corso ma prevalente sull'art. 44 detto, attribuisce efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare anche alla sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il primo motivo è fondato essendo invero dovere dell'organo disciplinare una volta venuto a conoscenza - come nella specie - di sentenza penale definitiva assolutoria dell'incolpato, acquisirla, in copia, agli atti, allorquando a tanto non abbia provveduto lo stesso incolpato.
Non vale osservare come fa il controricorrente Ordine professionale che il ricorrente "non può ora dolersi della mancata valutazione, da parte della Commissione Centrale, di una sentenza che era suo esclusivo onere ed interesse difensivo produrre": la tesi, ispirata al principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) - che contrassegna, salvo eccezioni, il processo civile, ed è correlato alla tutela di interessi meramente privatistici -, è contrastata dalle finalità invece pubblicistiche del procedimento disciplinare e dall'art. 653, primo comma, c.p.p., che, nel testo come modificato dalla legge n. 97 del 2001, attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione efficacia di giudicato, nel procedimento disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non la ha commesso.
Pur dovendosi ribadire che nel giudizio disciplinare avente natura giurisdizionale, dinanzi alla predetta Commissione Centrale trovano applicazione se non derogate le regole del processo civile (come questa C.S. ha avuto modo di affermare, con sentenze nn. 743, 749 e 10578 del 2002 in tema di ricusazione, termine di impugnazione ed integrazione del contraddittorio;
vedasi anche, in motivazione, Sez. Un. n. 4667/98), il collegamento tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con l'assoluzione posto dal citato art. 653 c.p.p., comporta che, in caso di inerzia dell'interessato ed in deroga al citato art. 115 c.p.c., l'organo disciplinare non solo possa, ma debba acquisire e valutare la sentenza assolutoria, di cui sia venuto comunque a conoscenza: i richiami alla quale, contenuti nel controricorso dell'Ordine, sono inammissibili, involgendo essi valutazioni non consentite in sede di legittimità in difetto di acquisizione della sentenza nel giudizio di merito. Depone nello stesso senso la rilevabilità d'ufficio (Cass. sez. un. n. 226/01) dell'eccezione di giudicato esterno, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciare qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, ovvero, come deve qui precisarsi da acquisire secondo quanto già sopra osservato. Passando ad esaminare il secondo motivo deve rilevarsi che con sent. n. 14810 del 2000 cui la decisione impugnata ha inteso conformarsi - questa Corte Suprema ebbe ad affermare che, per il principio di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, gli stessi fatti, irrilevanti in sede penale, possono invece essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar pertanto luogo a responsabilità disciplinare.
Tale affermazione, del tutto condivisibile con riferimento al testo dell'art. 653 c.p.p., all'epoca in vigore, non può invece essere tenuta ferma anche nel vigore delle modifiche ad esso apportate dalla già citata legge 27 marzo 2001, n. 97 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in G.U. 5 aprile 2001 n. 80), in vigore alla data della decisione impugnata (8 maggio 2002) ed applicabile ai procedimenti disciplinari in corso in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10, primo comma.
Tale legge nel modificare l'art. 653 c.p.p. nel senso di cui sopra, ha invero, inteso corrispondentemente ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare, che non potrà, ora, considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale.
Infondata è pertanto la tesi del controricorrente Ordine, secondo la quale la preclusione non opera se la sentenza penale abbia accertato la materialità della condotta, attribuita all'imputato e che sia idonea a determinare un giudizio di disvalore sotto il profilo disciplinare: la tesi, infatti, pur mostrando formale ossequio al nuovo testo del citato art. 653 c.p.p., in concreto si pone in contrasto cori esso giacché continua a riconoscere effetto preclusivo del giudizio disciplinare alle sole ipotesi (assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non è stato commesso dall'imputato) già previste dal vecchio testo.
L'interpretazione della nuova ipotesi di preclusione introdotta dalla riforma del 2001 (accertamento che il fatto non costituisce illecito penale) impone tuttavia, come già accennato, di limitare l'effetto preclusivo al solo caso in cui l'addebito disciplinare riguardi il medesimo fatto, già contestato e valutato in sede penale: il legislatore, invero, mentre ha inteso escludere la rilevanza disciplinare collegata agli interessi del gruppo o della categoria dalla quale promana la disciplina) di un fatto riconosciuto non lesivo degli interessi generali che sono a fondamento dell'ordinamento penale (secondo il legislatore il fatto, che non lede gli interessi generali a maggior ragione non può ledere quelli particolari), non ha di certo inteso infrangere l'autonomia dell'organo disciplinare per i fatti invece diversi da quelli per i quali sia intervenuta l'assoluzione penale.
Deve al riguardo precisarsi che la medesimezza del fatto - per il quale sia intervenuta sentenza penale assolutoria e che determina la preclusione dell'azione disciplinare - deve investire tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo: talché, nell'ipotesi in cui la sentenza penale assolutoria abbia riguardato un'imputazione per delitto soltanto doloso secondo la generale previsione dell'art. 42 c.p., secondo comma, non può ritenersi preclusa l'azione disciplinare in ordine allo stesso fatto materiale ma attribuito al diverso titolo di colpa.
Invero, la modifica come sopra introdotta dal legislatore del 2001 deve essere interpretata in collegamento con gli artt. 129, primo comma, e 530, primo comma, c.p.p., i quali, per quel che qui interessa, distinguono l'ipotesi dell'assoluzione perché il fatto non costituisce reato da quella dell'assoluzione perché il fatto non è invece previsto dalla legge come reato.
Orbene, l'efficacia preclusiva del giudizio disciplinare deve essere limitata alla prima ipotesi, con gli effetti già rilevati per quanto attiene alle imputazioni penali per delitti puniti dalla legge soltanto a titolo di dolo e agli illeciti disciplinari colposi attinenti allo stesso fatto materiale;
non senza rilevare che darebbe luogo ad evidenti abusi il riconoscere effetto preclusivo anche alla seconda ipotesi giacché sarebbe sufficiente all'incolpato, cui sia stato addebitato un fatto non previsto dalla legge come reato, autodenunciarsi in sede penale, ed ottenere così l'assoluzione per poi beneficiarne anche in sede disciplinare.
Così chiarita la portata ed i limiti dell'art. 653 c.p.p., non può non rilevarsi che la decisione impugnata non dia tenuto conto alcuno del testo novellato o con il quale si pongono in contrasto non solo, per quanto già accennato, il controricorrente Ordine ma anche il Ministero che, in memoria, invoca contro il disposto della norma il principio di separatezza dei giudizi (del quale, prima della citata legge n. 97 del 2001, questa C.S. ha fatto applicazione, con sent. n. 10284 del 2001, in tema di sospensione, ritenuta non necessaria, del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale). Deve infine ribadirsi che, come questa C.S. ha già affermato (sent. n. 14810 del 2000) con riferimento al vecchio testo dell'art. 653 c.p.p., tale norma, anche nella nuova formulazione, prevale su quella, soltanto regolamentare, contenuta nell'art. 44 D.P.R. n. 221 del 1950. Accolti pertanto i primi due motivi del ricorso e cassata la decisione impugnata le parti vanno rimesse dinanzi alla stessa Commissione Centrale la quale, previa acquisizione di copia della sentenza penale, deciderà il ricorso ad essa sottoposto attenendosi ai criteri anzidetti. Resta assorbito il terzo motivo, che attiene al merito.
La sopravvenienza, nel corso del procedimento disciplinare, delle menzionate modifiche al testo dell'art. 653 c.p.p. ed i problemi interpretativi suscitati dalla riforma comportano l'equa compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003