Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
In tema di provvedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, qualora sia proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti di taluno soltanto, ma non di tutti i litisconsorti necessari, la Commissione (o il suo Presidente, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 60 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere eseguita, in applicazione del principio di cui all'art. 331 cod. proc. civ., valevole per tutti i procedimenti di natura giurisdizionale in difetto (come per i procedimenti in questione) di norme speciali contrastanti; inoltre - come in tutte le ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario - l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei confronti di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il termine assume carattere di atto integrativo del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10578 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE AN, titolare dell'omonima farmacia con esercizio nel Comune di Gela, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P.DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VACCARO, difeso dagli avvocati GIUSEPPE MORREALE e SAVERIO CALTAVUTURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA, in persona del presidente p.t. dr. Salvatore Messana, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato AN ALESSI, difeso dall'avvocato MICHELE LUPO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
AUSL/2 CALTANISSETTA, MINISTERO DELLA SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 169/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, emessa il 27/11/2000 e depositata il 15/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato GIORGIO VILLANI per delega Avv. G. Morreale);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per inammissibilità del primo motivo e accoglimento del 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con decisione n. 169/2000 emessa il 27.11.2000 e depositata in Segreteria il 15.1.2001, osservava quanto segue:
"... sul ricorso proposto dal dott. Gaetano Salerno, residente in [...], avverso la deliberazione dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Caltanissetta in data 8.4.2000, con cui gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni uno.
RITENUTO che
in data 27.6.2000 il ricorrente ha presentato alla Segreteria della Commissione Centrale il ricorso in epigrafe;
RILEVATO che, dalle relate di notifica depositate presso la Segreteria, risulta che il presente gravame non è stato notificato al Prefetto;
RILEVATO altresì che, dalle menzionate relate, risulta che il gravame è stato notificato al Ministero della Sanità presso l'Avvocatura generale dello Stato in data 26 giugno 2000, mentre il relativo termine scadeva l'8.6.2000,
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il mancato rispetto dei termini e dei modi ivi prescritti per l'effettuazione delle notifiche ed il deposito delle relate comporta l'irricevibilità del ricorso,
RITENUTO, infine, di respingere l'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal procuratore del ricorrente, avv. Caltavuro, in quanto priva della necessaria documentazione a supporto delle ragioni ivi addotte
P.Q.M.
LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE Dichiara il ricorso in epigrafe irricevibile...".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il dott. Gaetano Salerno con due motivi.
Ha resistito con controricorso l'Ordine dei farmacisti della provincia di Caltanissetta.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente dott. Salerno denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 DPR 05.04.1950 N. 221 in relazione all'art. 360 n. 3 CPC" rilevando, a proposito di quanto osservato sul punto nell'impugnato provvedimento, che contraddittore necessario deve ritenersi, in luogo del Prefetto, il Ministro della Sanità. Il motivo non può essere accolto, in quanto, anche se è esatto che "Nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione Centrale a carico di un esercente la professione sanitaria, il Ministro della sanità assume la qualità di contraddittore necessario, attesa la implicita sostituzione del disposto di cui agli artt. 53 s.s. d.P.R. n. 221 del 1950 (che conferivano la qualità di parte al prefetto) ad opera della successiva normativa che ha, dapprima, devoluto ai medici provinciali le attribuzioni dei prefetti, e poi trasferito detti uffici medici alle regioni, previa riserva allo Stato delle funzioni amministrative concernenti gli ordini ed i collegi professionali (art. 30, lett. T del d.P.R. n. 616 del 1977 ed art. 6, lett. G della legge n. 833 del 1978)" ... (Cass. SEZ. U;
n. 5237 del 26/05/1998), occorre osservare che il rilievo in questione della Commissione predetta non appare essere stato dalla medesima posto a base della propria decisione (come si evince dal contesto del provvedimento ed in particolare sembra emergere anche dal fatto che poi si parla della notifica all'attuale contraddittore necessario: il Ministro predetto;
e che l'irricevibilità suddetta viene fondata sul mancato rispetto dei "termini e dei modi" prescritti per l'effettuazione delle notifiche ed il deposito delle relate;
e non anche sulla mancata notifica a taluno dei soggetti ai quali le notifiche vanno effettuate). Il motivo si basa dunque su una interpretazione inesatta dell'impugnato provvedimento;
deve quindi ritenersi inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente dott. Salerno denuncia VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 DPR 05.04.1950 N. 221 in relazione all'art. 360 n. 3 CPC:" esponendo che il Ministro della Sanità è contraddittore necessario e che la mancata notifica a tutti i litisconsorti necessari non determina la nullità o irricevibilità del gravame, ma ha come conseguenza l'ordine del giudice di integrare il contraddittorio entro un termine perentorio ex art. 102 c.p.c.; e che nella specie il ricorrente spontaneamente aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio.
Il controricorrente non contesta i presupposti di fatto esposti dalla parte ricorrente (ed anzi in particolare conferma che il ricorso alla Commissione Centrale venne notificato all'Ordine - oltre che all'AUSL, n. 2 di Caltanissetta - il 6.6.2000 e con le relate di notificazione venne depositato a mezzo posta in data 27 giugno 2000;
mentre in data 26 giugno 2000 venne notificato il ricorso al Ministero della Sanità), ma contesta l'applicabilità dell'art. 102 c.p.c.; nonché - implicitamente - anche l'applicabilità degli ulteriori principi di diritto richiamati (in parte implicitamente) dalla parte ricorrente.
Ciò premesso si osserva che in realtà la normativa richiamata (in parte implicitamente ma comunque chiaramente) dalla parte ricorrente è quella contenuta nell'art. 331 c.p.c. nella parte in cui prevede che ove l'impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno dei contraddittori necessari, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del contraddittore pretermesso. Questa Corte ha già ritenuto (in modo espresso e specifico) applicabile tale normativa anche relativamente al procedimento disciplinare con riferimento al giudizio di cassazione (v. tra le altre Cass. n. 0 4986 del 4/4/2001: Il ricorso per cassazione, avverso le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare, deve essere notificato, oltre che al collegio professionale locale, che ha adottato il provvedimento impugnato, anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede detto collegio professionale, in qualità di necessario contraddittore. Pertanto, ove il ricorrente non abbia provveduto a tale ulteriore notificazione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e poi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, quando nessuna delle parti vi abbia ottemperato nel termine all'uopo assegnato, ovvero quando l'integrazione sia stata bensì fatta, ma attraverso una notificazione di cui il giudice abbia dichiarato la nullità, allorché ne sia mancata la rinnovazione nel termine a tale scopo fissato".; v. anche Sez. U. Ord. n. 00 110 del 01/02/1991: "in materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all'albo di avvocati e procuratori, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e procuratore generale presso la corte di cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell'art. 331 cod. proc. civ. con la conseguenza che in tal caso, ove l'impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso".). Si tratta ora di stabilire se detta normativa - nella parte in cui prevede che ove l'impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso - debba ritenersi applicabile anche con riferimento al ricorso innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
La soluzione deve essere positiva (nei limiti che verranno ora esposti).
Militano in favore di tale soluzione le seguenti ragioni: - A) secondo una giurisprudenza da considerarsi ormai consolidata il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha natura giurisdizionale (cfr. tra le altre Cass. SEZ. U. n. 7347 del 27/07/1998); - B) da lungo tempo una giurisprudenza consolidata applica ne a materia disciplinare in questione, e più precisamente con riferimento al processo innanzi a detta Commissione Centrale, i principi giuridici generali dettati dal c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario, nell'individuare quali siano i litisconsorti necessari (cfr. tra le altre Cass. SEZ. U. n. 05237 del 26/0511998: "Nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione Centrale a carico di un esercente la professione sanitaria, il Ministro della sanità assume la qualità di contraddittore necessario, attesa la implicita sostituzione del disposto di cui agli artt. 53 s.s. d.P.R. n. 221 del 1950 (che conferivano la qualità di parte al prefetto) ad opera della successiva normativa che ha, dapprima, devoluto ai medici provinciali le attribuzioni dei prefetti, e poi trasferito detti uffici medici alle regioni, previa riserva allo Stato delle funzioni amministrative concernenti gli ordini ed i collegi professionali (art. 30, lett. T del d.P.R. n. 616 del 1977 ed art. 6, lett. G della legge n. 833 del 1978). Ne consegue la nullità del giudizio 'de quo' in caso di mancata partecipazione del Ministro al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Centrale, e la necessità di integrale ripetizione del procedimento dinanzi alla Commissione medesima previa partecipazione del Ministro competente."); tale giurisprudenza contiene indubbiamente una (sia pure parzialmente implicita) soluzione positiva (nel senso sopra esposto) della questione in esame;
- C) la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. del D.P.R.
5.4.1950 n. 221 (..."Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo... ") non è di ostacolo all'applicabilità in questione;
infatti la mera circostanza che in detta procedura gli istituti giuridici della inammissibilità e della improcedibilità siano in sostanza sostituiti dallo speciale istituto giuridico dell'irricevibilità (nel senso che questa sussiste nel caso di inosservanza - tra l'altro - sia dei termini previsti per le notifiche sia di quelli previsti per il deposito) è certamente di per sè irrilevante ai fini della soluzione della questione;
come del resto la sussistenza nell'ambito della normativa di cui al c.p.c. degli istituti giuridici della inammissibilità e dell'improcedibilità non è ovviamente d'ostacolo all'applicabilità di quell'altra parte della normativa in tema di impugnazioni che disciplina l'integrazione del contraddittorio;
- D) anche a prescindere da quanto ora esposto in ordine all'art. 54 cit., non sono rinvenibili nel Decreto Legislativo Del Capo Provvisorio Dello Stato 13 Settembre 1946, N. 233 o nel Decreto Del Presidente Della Repubblica 5 Aprile 1950, N. 221 norme che siano d'ostacolo all'applicabilità dell'art 331 cit. (nel senso predetto); -E) i principi di diritto contenuti nell'art. 331 cit. debbono ritenersi di applicabilità generale in ogni procedimento avente natura giurisdizionale a meno che detto procedimento non sia disciplinato da norme speciali il cui contenuto giustifichi diverse conclusioni. Quanto sopra per ciò che riguarda la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio qualora la deliberazione in questione non sia stata impugnata nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Si pone ora la questione di individuare l'organo che possa e debba provvedere.
Che tale potere spetti alla Commissione Centrale predetta discende dalle considerazioni sopra esposte in ordine all'applicabilità della disciplina dettata dal codice di procedura civile.
Si tratta di stabilire se un siffatto potere spetti anche al Presidente della Commissione Centrale.
Infatti l'art. 60 del D.P.R. 221/1950 stabilisce che "I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della commissione, possono essere disposti dal presidente". Sulla base di tale norma, inquadrata nel contesto della disciplina speciale dettata dal Legislatore in tema di procedura innanzi alla Commissione Centrale, ed in particolare in tema di doveri e poteri del Presidente, deve ritenersi che anche quest'ultimo possa ordinare l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
In conclusione va enunciato il seguente principio diritto. In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie. qualora sia proposto ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie nei confronti solo di taluni (almeno uno) ma non di tutti i litisconsorti necessari, il Presidente della Commissione stessa (ovvero la Commissione, qualora non abbia già provveduto detto Presidente) ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
Anche nella materia in esame va inoltre applicato (sostituendo il concetto di ammissibilità con quello di ricevibilità) il principio di diritto secondo cui "Nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio" (Cass. n. 1574 del 15102/1991).
Sulla base di quanto sopra esposto la decisione impugnata (che non è rispettosa di tali principi di diritto) va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Centrale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa l'impugnata decisione e rinvia la causa alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002