Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10578
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Sentenza 19 luglio 2002

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In tema di provvedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, qualora sia proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti di taluno soltanto, ma non di tutti i litisconsorti necessari, la Commissione (o il suo Presidente, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 60 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere eseguita, in applicazione del principio di cui all'art. 331 cod. proc. civ., valevole per tutti i procedimenti di natura giurisdizionale in difetto (come per i procedimenti in questione) di norme speciali contrastanti; inoltre - come in tutte le ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario - l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei confronti di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il termine assume carattere di atto integrativo del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10578
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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