Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
RE RM rapp.to e difeso dal prof. avv. Nunzio Avallone, presso il quale elett.te domicilia in Roma, viale Mazzini, n. 4, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 00030/2001 depositata l'08 gennaio 2001, R.G. n. 00568/2000, notificata l'08 marzo 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mozzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Palmieri Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli, rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Pretore di Napoli del 04/12 novembre 1999, che, a sua volta, aveva accolto parzialmente la domanda di CA CO diretta al riconoscimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità riconoscendo la seconda prestazione con decorrenza dal 1 febbraio 1997.
Osservava il Tribunale: il requisito dell'incollocazione al lavoro risultava da iscrizione all'Ufficio di collocamento obbligatorio da data anteriore a quella della decorrenza del beneficio riconosciuto;
il requisito reddituale risultava agli atti per l'esistenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale non emergeva un reddito superiore a quello previsto per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi di censura.
CO CA si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i detti motivi di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, e relativa motivazione omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria su punti decisivi della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce, in sintesi, il ricorrente Ministero: il giudice di appello, nel riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, aveva fatto riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
in realtà, la dichiarazione di responsabilità, in quanto costituita da affermazione proveniente dalla stessa parte interessata, era priva di valore probatorio alcuno, anche indiziario, e quindi insufficiente a provare in giudizio l'esistenza del requisito costitutivo del diritto, il cui onere incombeva sul richiedente.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, nel rilevare la sussistenza del requisito reddituale, a sua volta elemento costitutivo del diritto alla prestazione riconosciuta - ancorché in contrasto, sul punto, con l'orientamento giurisprudenziale che disconosce ogni valore probatorio, anche di semplice indizio, alla ed. dichiarazione di responsabilità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) - precisa, tuttavia, in sintesi, che l'affermazione della parte, certamente acquisita al processo attraverso la detta dichiarazione, e della cui presenza lo stesso ricorso per Cassazione da atto, di essere in possesso del requisito socio-economico, non risulta in nessun modo contestata da parte del Ministero. Si tratta, in altri termini, di una circostanza che, alla luce del comportamento processuale delle parti, il giudice di appello ha ritenuto pacifica, con la conseguenza che essa non può essere rimessa in discussione in questa sede.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Per il principio della soccombenza il Ministero dell'Interno va condannato al pagamento in favore di CO CA delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno al rimborso in favore di CO CA delle spese del giudizio di Cassazione in E. 10,00 oltre a E. 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 04 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2004