Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
La misura della libertà vigilata deve sempre essere disposta, ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di violazioni doganali, quando la pena inflitta per il reato di contrabbando sia superiore ad un anno di reclusione, così che in tali casi il giudice non è tenuto a motivare specificamente in ordine alla pericolosità sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2006, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1691
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 26235/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT NZ, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza resa il 20.2.2006 dalla corte d'appello di Bari;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 20.2.2006 la corte d'appello di Bari ha integralmente confermato quella resa il 20.11.2001 dal tribunale di Foggia, che aveva ritenuto NZ ES colpevole del reato di contrabbando di 43 kg. di tabacco lavorato estero (L. n. 50 del 1994, art. 2 in relazione al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, lett. f)) e del connesso reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70), commessi in agro di Candela il
4.5.1999, e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per violazione dell'art. 161 c.p.p., giacché il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato a Napoli in Vico Toffa n. 33, a mani di ES FF, qualificatosi come cognato, mentre l'imputato NZ ES aveva dichiarato domicilio in Napoli, Vico Toffa n. 3.
Col secondo motivo il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione all'applicazione della libertà vigilata. Sostiene che ne' il reato contestato ne' la entità della pena consentivano la misura di sicurezza, e che, comunque, nel capo di imputazione non era stata contestata alcuna circostanza in base alla quale poteva essere irrogata detta misura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - La prima censura non può essere accolta.
L'evidente errore di indicazione del numero civico nella relata di notifica stilata dall'ufficiale giudiziario (vico Toffa n. 33, anziché vico Toffa n. 3) non vanifica il fatto decisivo che il decreto dispositivo del giudizio di primo grado era stato realmente notificato a mani di persona convivente con l'imputato destinatario, che ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1, era legittimata a ricevere l'atto.
In altri termini, ai fini della validità della notifica, quello che conta è che l'atto sia stato comunicato al destinatario in uno dei modi, e attraverso uno dei soggetti, previsti negli artt. 157 e ss. c.p.p., senza che abbiano rilievo circostanze accidentali che non pregiudichino la regolarità procedimentale, quale può essere - appunto - il caso di un ufficiale giudiziario che, pur consegnando l'atto in mani di persona legittimata a riceverlo, nella relata di notifica indichi erroneamente il numero civico del domicilio dove l'atto è stato consegnato.
Nessuna nullità, quindi, può ravvisarsi nella fattispecie di causa. Giova peraltro osservare che in ogni caso l'asserita nullità, non potendo configurarsi come "omessa" citazione dell'imputato (ma semmai soltanto come citazione "irregolare"), non aveva carattere assoluto ex art. 179 c.p.p., e quindi doveva essere eccepita tra le questioni preliminari prima dell'apertura del dibattimento (art. 491 c.p.p., comma 1), così come imposto dall'art. 181 c.p.p., comma 3. Si tratta di un termine stabilito a pena di decadenza (art. 182 c.p.p., comma 3), sicché la eccezione sollevata soltanto con l'atto d'appello era ormai preclusa.
4 - Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Com'è noto, la misura di sicurezza della libertà vigilata può essere ordinata in ogni caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno (art. 229 c.p., n. 1), quando il giudice ritenga il condannato persona socialmente pericolosa (art. 202 c.p.), ovverosia persona che, in base agli elementi di cui all'art. 133 c.p., è ritenuta capace di commettere probabilmente nuovi reati
(art. 203 c.p.). In tal caso, il giudice, prima di ordinare la misura, deve motivare espressamente sulla pericolosità sociale del condannato.
Ma il citato art. 229 c.p. fa espressamente salve altre speciali disposizioni di legge.
Tra queste va annoverato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato col D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 300, il quale prevede che è "sempre" ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata quando per il delitto di contrabbando sia applicata una pena della reclusione superiore a un anno. In tal caso - com'è evidente - trattandosi di sanzione accessoria obbligatoria, il giudice non deve motivare sulla pericolosità sociale del condannato, dal momento che questa è presunta per legge iuris et de iure ogni volta che il responsabile di contrabbando sia condannato a più di un anno di reclusione. Non occorre aggiungere che tra i delitti di contrabbando, richiamati come presupposto dalla predetta disposizione speciale, rientra anche il contrabbando di tabacchi lavorati esteri superiori a quindici chilogrammi, previsto e punito con la reclusione da due a quattro anni dalla L. 18 gennaio 1994, n. 50, art. 2, ora sostituito con il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, comma 1, che prevede praticamente la stessa soglia (dieci chilogrammi convenzionali) ma un trattamento sanzionatorio più grave (da due a cinque anni di reclusione).
Nel caso di specie, l'imputato è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione come colpevole del delitto di contrabbando di 43 kg. di tabacchi lavorati esteri, di cui alla L. n. 50 del 1994, citato art.
2. Sicché del tutto legittimamente e doverosamente, anche senza esplicitamente motivare sulla sua pericolosità sociale, il giudice di merito l'ha sottoposto alla libertà vigilata per la durata di un anno (che è la durata minima prevista dalla legge ex art. 228 c.p., comma 5).
5 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007