Sentenza 20 marzo 2003
Massime • 2
Non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Il vizio di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata (nel caso si specie, la Suprema Corte ha escluso che potesse configurare vizio di motivazione l'utilizzazione, al fine di ritenere raggiunta la prova in ordine al maggior danno ex art. 1224 , secondo comma, cod. civ., di presunzioni connesse al normale reimpiego del denaro nel ciclo produttivo, con riguardo al creditore che eserciti attività imprenditoriale).
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1.- Il caso. Con domanda di arbitrato del 9 giugno 2010, la società Alfa attivava la clausola compromissoria prevista nel suo statuto del 21 ottobre 2004 e conveniva in sede arbitrale l'ex amministratore delegato Tizio, per sentire condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni dal medesimo cagionati all'azienda in virtù di plurime condotte di mala gestio. La causa era decisa con lodo del 17 novembre 2011, a mezzo del quale il Collegio Arbitrale nominato accoglieva, pressoché integralmente, le domande dell'attrice. Il lodo, successivamente dichiarato esecutivo, era quindi impugnato da Tizio avanti alla Corte di Appello di Milano con atto di citazione notificato ad Alfa in data …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 859/2000 R.G. proposto da:
HYPPOCRATICA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Tiziano 80 presso lo studio dell'avv. Paolo Ricciardi, rappresentata e difesa dall'avv. Edilberto Ricciardi, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNITÀ SANITARIA LOCALE 53 in liquidazione, in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi 55, presso l'avv. Adriano Visentin, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Sorrentino per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso n 4242/2000 r.g. proposto da:
UNITÀ SANITARIA LOCALE 53 in liquidazione, in persona del commissario liquidatore, selettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi 55, presso l'avv. Adriano Visentin, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Sorrentino per procura speciale in calce al controricorso;
- ricorrente -
contro
HYPPOCRATICA s.p.a.;
- intimata -
avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno del 4 ottobre 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 25 marzo 2002;
sentito l'avv. Ricciardi;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lodo del 25 maggio 1998 la US 53 di Salerno è stata condannata al pagamento in favore della Hippocratica s.p.a. della somma complessiva di L. 4.687.285.649 (di cui L. 557.398.636 per rette di degenza presso la Casa di Cura Villa del Sole per gli anni dal 1992 al 1994, L. 4.51 9.83 9 a titolo di interessi del 0,50%, L. 181.486.913 a titolo di interessi legali sul 30% della sorte capitale, L.
3.850.300.563 per maggior danno, liquidato nella misura degli interessi bancari corrisposti, e L. 93. 579.69 8 per anatocismo).
La Corte d'appello di Salerno, adita con impugnazione di nullità del lodo proposta dalla US, ha dichiarato la nullità parziale del lodo e ha determinato il maggior danno per ritardato pagamento del capitale, ex art. 1224, 2^ comma c.c., nella misura della rivalutazione della somma capitale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, nella parte e per il periodo in cui questo sono stati superiori agli interessi legali, compensando le spese di lite. La Corte territoriale, accogliendo il motivo d'impugnazione con il quale la US aveva dedotto "difetto di motivazione e l'incongruità dei calcoli" sulla base dei quali gli arbitri hanno liquidato il maggior danno, ha ritenuto che in realtà, pur potendosi comunque individuare un difetto assoluto di motivazione sul punto, era stato allegato un vero e proprio error in iudicando consistente nell'avere ignorato che l'art. 1224, secondo comma impone che il creditore dimostri l'esistenza di un fatto specifico, diverso dall'inadempimento del debitore, generatore di maggiori danni e della precisa entità degli stessi. Gli arbitri, invece, avevano utilizzato la presunzione che, per la qualità di imprenditore, la RA per far fronte all'esigenza di impiego del denaro investito nell'attività economica e non realizzato alle scadenze, fosse stata costretta a ricorrere a linee di credito bancario. La qualità di imprenditore se può giustificare il ricorso a una presunzione di danno corrispondente all'entità del fenomeno inflativo, non esonererebbe l'imprenditore dall'onere di allegare e dimostrare di aver subito un danno maggiore da quello dipendente dall'inflazione.
Nella specie il lodo e la c.t.u., sulla quale gli arbitri si sono basati, pur effettuando dei conteggi (peraltro ritenuti generici e fantasiosi) sui tassi corrisposti a ben nove istituti di credito nell'arco di un decennio, non hanno preso in esame alcuna documentazione, sia pure sommaria (quali i bilanci, i libri giornali o certificazioni delle banche), idonea a dimostrare che la RA abbia effettivamente corrisposto quei tassi e che il ricorso a linee di credito bancarie fosse stata provocata dal ritardo nei pagamenti da parte della SL. In considerazione del fatto che rispetto a nove motivi di impugnazione del lodo la US aveva visto rigettarne otto e accoglierne solo uno, la corte territoriale ha ritenuto che sussistessero giusti motivi per compensare le spese. Avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno la RA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale resiste, con controricorso la US, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo. La US ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti.
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione degli articoli 112, 115, 116, 829 e 830 c.p.c., dei principi in tema di interpretazione della domanda desumibili dagli articoli 1362, 2697 e 2797 c.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che la US aveva proposto impugnazione del lodo per violazione dell'art. 1224, secondo comma c.c., mentre in realtà l'impugnazione aveva ad oggetto solo la motivazione del lodo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto provato il maggior danno derivante dal ritardo nei pagamenti e lo hanno quantificato in misura corrispondente agli interessi bancari corrisposti. In tal modo la corte territoriale, facendo cattivo uso dei poteri di interpretazione della domanda e senza fornire adeguata motivazione dei risultati interpretativi raggiunti, avrebbe finito per giudicare su una domanda diversa da quella proposta, travalicando dai limiti del giudizio d'impugnazione del lodo che è censurabile solo in caso di mancanza di motivazione o di motivazione talmente carente da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ma non per sindacare nel merito il giudizio e la valutazione delle prove.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli articoli 823, 829 e 830 c.p.c. e 1224, 2697, 2797 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia affermato che il lodo, oltre ad essere viziato per violazione dell'art. 1224 c.c., fosse anche affetto, comunque, da difetto assoluto di motivazione. Tale affermazione sarebbe apodittica e comunque smentita dalla stessa motivazione della sentenza impugnata con la quale sono stati presi in esame e confutati gli argomenti e i mezzi di prova utilizzati dagli arbitri per liquidare i maggiori danni. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 1224, 2697, 2727 c.c. e difetto di motivazione. Il lodo ha dedotto dalla qualità soggettiva di imprenditore la possibilità di ricorrere, ai fini della quantificazione del maggior danno, alla presunzione di danno corrispondente agli interessi pagati alle banche nelle operazioni di sconto, rinviando per i calcoli analitici alla c.t.u., ritenendo inadeguato il risarcimento nella misura corrispondente alla svalutazione monetaria, che è idoneo a compensare il pregiudizio del creditore per il quale il pagamento, omesso o ritardato, costituisce il corrispettivo di un bene o di un servizio, destinato a produrre i normali frutti del capitale, e non il danno dell'imprenditore che impiega il pagamento nella sua attività economica e che, quindi, a causa del mancato o ritardato pagamento è costretto a ricorrere al credito. Criticando questa argomentazione la corte d'appello non ha censurato un errore di diritto, ma ha criticato il modo con il quale gli arbitri hanno accertato il maggior danno.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 115,116, 157, 198 c.p.c., 1224, 2697 e 2727 c.c. e vizio di motivazione.
Lamenta la ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto attendibile la c.t.u. per una parte (utilizzata nell'esame di altri motivi d'impugnazione del lodo) e inattendibile per un'altra. In realtà dalla mancata contestazione della c.t.u. e dalle ammissioni ben poteva ritenersi provata l'entità del maggior danno in misura pari agli interessi bancari. Nè era richiesta una prova specifica che il ricorso al credito bancario fosse casualmente collegato al mancato o ritardato pagamento da parte della SL, perché, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, può ritenersi, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma riscossa sarebbe stata impiegata nell'attività produttiva.
Nè la corte territoriale avrebbe spiegato perché le scritture contabili e non meglio specificate certificazioni bancarie avrebbero costituito mezzi di prova più idonei degli accertamenti compiuti dal c.t.u..
Con il quinto motivo la ricorrente deduce un ulteriore profilo di violazione degli articoli 115,116, c.p.c., 1224, 2697 e 2727 c.c. e vizio di motivazione, denunciando, con riferimento al merito del giudizio rescissorio, l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di procedere a nuova c.t.u. e la contraddittorietà tra il giudizio d'inattendibilità della c.t.u. espletata nel giudizio arbitrale e l'utilizzazione della stessa nell'esame di altri motivi d'impugnazione.
2. Esaminando congiuntamente i motivi, che sono tra loro strettamente connessi, la Corte ritiene che meritino di essere accolti.
Giova premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali implica un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione, non esaurisce la problematica in materia di attribuzioni del giudice di legittimità riguardo all'identificazione dell'oggetto del giudizio, in quanto la corte di cassazione deve procedere all'esame e alla valutazione diretta degli atti, sia quando si prospetti che il giudice di merito abbia del tutto trascurato determinate richieste, oppure abbia pronunciato su domande che non risultano proposte o ultra petita, e manchi un sia pur sintetico contributo sul piano ermeneutico del giudice di merito, sia quando in sede di legittimità si constati, attraverso il controllo della correttezza e congruità della motivazione, la censurabilità in concreto dell'operato del giudice di merito nell'interpretazione delle domande. In tutti i casi indicati, infatti, si prospetta concretamente la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la sussistenza del relativo error in procedendo.
Ora, nella specie, la corte territoriale, pur danno atto che la SL aveva proposto impugnazione del lodo per "difetto di motivazione e l'incongruità dei calcoli" sulla base dei quali la c.t.u. espletata nel giudizio arbitrale aveva determinato i tassi degli interessi bancari alla stregua dei quali liquidare il maggior danno e pur esponendo correttamente il contenuto della censura (la SL aveva affermato che la RA non aveva fornito "nessuna prova ...sull'accesso alle fonti di credito bancario esclusivamente per le inadempienze della SL 53, la consulenza è stata redatta solo sulla esibizione degli e/c ...il collegio arbitrale ha omesso ogni congrua motivazione ed argomentazione sul saggio degli interessi che sarebbero stati corrisposti alle banche...") ha poi affermato che tale censura si traduce "non in allegazione di difetto di motivazione ...ma di un vero e proprio error in iudicando dal momento che la norma applicata (art. 1224 cpv cc) prevede per l'accoglibilità dell'istanza integrale l'onere della dimostrazione di uno specifico fatto, generatore di maggiori danni ...pur potendosi comunque individuare un difetto assoluto di motivazione sul punto".
Si tratta, come è evidente, di una motivazione, quanto meno, obbiettivamente perplessa, che giustifica un diretto esame degli atti in questa sede per accertare l'effettiva portata della domanda (di accertamento della nullità del lodo) proposta. Tale domanda, sia per le espressioni usate, peraltro esattamente riportate nella sentenza impugnata, che per il contenuto sostanziale della censura non può che inquadrarsi nella fattispecie astratta di cui all'art. 829, n. 5 c.p.c., in quanto la SL non ha dedotto un'erronea interpretazione o falsa applicazione dell'art. 1224, 2^ comma c.c. da parte degli arbitri, ma, solo che gli stessi abbiano ritenuto provato il maggior danno sulla base di presunzioni, invece che facendo ricorso ad altri mezzi di prova. Poiché, infatti, anche le presunzioni (disciplinate nel capo 4^, del titolo 2^ - "Delle prove"- del libro 6^ del c.c.) sono mezzi di prova, l'avere gli arbitri ritenuto provato il maggior danno sulla base di presunzioni, non contraddice la regola desumibile dal combinato disposto degli articoli 1224, 2^ comma e 2697 c.c., secondo cui chi chiede il risarcimento del maggior danno deve dimostrarne l'esistenza, ovviamente, con ogni mezzo di prova ammesso.
Se questo è l'effettivo contenuto del mezzo d'impugnazione proposto la conseguenza che si imponeva alla corte territoriale era quella di dichiararla inammissibile perché, come è noto, non rientra nell'oggetto dell'impugnazione di nullità disciplinata dall'art. 829 c.p.c., il controllo della valutazione dei fatti e delle prove negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri e, d'altra parte, il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829, 1^ comma, n. 5, c.p.c., in relazione al requisito di cui all'art. 823 c.p.c., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.
3. Le considerazioni svolte sono sufficienti per giustificare l'accoglimento del ricorso, anche se non è inutile aggiungere che, se pure, in ipotesi, potesse condividersi la qualificazione del motivo d'impugnazione del lodo come violazione di regole di diritto (art. 829, secondo comma c.p.c.), la sentenza sarebbe egualmente errata. Infatti, come è stato più volte affermato (Cass. n. 1839/2001, 9965/2001, 15059/2000, 5678/1999, 9518/1999, 3571/1998, 6066/1995) in tema di giudizio sul danno ulteriore ex art. 1224, 2^ comma, c.c., con riguardo al creditore che eserciti attività
imprenditoriale ben possono essere fatte valere presunzioni connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo, in funzione di autofinanziamento o di copertura endogena del capitale, per cui l'esistenza e l'ammontare approssimativo del danno possono essere desunti con riferimento al costo del danaro, precisamente dallo scarto tra l'interesse legale ed il tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve, cui l'imprenditore sia stato costretto a ricorrere. D'altra parte, la stessa sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile il ricorso alla presunzione per dimostrare l'esistenza del maggior danno in misura pari alla svalutazione monetaria e non si capisce perché il ricorso alla presunzione non sarebbe stato invece ammissibile per dimostrare l'esistenza di un maggior danno per l'allegata necessità di ricorrere al credito bancario. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto.
4. Il ricorso incidentale della SL è inammissibile in quanto diretto a contestare la compensazione delle spese in modo del tutto generico, a fronte di una congrua e corretta motivazione della corte territoriale che ha richiamato la parziale soccombenza (peraltro su tutti i motivi di nullità dedotti, salvo uno).
Il giudice del rinvio, che si designa nella corte d'appello di Potenza, provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla corte d'appello di Potenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2003