Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4078
CASS
Sentenza 20 marzo 2003

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Non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Il vizio di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata (nel caso si specie, la Suprema Corte ha escluso che potesse configurare vizio di motivazione l'utilizzazione, al fine di ritenere raggiunta la prova in ordine al maggior danno ex art. 1224 , secondo comma, cod. civ., di presunzioni connesse al normale reimpiego del denaro nel ciclo produttivo, con riguardo al creditore che eserciti attività imprenditoriale).

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3254 del 02
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 02/02/2022, (ud. 19/11/2021, dep. 02/02/2022), n.3254 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5188/2020 proposto da: Corso del Popolo Immobiliare S.r.l., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n. 88, presso lo studio dell'avvocato Ungari Trasatti Filippo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce …

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  • 2Impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto e regime temporale della clausola compromissoria
    https://www.dirittobancario.it/ · 26 agosto 2015

    1.- Il caso. Con domanda di arbitrato del 9 giugno 2010, la società Alfa attivava la clausola compromissoria prevista nel suo statuto del 21 ottobre 2004 e conveniva in sede arbitrale l'ex amministratore delegato Tizio, per sentire condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni dal medesimo cagionati all'azienda in virtù di plurime condotte di mala gestio. La causa era decisa con lodo del 17 novembre 2011, a mezzo del quale il Collegio Arbitrale nominato accoglieva, pressoché integralmente, le domande dell'attrice. Il lodo, successivamente dichiarato esecutivo, era quindi impugnato da Tizio avanti alla Corte di Appello di Milano con atto di citazione notificato ad Alfa in data …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4078
Data del deposito : 20 marzo 2003

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