Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1839
CASS
Sentenza 9 febbraio 2001

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In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del "maggior danno" subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dal criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa, sicché nulla osta a che il risultato della prova, della quale è onerato il creditore, sia conseguito, in concreto, mediante elementi presuntivi, ove il giudice del merito, nel suo apprezzamento dei fatti, li ritenga a tal fine idonei.

L'accertamento del giudice del merito in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l'azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

In tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e sono, pertanto, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1839
    Data del deposito : 9 febbraio 2001

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