Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 3
In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del "maggior danno" subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dal criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa, sicché nulla osta a che il risultato della prova, della quale è onerato il creditore, sia conseguito, in concreto, mediante elementi presuntivi, ove il giudice del merito, nel suo apprezzamento dei fatti, li ritenga a tal fine idonei.
L'accertamento del giudice del merito in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l'azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
In tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e sono, pertanto, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA AGRICOLA ETNEA SpA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in RPMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE GIACONIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CENTRO SUD COSTRUZIONI Srl, in persona del Curatoree, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 57, presso l'avvocato MANFREDI AZZARITA, che 2242 lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2762/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito per il resistente, l'Avvocato Azzarita, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo, rigetto nel resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 giugno 1991 la Curatela del fallimento della Centro Sud Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio la Banca Industriale s.p.a. per sentir dichiarare l'inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società fallita in data 12 dicembre 1989 e 22 dicembre 1989 per complessive lire 226.500.000. Si costituiva in giudizio la Banca Agricola Etnea s.p.a., subentrata quale incorporante nella posizione della convenuta, con testando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'esperita azione revocatoria della quale chiedeva quindi la reiezione. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda della Curatela, dichiarava l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla Banca Industriale e condannava la Banca Agricola Etnea al pagamento della somma capitale di lire 226.500.000 con gli interessi legali dalla data della domanda rigettando invece la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria. La sentenza del Tribunale veniva impugnata dalla Banca Agricola Etnea con appello principale e dalla Curatela con appello incidentale. La Corte di appello di Roma, con sentenza 27 gennaio/7 settembre 1998 n. 2762, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, determinava nel 6% annuo, relativamente al periodo dal 1^ dicembre 1997 alla data della decisione, il maggior danno risarcibile a favore della Curatela, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dalla liquidazione fino al saldo. Avverso quest'ultima sentenza la Banca Agricola Etnea s.p.a. propone il presente ricorso per cassazione affidato alla deduzione di tre motivi. La Curatela del fallimento della Centro Sud Costruzioni s.p.a. resiste mediante controricorso, con pregiudiziale eccezione di inammissibilità. La ricorrente rassegna memoria ai sensi dell'art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Del ricorso della Banca Agricola Etnea la Curatela resistente eccepisce l'inammissibilità osservando che, pur essendo enunciati nella intitolazione dell'atto i dati identificativi della persona giuridica ricorrente e della identità e della qualifica funzionale della persona fisica legale rappresentante della stessa, la procura redatta a margine è carente sia della indicazione del soggetto conferente la procura sia di qualsivoglia elemento idoneo a fondare la riferibilità del mandato, in base all'esercizio di un potere rappresentativo non dichiarato da parte della persona fisica sottoscrivente (con firma illeggibile), alla persona giuridica ricorrente. Dell'eccezione così formulata si rende palese l'infondatezza, alla luce dei principi reiteratamente affermati nella giurisprudenza di legittimità che possono riassumersi nei termini seguenti. Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, la mancata indicazione, rispetto alla persona fisica che abbia sottoscritto la procura in calce della qualifica che le attribuisca la rappresentanza legale della persona giuridica determina la nullità della procura e l'inammissibilità del ricorso - non sanabile per effetto dell'acquiescenza delle parti e rilevabile d'ufficio - ove tale elemento non sia desumibile neanche da altri elementi del processo. E alla impossibilità di identificare il nome di chi, in rappresentanza di una persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, che, impedendo il controllo sulla legittimità dell'esercizio dello jus postulandi, determina l'inammissibilità del ricorso, non sopperisce l'autenticazione da parte del difensore della firma non riconoscibile di chi ha conferito il mandato, in quanto un tal potere di certificazione concerne solo l'identità fisica ma non anche l'eventuale qualifica del sottoscrittore e quindi lascia indeterminato il necessario collegamento tra la detta persona fisica e la persona titolare del potere di rappresentanza dell'ente che agisce in giudizio. Ma poiché la procura redatta in margine al ricorso costituisce, con questo, un unicum corpus, le cui componenti sono suscettibili di reciproca integrazione, la procura deve ritenersi validamente conferita, in nome e per conto della persona giuridica, quando dalla coordinata lettura del tenore della procura stessa e dell'intitolazione del ricorso (e non necessariamente dal solo mandato) emerga la conoscibilità della persona fisica che ha attribuito al difensore lo jus postulandi e con essa, anche solo per implicito, l'esercizio del un potere rappresentativo con la spendita del nome dell'ente collettivo rappresentato: solo quando il nome della persona fisica conferente il mandato non emerga ne' dal testo del ricorso, ne' dalla procura (per essere in questa non nominativamente indicata la persona e per essere illeggibile la sua sottoscrizione), è configurabile quella assoluta incertezza circa la persona fisica che il mandato ha conferito, che riveste rilevanza preclusiva della successiva indagine della sussistenza in capo alla stessa del necessario potere rappresentativo;
ne' la mancata enunciazione nel testo della procura della qualità di legale rappresentante costituisce condizione indispensabile per la riferibilità della stessa all'ente collettivo rappresentato (Cass. S.U. 28 aprile 1999 n. 276; Cass. 14 febbraio 2000 n. 1597; 26 maggio 1999 n. 5119; Cass. 10 ottobre 1998 n. 10072; Cass. 29 maggio 1998 n. 5349; Cass. 23 maggio 1998 n. 5154). Alla stregua dei suddetti criteri, non sono ravvisabili estremi di nullità della procura, e quindi di inammissibilità del ricorso la fattispecie in esame nella quale il ricorso promana dalla "Banca Agricola Etnea s.p.a. in persona del vice direttore generale suo legale rappresentante pro tempore rag. Roberto Garziera, rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Giaconia", mentre la procura è del seguente testuale tenore: "Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente giudizio, con ogni più ampio potere, anche di eleggere domicilii e nominare procuratori, l'avv. Giuseppe Giaconia. Eleggo domicilio ....." ed è seguita da una sottoscrizione graficamente indecifrabile.
2. Con il primo motivo la Banca Agricola Etnea deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto che indica nell'art. 67 della legge fallimentare nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione alla reiezione di quello che era il terzo motivo di appello con cui la Banca assumeva che i pagamenti in questione non erano revocabili in quanto effettuati in esecuzione di una transazione stipulata in epoca anteriore al periodo sospetto: la ricorrente ricorda che la Centro Sud Costruzioni aveva proposto, il 10 novembre 1988, e la Banca Industriale aveva accettato, un accordo in base al quale la società debitrice avrebbe progressivamente ripianato la propria esposizione facendo sì che gli acquirenti degli immobili dalla stessa costruiti versassero una parte del prezzo di acquisto, direttamente alla banca, la quale avrebbe di volta in volta prestato il proprio consenso alla liberazione di ciascun immobile dal sequestro conservativo ottenuto il 29 gennaio 1988. La Corte di merito ha affermato, al riguardo, che ai fini dell'applicazione della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dal soggetto di cui venga successivamente dichiarato il fallimento vengono in considerazione in via del tutto autonoma, indipendentemente dal negozio giuridico dal quale traggono titolo. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, non appare ne' carente ne' giuridicamente errata, e risulta del tutto conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la legge fallimentare prevede, tra gli atti revocabili, i pagamenti di debiti di liquidi ed esigibili senza alcuna distinzione in funzione del rapporto che ne costituisce la causa specifica dal quale restano a questi effetti del tutto svincolati, rappresentando essi fatti oggettivamente depauperatori del patrimonio dell'imprenditore risolventisi in violazione della par condicio creditorum, onde i pagamenti stessi possono essere dichiarati inefficaci a prescindere dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali sono stati effettuati. Devesi piuttosto dare atto dell'assenza, nella formulazione del motivo in esame, di qualsiasi argomentazione anche solo astrattamente idonea ad assumere rilevanza in senso contrario. Il motivo in esame deve quindi essere dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato.
3. Il secondo motivo ha ad oggetto denuncia di violazione e falsa applicazione, ancora, dell'art. 67 della legge fallimentare, nonché di omissione, insufficienza e contraddittorietà su punto decisivo della controversia, in relazione all'affermazione della consapevolezza, da parte della Banca, della sussistenza dello stato di insolvenza ella società debitrice. La ricorrente addebita alla Corte di merito: di non avere, in coerenza con la ritenuta individuazione nei pagamenti degli atti revocabili, verificato la scientia decoctionis con riferimento al tempo dei pagamenti stessi;
di avere invece valorizzato a tal fine elementi che a quell'epoca non erano più attuali, quali l'avvenuta presentazione da parte della banca di due istanze per la dichiarazione del fallimento della Centro Sud Costruzioni, di cui uno era stato ritirato nel 1986 e l'altro il 27 dicembre 1988, e il sequestro conservativo, giustificato dal fondato timore di perdere la garanzia del credito, non identificabile con la conoscenza dello stato di insolvenza;
di non avere valutato lo sviluppo cronologico dei fatti, dal sequestro del gennaio 1988 all'accordo transattivo del novembre 1988, al consenso prestato dalla banca nel corso del 1989 alla riduzione della garanzia. E lamenta che la Corte di appello non abbia preso in considerazione ulteriori elementi indicati sia in primo che in secondo grado, emergenti dai bilanci della società, in base ai quali - secondo la ricorrente - si sarebbe dovuto ritenere che l'insolvenza si era verificata solo nel 1990. A tale duplice censura si sottrae la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si rileva: che la seconda istanza di fallimento fu presentata per il protrarsi dell'inadempienza della Centro Sud Costruzioni;
che a tale iniziativa si affiancò la richiesta di sequestro conservativo;
che sopravvenne poi l'accordo mediante il quale la banca accettò la riduzione del proprio credito da oltre lire 500.000.000 a lire 360.000.000.000 e l'estinzione graduale e differita di esso in correlazione con la vendita degli immobili, con fissazione di un termine finale essenziale al 31 dicembre 1990; che "l'azione cautelare intrapresa dalla banca, la successiva sua accettazione di un accordo in base al quale avrebbe perduto il 28% del suo credito nella speranza di ottenere il pagamento entro venti mesi, la presentazione reiterata dell'istanza di fallimento, impongono di ritenere dimostrato che la banca nel dicembre del 1989 avesse piena consapevolezza, avendola maturata in precedenza, al momento della conclusione di quell'accordo per essa gravemente abdicativo altrimenti non spiegabile, che la debitrice non fosse in grado di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei creditori". Nessun errore di diritto è ravvisabile nella individuazione del momento di riferimento della valutazione della scientia decoctionis. L'affermazione della sussistenza della conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza è frutto di un apprezzamento di fatto affidato ad elementi non controversi e oggettivamente significativi. E la elaborazione motivazionale del materiale probatorio risulta logica ed esauriente, e tutt'altro che contraddittoria, pur in presenza di quel margine di opinabilità nel quale trova spazio la valutazione del giudice di merito in se stessa non sindacabile in questa sede. Nè può costituire, in se stessa, vizio della motivazione l'omessa considerazione di determinati specifici argomenti prospettati dalla parte, essendo consentito al giudice del merito di limitare la sua esposizione agli elementi selezionati in quanto ritenuti determinanti, senza bisogno di integrarla con la menzione e la discussione di quelli che abbia ritenuto irrilevanti o subvalenti.
4. Nel terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 secondo comma C.C. nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione, per avere la Corte di merito, in accoglimento dell'appello incidentale, riconosciuto il diritto della Curatela attrice al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria. Sotto un primo profilo, la ricorrente si duole del fatto che, di fronte alla posizione della curatela, la quale sosteneva doversi il danno ritenere sussistente in re ipsa quasi che si trattasse di una obbligazione di valore, la Corte di merito abbia accolto la domanda sulla base di una ricostruzione del tutto diversa, per di più facendo riferimento a criteri presuntivi la cui applicazione non era stata richiesta dalla Curatela. Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che al mancato assolvimento da parte della Curatela dell'onere probatorio ad essa incombente circa la sussistenza del danno abbia indebitamente sopperito il giudice facendo riferimento presuntivo all'appartenenza del curatore a una "categoria socialmente significativa" e all'obbligo del medesimo di "agire secondo criteri di oculatezza, reinvestendo i capitali pur senza poter compiere operazioni di rischio comunque in modo da trarne un buon rendimento". Sotto un terzo ulteriore profilo, la ricorrente osserva che "non si comprende infatti come la sentenza impugnata possa da un lato affermare che nel periodo compreso tra il 13 giugno 1991 e il 31 dicembre 1991 (durante il quale il saggio legale era pari al 10%) gli interessi legali possano considerarsi già sufficienti a coprire il danno da svalutazione monetaria e dall'altro ritenere che nel periodo successivo nel quale il saggio legale era sceso al 5%, tale danno da ritardo possa stimarsi nella misura del 6% annuo giungendo così a un complessivo 11%, omettendo di considerare che in tale ultimo periodo la discesa del tasso legale è stata il risultato di un generale fenomeno di riduzione dell'inflazione". In ciascuna delle sue articolazioni, la critica della ricorrente si palesa infondata. Indipendentemente dall'impostazione giuridica della Curatela attrice, la problematica del diritto, fatto valere nella fattispecie, al risarcimento del danno da svalutazione monetaria è stata correttamente ricondotta dalla Corte di merito alla tematica del risarcimento del danno (ulteriore rispetto all'effetto riparatorio degli interessi moratori) correlato al ritardo nel soddisfacimento di un'obbligazione di valuta;
nessun errore di diritto può quindi prospettarsi in relazione alla previsione normativa di cui al secondo comma dell'art. 1224 C.C. menzionata dalla ricorrente;
ne' potrebbe dirsi che la Corte romana abbia "travalicato i limiti dell'appello", essendo questi inerenti al petitum e alla causa petendi, che non hanno subito alcuna indebita modificazione suscettibile di tradursi in quella extrapetizione che risulta adombrata nella esposizione argomentativa della deducente, e non anche alle tesi giuridiche (corrette o errate) di supporto alla domanda.
Giuridicamente corretto appare, in se stesso, il riferimento al criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa. Nulla osta a che il risultato della prova, della quale deve onerarsi la parte interessata (in base a un principio di ordine generale che nella sentenza impugnata non risulta in alcun modo vulnerato), sia conseguito, in concreto, mediante elementi presuntivi, ove il giudice del merito, nel suo apprezzamento dei fatti - non sindacabile in se stesso in questa sede - li ritenga a tal fine idonei. Osservasi infine che, nell'ambito della rilevata discrezionalità valutativa, non può ravvisarsi contraddittorietà tra i diversi parametri considerati dalla Corte di merito con riferimento a diversi ancorché contigui periodi di tempo, caratterizzati da difforme valenza remunerativa del saggio legale dell'interesse.
5. Il ricorso riceve quindi, nel suo insieme, reiezione. Consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controparte.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente Banca Agricola Etnea s.p.a. al rimborso in favore della Curatela del Fallimento della Centro Sud Costruzioni s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 102.000 per esborsi e in lire 4.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001