Sentenza 14 luglio 2014
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il sequestro preventivo del veicolo è ammissibile solo se vi sia pericolo di aggravio o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, secondo la previsione di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen.; è, invece, inammissibile se finalizzato alla confisca obbligatoria, di cui all'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., riferendosi la previsione alla confisca avente natura penale e non amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2014, n. 47318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47318 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 14/07/2014
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1432
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 24065/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE SI EO, n. in Bulgaria il 26/7/1985;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 26/2/2014 (nr. 182/2O13);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le richieste del P.G. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. Udite le conclusioni dell'Avv. SCALFARI Carmelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/2/2014 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello cautelare proposto da SIiev SI EO avverso il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del veicolo Fiat Ducato tg. CH4594AQK, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. C), (fatto comm. in Gioia Tauro il 23/6/2013).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la violazione di legge per non essere stato l'alcoltest preceduto dall'avviso all'indagato della possibilità di essere assistito da un difensore.
La nullità a regime intermedio non era stata sanata, in quanto tempestivamente dedotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Va premesso che l'art. 224 ter C.d.S. (introdotta dalla L. n. 120 del 2010) qualifica espressamente la confisca come "sanzione amministrativa accessoria". La medesima norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione (quindi per quel che ci interessa, l'art. 186) l'agente o l'organo accertatore, procede al sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S..
Non vi sono dubbi pertanto, che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida). Questa diversa qualificazione produce effetti assai rilevanti sulla possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo. In particolare non può più essere ritenuto consentito il sequestro preventivo disposto per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., comma 2); in questo caso si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione della misura cautelare reale, essendo evidente che la confisca cui fa riferimento la norma processuale è quella avente natura penale mentre la confisca, pur conservando il carattere dell'obbligatorietà, ha assunto oggi natura di sanzione amministrativa : la conseguenza è che il sequestro preventivo (penale) non può più essere disposto per finalità di futura confisca obbligatoria.
Se invece il sequestro preventivo viene disposto per finalità inibitorie, in quanto la libera disponibilità del veicolo può agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.p., comma 1), il sequestro preventivo conserva il suo attuale ambito di applicazione fermo restando che la eventuale futura confisca, ancorché disposta dal giudice penale, non muterà la sua natura amministrativa.
Nel caso oggetto di giudizio, poiché il sequestro preventivo è stato applicato solo ai fini della confisca, esso non era ammissibile ed impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell'originario decreto di sequestro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e l'originario decreto di convalida e sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Palmi in data 4/7/2013.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014