Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 37077
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Sentenza 19 dicembre 2014

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Integra il reato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'immissione sul mercato di accendini costituiti da puntatori laser (o da oggetti con tale funzione) di classe pari o superiore a 3 secondo la norma CEI EN 60825, in quanto la commercializzazione di puntatori laser e di oggetti con tale funzione è vietata con O.M. Ministero della Salute del 16 luglio 1998.

L'art. 507 cod. proc. pen. con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 37077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37077
    Data del deposito : 19 dicembre 2014

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