Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 2
Integra il reato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'immissione sul mercato di accendini costituiti da puntatori laser (o da oggetti con tale funzione) di classe pari o superiore a 3 secondo la norma CEI EN 60825, in quanto la commercializzazione di puntatori laser e di oggetti con tale funzione è vietata con O.M. Ministero della Salute del 16 luglio 1998.
L'art. 507 cod. proc. pen. con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 37077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37077 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
37 0 7 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Alfredo Teresi Presidente - Sent. n. sez. 3674 Lorenzo Orilia -PU 19/12/2014 Gastone Andreazza R.G.N. 46376/2014 Aldo Aceto Relatore- Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Xu GH, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 27/05/2014 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. Xu GH ricorre per l'annullamento della sentenza del hy 27/05/2014 della Corte di appello di Genova che confermato la condanna alla pena di otto mesi di arresto ed € 20.000,00 di ammenda inflittagli il 31 maggio 2013 dal Tribunale di quella stessa città per il reato di cui all'art. 112, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, perché, quale distributore, titolare dell'esercizio commerciale all'insegna Wan Shida S.a.s.>>, aveva immesso sul mercato, esponendoli per la vendita, prodotti pericolosi per il consumatore e di vietata commercializzazione (in particolare, accendini privi di sicurezza per bambini e puntatori laser, per un totale di 2.180 pezzi). Fatto contestato come accertato in Genova il 31/12/2009. 1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 112, comma 5, d.lgs. n. 206 del 2005. 1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in ordine alla sostituzione dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa nella valutazione di pericolosità del prodotto.
1.3.Con il terzo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 507, cod. proc. pen., in relazione all'accertamento di pericolosità effettuato dal Tribunale con perizia disposta ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen.. 1.4.Con il quarto eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in ordine alla decisione del Tribunale di disporre la perizia dopo essersi già ritirato una prima volta in camera di consiglio.
1.5.Con il quinto eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., errata applicazione dell'art. 143, cod. proc. pen.. 1.6. Con il sesto eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'errata dichiarazione, da parte della Corte territoriale, della sua contumacia, benché l'istituto sia stato abrogato.
1.7.Con il settimo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza nel domicilio eletto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato 3.Per ragioni di ordine processuale è necessario esaminare gli ultimi tre motivi di ricorso.
3.1. L'ultimo motivo è del tutto infondato perché il decreto presidenziale di citazione a giudizio di cui all'art. 601, comma 1, cod. proc. pen., è stato in ogni caso consegnato a mani dell'imputato che dunque non ha alcun interesse a dolersi della mancata consegna ad indirizzo diverso da quello di elezione. Come spiegato da questa Corte, la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato sebbene in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360; si veda, altresì, Sez. U, n. 119 del 27/01/2004, Palumbo, Rv. 229540).
3.2.Anche il sesto motivo è del tutto infondato, posto che - a prescindere dalla rilevanza del vizio eccepito (nemmeno dedotta) - le disposizioni di cui alla 2 legge 28 aprile 2014, n. 67, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato dispositivo della sentenza di primo grado e sempre che l'imputato non sia stato già dichiarato contumace e non ne sia stata dichiarata l'irreperibilità (art. 15-bis, legge n. 67 del 2014). Tutte condizioni che si erano già verificate prima dell'entrata in vigore della legge.
3.3.E' palesemente infondato anche il quinto motivo di ricorso posto che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è smentita dalla redazione personale dell'atto di appello e, sopratutto, dell'odierno, articolato, ricorso per cassazione.
4.Gli altri quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo comuni per l'oggetto.
4.1. L'art. 112, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro>>.
4.2. L'art. 107, comma 2, lett. e), stesso d.lgs., così dispone: Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti: e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente: 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori >>.
4.3.Il ricorrente lamenta che alcuna autorità amministrativa ha mai accertato la pericolosità degli oggetti posti in vendita, sicché il fatto dovrebbe integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 112, comma 5, d.lgs. 206, cit., a norma del quale salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro>>.
4.4.L'art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, prescrive che 6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire 3 ہے l'immissione sul mercato di prodotti sicuri;
in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito>>.
4.5.Il rilievo è infondato.
4.6.Il tribunale di Genova ha accertato che gli accendini messi in vendita dall'imputato sono concretamente nocivi per la salute dell'uomo in quanto rientranti nella classe 3B dei parametri di classificazione di cui alle normativa tecnica CEI EN 60825 e superano la soglia di 1mbar fissata dal Ministero della Sanità per definirne la pericolosità.
4.7.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la commercializzazione di puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825, è stata espressamente vietata con O.M. Ministero della Salute del 16 luglio 1998, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 luglio 1998, n. 167. 4.8.Il Tribunale, dunque, non ha accertato in via autonoma la pericolosità del prodotto, sostituendosi all'autorità amministrativa, ha bensì riscontrato, con accertamento tecnico mai contestato nelle sue conclusioni, la riconducibilità degli accendini sequestrati alla categoria delle cose già oggetto di divieto. 4 - 4.9.Quanto alla possibilità che il giudice disponga d'ufficio una perizia o l'assunzione della prova anche dopo essersi già ritirato in camera di consiglio per deliberare, ricorda questa Corte Suprema che l'art. 507 cod. proc. pen. con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice;
pertanto nessuna nullità consegue alla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria (Sez. 3, n. 8528 del 19/08/1993, Poluzzi, Rv. 195160) 4.10.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Alfredo Teresi Nela fal DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5