Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2018, n. 1199
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Sentenza 24 ottobre 2018

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L'art. 507 cod. proc. pen. con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2018, n. 1199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1199
    Data del deposito : 24 ottobre 2018

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