Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
L'art. 507 cod. proc. pen. con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2018, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
01199-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/10/2018 SENTENZA 2224/12 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Fausto IZZO - Presidente - REGISTRO GENERALE - Consigliere Dott. Donatella FERRANTI n. 19018/2018 - - Consigliere rel. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Dott. Gabriella CAPPELLO Dott. Vincenzo PEZZELLA - Consigliere - Dott. Alessandro RANALDI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AN 11/02/1970 avverso la sentenza della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA in data 03/04/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Franca ZACCO, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Sandro Marinelli del foro di Pescara per SA AN, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ве Ritenuto in fatto 1. La corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale TO AN era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S., non operato tuttavia l'aumento per tale ultima circostanza, per avere guidato un veicolo in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,87 g/l), perdendo il controllo del mezzo e andando a collidere contro un'auto in sosta in orario notturno.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado per avere il giudice, dopo la dichiarazione di chiusura del dibattimento e all'esito della camera di consiglio, disposto acquisizione probatoria ex art. 507, cod. proc. pen., relativamente alla cartella clinica dell'imputato, rilevando la abnormità del provvedimento e la violazione dei principi di legalità, contraddittorio e oralità, posti alla base del processo accusatorio. Con il secondo, ha lamentato la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, assumendo che nulla osterebbe al suo riconoscimento, stante la risalenza e ininfluenza dei precedenti penali dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La corte abruzzese ha precisato, a fronte della dedotta nullità della sentenza per avere il giudice azionato i poteri istruttori di cui all'art. 507 codice di rito, che la verifica ritenuta indispensabile dal primo giudice doveva considerarsi decisiva ai fini del controllo della prestazione del consenso all'espletamento degli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica, pena l'inutilizzabilità della prova costituita dalle analisi effettuate. Ha formulato, quindi, una prognosi negativa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., richiamando la gravità dei fatti, confermata dal verificarsi di un sinistro stradale e dalla presenza di un precedente specifico.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La corte di merito, nel disattendere l'eccezione di nullità oggetto della valutazione censurata con il motivo di ricorso, ha sostanzialmente ritenuto che il potere di integrazione probatoria del giudice fosse stato esercitato secondo parametri del tutto legali, alla luce della necessità di verificare un presupposto di utilizzabilità del mezzo di prova acquisito. Trattasi di conclusione coerente con il dettato normativo (cfr. artt. 507 e 525 co. 3, cod. proc. pen.) e con i principi di matrice giurisprudenziale, alla luce dei quali va ribadito che l'art. 507 cod. proc. pen. con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente 2 dopo la conclusione della fase istruttoria (cfr sez. 3 n. 37077 del 19/12/2014 Ud. 8dep. 15/09/2015, Xu, Rv. 265174). Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova, infatti, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, è talmente ampio da poter essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, tutte le volte in cui sussista il requisito della loro assoluta necessità [cfr. sez. 1 n. 3979 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), P.G. in proc. Milano, Rv. 259137], non sussistendo alcuna nullità o inutilizzabilità delle prove così acquisite anche in ipotesi in cui esse siano state irregolarmente indicate dalle parti (cfr. sez. 5 n. 8394 del 02/10/2014, Tardiota, Rv. 259049). Del resto, il giudice, allorché sospenda la deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità determinata dall'esigenza di assumere nuove prove, legittimamente si avvale proprio dei poteri di cui all'art. 507, cod. proc. pen., ben potendo adottare, pur dopo la chiusura del dibattimento, un provvedimento non definitorio, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove (cfr. sez. 3 n. 7886 del 10/01/2012, Maroccio, Rv. 252749), essendo questo l'unico strumento previsto per imprimere un impulso al processo in assenza di iniziative delle parti;
in tal caso la sua decisione costituisce il risultato di una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (cfr. sez. 2 n. 26738 del 06/0372013, Barone, Rv. 255741).
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sia perché esso non è stato articolato mediante la indicazione di uno dei vizi motivazionali previsti dalla legge o della norma che si presume violata, ma anche perché il deducente ha opposto alle ragioni del rigetto del beneficio della sospensione condizionale della pena del tutto chiare, logiche e non contraddittorie, oltre che supportate dalle risultanze del casellario giudiziale - più che una critica, la propria, diversa valutazione [cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
5. Dall'inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2018. FaustoFury Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Gamellappell DEPOSITATO IN CANCELLERIA, cggi.. 11 GEN 201 Glysy Spala 3