Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15005 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BỔHIP U 5005 /03 | L. 24-11-1981, N. 689 penale NOME DEL POPOLO ITALIANO i sistema ART. 23 ORTE SUPREMA DI CASSAZIone modifict Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28347/01 - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 30433 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere- Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Ud. 02/04/2003 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso 1'Avvocato ALBERTO PANUCCIO rappresentato difeso dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
BR RA AT;
intimato L avverso la sentenza n. 114/01 del Giudice di pace di 2003 LOCRI, depositata il 17/05/01; 866 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Carnuccio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 AB NC AT, con ricorso al Giudice di pace di Locri depositato il 13 febbraio 2001, propo- neva opposizione avverso verbale di accertamento di una violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, accertata a mezzo autovelox, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, nonché degli artt. 384 e 385 del relativo regolamento di esecuzione, per non essere stata la vio- lazione immediatamente contestata. In contraddittorio con il Comune di Sant'Ilario dello Ionio, il Giudice di pace di Locri, con sentenza depositata il 17 maggio 2001, notificata il 26 luglio 2001, accoglieva l'opposizione. Avverso tale sentenza il Comune di Sant'Ilario dello Ionio ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al AB il 6 novembre 2001, formulando due motivi di impugnazione. La parte intimata non ha 2 presentato difese. Il ricorrente ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Dopo avere premesso che il verbale di accertamen- to attestava che la violazione non era stata contestata immediatamente perché l'accertamento era stato "effettuato con apparecchiature di accertamento che consentono la determinazione dell'illecito dopo il pas- saggio del veicolo" e "comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari" e che al controllo delle apparecchiature vi era un solo agente, con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, poiché la contestazione successiva, con notifica del verbale entro il termine previsto dall'art. 201, può essere sempre validamente compiuta nei casi di impossi- bilità di contestazione immediata, fra i quali vi è il caso in cui l'accertamento sia avvenuta a mezzo di ap- parecchi di rilevamento che consentano l'accertamento dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento. Si deduce che nel caso di specie il verbale, che sul punto fa prova fino a querela di falso, afferma che la contestazione non era stata ef- 3 fettuata immediatamente in quanto 1'apparecchiatura utilizzata consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo il passaggio del veicolo e ciò giustificava di per sé la contestazione successiva a norma dell'art. 201. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione avendo il Giudice di pace accolto l'opposizione censu- rando le modalità di organizzazione del servizio, col ritenere che la contestazione immediata era possibile ove si fosse utilizzata una seconda pattuglia. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 set- tembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giu- gno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel 4 verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse possibile il sindacato giuri- sdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da amministrativa (Cass. 22 giugnoparte dell'autorità 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in propo- sito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margi- ne di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibi- lità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovve- ro dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento". Il Giudice di pace, nel caso di specie, ha accol- to l'opposizione affermando che la contestazione imme- diata, nel caso di specie, era possibile ove fosse sta- ta predisposta una seconda pattuglia per compierla. Ma così facendo ha censurato le modalità di organizzazione del servizio di controllo, che rientrano nella discre- zionalità amministrativa ed attengono a valutazioni, circa la disponibilità e l'utilizzo delle pattuglie, 5 incensurabili in sede di opposizione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Reggio Cala- bria, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Reggio AB. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Rosario De Musis) (Francesco Felicetti) Playlis рапировать IL CANCELLIERE Domenico All seally CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sozione Civile Depositato in Cancelleria il 8 OTT. 2003 CANO 6