Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2003, n. 43002
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Sentenza 20 ottobre 2003

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L'inammissibilità della procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., perché riferita ad una decisione anteriore alla data di entrata in vigore della nuova normativa introdotta dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, non può essere aggirata invocando la correzione dell'errore di fatto attraverso la diversa procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

In materia di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, il carattere tassativo della normativa prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. esclude che possa essere proposto un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Cassazione abbia già deciso un precedente e identico ricorso, dichiarandolo inammissibile.

È inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilità di un precedente ricorso straordinario, sul presupposto che la disciplina di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. si riferisca a provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione depositati prima della data di entrata in vigore della nuova normativa e ritenendo, conseguentemente, assorbiti gli ulteriori motivi proposti, in quanto, in tal modo, la riproposizione del ricorso finisce per dedurre non un caso di errore materiale o di fatto, ma un vero e proprio "error iuris", non riparabile con la speciale impugnazione straordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2003, n. 43002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43002
    Data del deposito : 20 ottobre 2003

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