Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 3
L'inammissibilità della procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., perché riferita ad una decisione anteriore alla data di entrata in vigore della nuova normativa introdotta dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, non può essere aggirata invocando la correzione dell'errore di fatto attraverso la diversa procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
In materia di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, il carattere tassativo della normativa prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. esclude che possa essere proposto un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Cassazione abbia già deciso un precedente e identico ricorso, dichiarandolo inammissibile.
È inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilità di un precedente ricorso straordinario, sul presupposto che la disciplina di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. si riferisca a provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione depositati prima della data di entrata in vigore della nuova normativa e ritenendo, conseguentemente, assorbiti gli ulteriori motivi proposti, in quanto, in tal modo, la riproposizione del ricorso finisce per dedurre non un caso di errore materiale o di fatto, ma un vero e proprio "error iuris", non riparabile con la speciale impugnazione straordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2003, n. 43002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43002 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Saverio Mannino Consigliere
2. Dott. Ilario Martella Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto ex art. 625 bis c.p.p. da:
AN DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11/2/2003 di questa Corte di Cassazione, sezione II penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. FATTO
1.1. -. Con sentenza n. 17930/03 in data 11/2/2003 questa Corte di Cassazione, sezione II penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. nell'interesse di AN DI avverso la sentenza della medesima sezione della Corte di Cassazione n. 5567/00 in data 20/4/2000, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 600 in favore della Cassa delle ammende. 1.2. -. Avverso questa sentenza (unitamente a quella n. 5567/00 del 20/4/2000) ha proposto nuovo ricorso straordinario AN DI, chiedendo che questa Corte (in applicazione degli artt. 149 del codice di procedura penale del 1930 e 130 e 625 bis di quello in vigore) "revochi d'ufficio, ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3, c.p.p." le citate decisioni "per errore materiale, che ha prodotto la sentenza di condanna irrevocabile macroscopicamente ingiusta, perché fondata su un errore della burocrazia delle cancellerie della Cassazione e della Corte di Appello di Firenze, che hanno smarrito la memoria difensiva d'udienza dell'avv. Gianantonio Minghelli, da questi depositata in data 1/6/1998 come si dimostra con la copia, sulla quale vi è il depositato ed inviata lo stesso 1/6/1998 al Presidente (...) e al Relatore (...), come si dimostra con la copia del registro di passaggio per l'udienza del 10/6/1998, a cui era allegata la nomina del difensore, contenente l'elezione di domicilio, annullando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 14/6/1999". Nella ipotesi in cui si dovesse ritenere inapplicabile l'art. 625 bis c.p.p. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, nel ricorso si eccepisce la illegittimità costituzionale di questa disposizione per violazione degli artt. 3, 13, 24, 27 e 111 Cost., là dove, appunto, non prevede la sua applicabilità anche ai fatti antecedenti, nonché dell'art. 96 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato, munito della qualifica di avvocato, possa espletare la propria autodifesa. 1.3. -. In prossimità della odierna camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
2.1. -. AN DI ha presentato ricorso ex art. 625 bis c.p.p. in ordine alle sentenze di questa Corte di Cassazione, sezione II penale, n. 5567/00 del 20/4/2000 e n. 17930/03 dell'11/2/2003. In realtà la sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000 costituisce la decisione avverso la quale lo stesso AN ha già proposto ricorso ex art. 625 bis c.p.p., dichiarato inammissibile da questa Corte, sezione II penale, appunto con la sentenza n. 17930/03 dell'11/2/2003. Conseguentemente deve ritenersi che oggetto dell'odierno ricorso sia unicamente quest'ultima sentenza.
2.2. -. È utile una concisa ricostruzione dei fatti.
AN DI è stato condannato con sentenza del Tribunale di Perugia del 24/5/1993 alla pena di anni tre di reclusione per calunnia.
Tale condanna è stata confermata con sentenza della Corte di Appello di Perugia il 30 settembre 1997. Questa Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza in data 10/6/1998, ha dichiarato la nullità della sentenza della Corte di Appello di Perugia, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Firenze.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 14 giugno 1999, ha nuovamente confermato la pronuncia del Tribunale di Perugia. Successivamente questa Corte, sezione II penale, con sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000, ha rigettato il ricorso proposto dal AN avverso questa decisione.
Infine la medesima sezione ha dichiarato inammissibile, con la sentenza n. 17930/03 dell'11/2/2003, il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. proposto da AN DI avverso quest'ultima sentenza.
Il ricorrente sostiene di avere già, innanzi alla sezione VI penale di questa Corte, nominato suo difensore l'avv. Minghelli, eleggendo domicilio presso di lui, con atto depositato unitamente ad una memoria di udienza in data 1/6/1998.
Tale memoria però non sarebbe mai stata allegata agli atti di causa, essendo stata smarrita dalle cancellerie.
2.3. -. Con la sentenza impugnata (n. 17930/00 dell'11/2/2003), questa Corte, sezione II penale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto da AN DI avverso la sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000, in quanto l'istituto del ricorso ex art.625 bis c.p.p. non poteva "valere per il passato, ossia per i provvedimenti - come quello in esame - depositati prima della data sopra indicata" (quella di vacatio legis dalla pubblicazione del 19 aprile 2001 in Gazzetta Ufficiale della legge 26 marzo 2001, n.128). La Corte ha avuto modo, in questa pronuncia, di rilevare che questa conclusione "discende(va) dai principi generali, in quanto la materia processuale era governata dalla regola tempus regit actum e la nuova disciplina non prevede(va) disposizioni transitorie derogative della detta regola". Ha anche ricordato che in tal senso si era, del resto, pronunciata la giurisprudenza delle Sezioni Unite penali (sent. 16101 del 27/3/2002-30/4/2002, Degraft, rv. 221276). Nella sentenza censurata, la sezione II penale di questa Corte ha, in definitiva, ritenuto le considerazioni sopra svolte "assorbenti di ogni altra questione". Soltanto per completezza di ragionamento, ha aggiunto che l'impugnazione in esame era anche stata presentata ben oltre il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge che aveva introdotto l'istituto del ricorso straordinario, e che la sentenza oggetto del ricorso aveva esaminato e vagliato i punti contestati, sicché la causa degli asseriti errori non poteva essere identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, poiché la decisione aveva comunque contenuto valutativo, con la conseguenza che non era configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio.
2.4. -. Con il presente ricorso straordinario si deduce che nella sentenza di cui sopra (che, come si è visto, è da considerare l'esclusivo oggetto dell'impugnazione) la sezione II di questa Corte non avrebbe rilevato l'errore materiale in cui si era incorsi nella precedente sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000, errore materiale costituito "dall'errore burocratico delle cancellerie, perché una di loro aveva smarrito la memoria dell'avv. Minghelli con allegata la nomina a difensore di fiducia rilasciata dall'avv. DI AN all'avv. Minghelli, contenente l'elezione di domicilio". Secondo il ricorrente, infatti, se la sezione II di questa Corte avesse ricevuto dalle cancellerie tale nomina, contenente l'elezione di domicilio, avrebbe dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello a carico di esso AN per violazione dell'art. 185 del codice di procedura penale previgente. Nel ricorso (e nella successiva memoria difensiva) si enucleano altresì i seguenti ulteriori errori materiali in cui sarebbe caduta la sezione II penale di questa Corte con la sentenza censurata:
a) non sarebbe stato acquisito il fascicolo relativo al giudizio sfociato nella sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000, di cui si chiedeva la revocazione, fondata sulla scomparsa della nomina di difensore di fiducia e della elezione di domicilio dell'imputato;
b) non sarebbero state citate le parti civili;
c) non si sarebbe tenuto conto del fatto che era stata prodotta la copia con il timbro di una memoria dell'avv. Minghelli, contenente la nomina e l'elezione di domicilio;
d) non sarebbe stata presa in considerazione la copia autentica del registro di passaggio, che avrebbe dimostrato il deposito della memoria di cui sopra;
e) non si sarebbe tenuto conto della certificazione di cancelleria del dirigente della VI sezione penale di questa Corte, che avrebbe potuto fornire una plausibile spiegazione dei motivi del mancato inserimento della memoria con la nomina nel fascicolo processuale;
f) non si sarebbe considerato che la sentenza n. 5567/00 avrebbe potuto essere rettificata ai sensi degli artt.149 c.p.p. del 1930 e 130 c.p.p. del 1989, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
2.5. -. Da ultimo nel ricorso si propone eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis c.p.p., per violazione degli artt.3, 13, 24, 27 e 111 Cost. e dell'art. 6 della legge n. 848 del 1955
di ratifica ed esecuzione della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, là dove non prevede che tale disposizione sia applicabile anche ai casi antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma processuale e non sostanziale, e là dove non prevede che la revocazione di una sentenza penale possa essere chiesta entro 180 giorni "dal ritrovamento di uno o più documenti decisivi, smarriti dagli uffici per causa di forza maggiore, per disattenzione, negligenza o altro, dei quali l'imputato non abbia potuto produrre la copia, recante la certificazione dell'avvenuto deposito, perché a ciò impedito dal Collegio o da altra causa di forza maggiore". 2.6. -. Il ricorso è inammissibile per diversi motivi. In primo luogo deve rilevarsi che con l'attuale ricorso si ripropongono sostanzialmente le medesime doglianze e si deducono i medesimi presunti errori materiali e di fatto lamentati con il precedente ricorso, pure presentato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., avente per oggetto la sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000,
dichiarato inammissibile da questa Corte, sezione Il penale, appunto con la sentenza n. 17930/03 dell'11/2/2003, ora censurata. Come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 13 del 27/3/2002), il ricorso introdotto dall'art. 625 bis c.p.p. è un mezzo straordinario di impugnazione che rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, di tale disposizione, resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato.
Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché costituiscono deroga alla regola della intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità.
Inoltre, soltanto le sentenze di condanna (melius: "i provvedimenti che rendono definitiva una condanna") possono essere oggetto di ricorso straordinario e soltanto il "condannato" (melius: il soggetto la cui condanna irrevocabile sia stata conseguenza della decisione che si assume viziata da errore) può, come il Procuratore Generale, avanzare richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, contenuto nei provvedimenti della Corte di Cassazione. In applicazione di questi principi, deve concludersi che il carattere tassativo della normativa dettata dall'art. 625 bis c.p.p. esclude che sia proponibile un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisone di questa Corte che abbia deciso un precedente identico ricorso, dichiarandolo inammissibile.
2.7. -. In secondo luogo, non può non rilevarsi che nella sentenza censurata si è ritenuto che, come affermato dalle Sezioni Unite (ud. 27/3/2002, R.G. 29287/01), è inammissibile, in assenza di norme transitorie, il ricorso ex art. 625 bis c.p.p., proposto avverso provvedimenti della Corte di Cassazione depositati prima della data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione. Conseguentemente, rilevato che queste considerazioni erano "assorbenti di ogni altra questione", è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di AN DI avverso la sentenza n. 5567/00, pronunciata in data 20/4/2000 dalla sezione II penale di questa Corte. È di tutta evidenza che nel caso di specie si è trattato della interpretazione di una norma giuridica, che rendeva del tutto pleonastiche le attività indicate in ricorso ai punti dalla lettera a) alla lettera g), e, soprattutto, che non può formare oggetto dell'odierno giudizio, non costituendo in nessun caso errore materiale o di fatto, ma, in ipotesi, un vero e proprio error iuris, non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (Sez. Un. sent. 16103 del 30/4/2002; sez. III, sent. 6493
del 18/2/2002, rv. 220994). 2.8. -. Quanto alla asserita possibilità di rettificare la sentenza n. 5567/00 ai sensi degli artt.149 del codice di procedura penale previgente e 130 di quello in vigore e al conseguente errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non averlo fatto [argomento sviluppato sia in ricorso che nella successiva memoria difensiva al punto f)], va preliminarmente chiarito che, anche in questo caso, si tratterebbe, in ipotesi, di errore di diritto, conseguente alla inesatta ricostruzione del significato di una norma processuale, errore che non può mai essere fatto valere a mezzo di ricorso straordinario, dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio della intangibilità delle decisioni della Corte di Cassazione. (Sez. Un., sent. n. 13 del 27/3/2002). Il ricorrente ha anche dedotto che la correzione della citata sentenza n. 5567/00 dovrebbe essere comunque disposta a norma dell'art. 130 c.p.p. (nella interpretazione estensiva seguita dalla giurisprudenza di legittimità).
Ciò è, però, precluso in questa sede per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché, come si è visto, l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi delimitato alla sentenza n. 17930/03 dell'11/2/2003 e non include la sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000 (già impugnata con ricorso straordinario, deciso, appunto, con la sentenza n. 17930/03), e in secondo luogo perché, nel caso in esame, il vizio denunciato, ove sussistente, deve qualificarsi come errore di fatto, la cui correzione, per altro, richiede una modificazione essenziale della sentenza medesima, dovendo sostituirsi la pronuncia di rigetto del ricorso con quella di annullamento con rinvio.
Come puntualizzato nella sentenza n. 16102 del 27 marzo 2002, le Sezioni Unite hanno, da tempo, precisato i rigorosi, tassativi, limiti di esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p., chiarendo che in essa è del tutto assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari (Sez. Un., 9/10/1996, Armati, rv. 206176; Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, rv. 198543). Questo tipo di errori rappresenta il frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui deriva il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, con la conseguente difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. La natura dell'errore materiale è determinante ai fini della individuazione della finalità della correzione ex art. 130 c.p.p., che ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto", senza alcuna modificazione essenziale del contenuto del provvedimento (Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, rv. 198543). Nella prospettiva dischiusa dalla contrapposizione tra errore materiale ed errore di fatto, soltanto il ricorso straordinario per errore materiale ed errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale, previsto nella medesima disposizione, rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., che, al pari di questa, è privo di incidenza sul contenuto della decisione ed ha una funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice, come è puntualmente attestato dalla stessa disciplina dell'art. 625 bis c.p.p., in cui, pur essendo previsto l'identico termine di 180
giorni per il ricorso contro l'una e l'altra specie di errore, è specificato, al comma 3, che l'errore materiale può essere rilevato, d'ufficio, in ogni momento. Tra l'altro il rigore e la coerenza dell'indirizzo limitativo dell'ambito di operatività dell'istituto della correzione degli errori materiali risultano tanto più giustificati alla luce della disciplina dell'art. 625 bis c.p.p., che, prevedendo un apposito rimedio per l'eliminazione delle conseguenze degli errori di fatto, ha rimosso la premessa della necessità di salvaguardia delle esigenze di giustizia sostanziale, in nome delle quali la giurisprudenza di questa Corte ha forzato, in non poche occasioni, i precisi confini apposti dall'art. 130 alla giuridica possibilità di correzione degli errori materiali. In sostanza, l'inammissibilità della procedura prevista dall'art.625 bis c.p.p. perché riferita ad una decisione della Corte di
Cassazione anteriore alla entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, non può essere aggirata invocando la correzione dell'errore di fatto attraverso la diversa procedura dell'art. 130 c.p.p.. Oltre tutto, nel caso in esame la sentenza n. 17930/03 dell'11/2/2003 (oggetto del presente ricorso straordinario) non ha mancato di rilevare che la precedente sentenza n. 5567/00 del 20/4/2000 della sezione II penale di questa Corte (oggetto del precedente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.) aveva in realtà esaminato "i punti contestati, tenuto conto della struttura e dell'impianto della motivazione, nonché delle premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendia(va)no la ratio decidendi della sentenza medesima", e che pertanto "la causa degli asseriti errori non sarebbe identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva", poiché la decisione aveva comunque "contenuto valutativo", sicché non sarebbe stato configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. In effetti quest'ultima sentenza (che come si è visto non rientra nel presente giudizio) non solo non ha ignorato la tematica relativa all'asserito mancato inserimento nel fascicolo processuale della memoria dell'avv. Minghelli con allegata la nomina e la elezione di domicilio, ma anzi la ha presa dettagliatamente in esame per concludere che "la mancanza della sua nomina tra gli atti del processo non consentiva di verificarne l'esistenza e l'estensione del mandato a lui eventualmente conferito anche al successivo giudizio di rinvio". Si tratta evidentemente del compimento, in questa sentenza, di una valutazione e di un giudizio, sicché l'asserito errore non può essere qualificato come "errore materiale", con conseguente impossibilità di esperire la procedura dettata dall'art. 130 del codice di procedura penale in vigore. 2.9. -. La sollevata eccezione di costituzionalità dell'art. 625 bis c.p.p. (oltre ad essere manifestamente infondata, trattandosi di norma processuale per la quale non è stata dettata alcuna disciplina transitoria) è priva del requisito della rilevanza, posto che, come si è ampiamente visto, l'istituto del ricorso straordinario non può nella specie trovare applicazione.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla seconda eccezione di legittimità costituzionale, attinente alla decorrenza del termine di 180 giorni per ricorrere dalla data del provvedimento e non da quella del "ritrovamento del documento scomparso", anche perché, per altro, quest'ultima evenienza non sembra essersi verificata nel caso di specie e ciò rende, oltre tutto, la questione meramente ipotetica.
Quanto al dubbio di costituzionalità sollevato in riferimento all'art. 96 c.p.p., basta osservare che tale questione (per altro solo accennata in ricorso e non ripresa nella successiva memoria difensiva) è già stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 421 del 1997. 2.10. -. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in euro 1.000 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 625 bis c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003 .