Sentenza 21 marzo 2003
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In tema di correzione di sentenza erroneamente motivata in diritto, l'art. 384 secondo comma cod. proc. civ. riguarda esclusivamente il giudizio di cassazione e non può trovare applicazione al di fuori del giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC OM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO STASI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MELENDUGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso l'Avvocato POTÌ FRANCESCA rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DORIA NICETA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 165/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 05/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Melendugno in forza di delibera regionale n. 507 del 1988, emessa in esecuzione di un P.E.E.P., adottato con delibera consiliare n. 2116 del 1988, occupava un terreno di proprietà di EN EC dell'estensione di mq. 10.517.
Con sentenze n. 152 del 1979 e nn. 165 e 167 del 1990 il TAR della Puglia annullava entrambe le indicate delibere sicché l'occupazione del fondo della EC restava priva di titolo, per cui con atto in data 7.8.1991 la EC conveniva avanti al Tribunale di Lecce il comune di Melendugno e, premesso che a seguito dell'irreversibile destinazione del proprio terreno all'opera pubblica aveva perso la proprietà dell'area occupata, chiedeva la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti. Con sentenza in data 26.4.1996 il Tribunale di Lecce condannava il comune di Melendugno a pagare alla EC la somma di L. 93.434.726 a titolo di indennità per occupazione illegittima del fondo e la somma di L.
1.076.957.000 a titolo di risarcimento danni conseguenti alla perdita del terreno, oltre agli interessi legali a decorrere per la prima somma dal 9.2.1988 e per la seconda somma dal 31.11.1989.
Avverso tale sentenza proponeva appello, fondato su tre motivi, il comune di Melendugno;
resisteva al gravame EN EC. Con sentenza in data 5.4.2000 la Corte di appello accoglieva il gravame, per quanto di ragione, e, per l'effetto, riduceva l'ammontare del danno conseguente alla perdita del terreno a L. 435.760.000, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT e dichiarava non dovuta l'indennità di occupazione illegittima in quanto mai richiesta dall'attrice.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su tre motivi EN EC. Resiste con controricorso il comune di Melendugno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di cassazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c, nonché violazione delle disposizioni sull'interpretazione degli atti.
Rileva la EC che erroneamente la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado sul presupposto errato che la domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione illegittima non fosse mai stata proposta.
La Corte di appello così facendo non ha considerato infatti che l'interpretazione di un testo, deve avvenire non solo sulla base del significato letterale delle parole ma anche indagando quale sia l'effettiva intenzione dell'autore del testo medesimo. Il giudice di secondo grado in particolare non ha tenuto conto che essa ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno per l'impossibilità di usare il terreno, per tutto l'arco di tempo decorrente dall'immissione in possesso dell'Amministrazione comunale fino all'irreversibile trasformazione, e in riferimento a tale richiesta doveva essere considerata la statuizione del Tribunale caduto in un errore meramente terminologico nel qualificare il danno come indennità di occupazione illegittima.
La Corte di appello non ha tenuto conto che il primo giudice sotto l'impropria denominazione di occupazione illegittima ha in realtà liquidato, come richiesto gli interessi ex art. 3 L. n.458/1988. Il motivo è inammissibile e va quindi respinto.
Invero la Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto in questione assumendo che la EC non ha mai richiesto l'indennità di occupazione illegittima per avere "limitato la pretesa al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma a tale titolo spettantele" ed aggiungendo altresì che la statuizione in esame era "in nessun modo collegabile alla richiesta degli interessi, come opina l'appellata, formulata per un diverso titolo".
Pertanto avendo la Corte di merito ritenuto, con specifica motivazione, che la domanda di danno, conseguente all'occupazione illegittima, non fosse mai stata proposta, consegue che le doglianze spiegate dalla ricorrente si sostanziano in censure finalizzate ad ottenere una diversa lettura dell'atto di citazione e della sentenza di primo grado, lettura che attenendo a circostanze di fatto, quale sono l'esame della domanda introduttiva del giudizio e degli atti e documenti versati in atti, non può essere oggetto del giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e dell'art. 384 comma 2 c.p.c. Assume che il
Giudice di appello accertato l'errore terminologico nel quale era incorso il Tribunale avrebbe dovuto non annullare la sentenza di primo grado, il cui dispositivo era conforme a diritto, ma modificare la motivazione della sentenza, senza che fosse necessaria la proposizione dell'appello incidentale da parte dell'appellata, risultata totalmente vincitrice in primo grado.
Non vi è dubbio che nella specie si trattava di un mero errore di diritto emendabile ex art. 384 comma 2 c.p.c. con diversa motivazione.
In sostanza ciò che la Corte territoriale non ha considerato è che nella specie si verteva in un caso disciplinato dall'art. 3 L. n. 458/1988 norma che il Tribunale aveva puntualmente e correttamente applicato nella determinazione dell'entità del danno. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso.
Invero va preliminarmente rilevato che l'art. 384 comma 2 c.p.c. riguarda esclusivamente il giudizio di Cassazione e non può trovare applicazione al di fuori del giudizio di legittimità. Ciò premesso si osserva che anche con questo motivo la ricorrente propone questioni di fatto, attinenti all'interpretazione della sentenza di primo grado, interpretazione preclusa nel giudizio di legittimità.
Anche il secondo motivo va quindi disatteso.
Il terzo motivo, con il quale si chiede una modifica delle spese di primo e secondo grado, va dichiarato assorbito in quanto necessariamente condizionato all'accoglimento dei primi due motivi del ricorso.
Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003