Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni ostativi alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena non può essere scisso al fine di imputare la parte di pena espiata ai reati ostativi e consentire così, per la parte residua, la concessione del beneficio. (Conf. sez. I, 23 settembre 2004 n. 45360, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 17810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17810 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Alberto - Consigliere - N. 1045
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 035713/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AZ, N. IL 11/09/1948;
avverso ALTRO del 18/07/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
TE ZI, con l'ausilio del suo difensore di fiducia, ricorre a questa Corte di legittimità per l'annullamento dell'ordinanza con la quale, il 18.07.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto avverso quella resa dal Magistrato di Sorveglianza il precedente 2.04.2007, ordinanza di rigetto della sua istanza di concessione della sospensione condizionata della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003, art.
1. Il giudice territoriale ha motivato la sua decisione ritenendo fondato l'argomento del magistrato di prima istanza, in forza del quale i reati per i quali il ricorrente sta espiando la pena detentiva, risultano ostativi alla concessione del beneficio e per essi non può farsi luogo alla eventuale scissione del cumulo delle sanzioni al fine di enucleare, onde accertarne l'avvenuta espiazione, la parte di pena relativa ai reati ostativi, in quanto la normativa di cui si invoca l'applicazione lo escluderebbe, in considerazione della gravità oggettiva dei reati ostativi in parola, di per sè sintomatici di pericolosità sociale.
Si duole di tale motivazione il ricorrente deducendo, in contrario, violazione di legge con riferimento al principio del favor rei, e questo perché la scissione del cumulo delle pene costituirebbe un diritto del reo ogni qual volta l'unitarietà della pena si traduce in suo danno.
Denuncia altresì il ricorrente violazione dei principi costituzionali in tema di funzione rieducativa della pena ed il contrasto con la Costituzione di ogni principio di pericolosità presunta dalla legge.
Il ricorso è infondato.
La questione di diritto posta dal ricorrente è la seguente: se l'istituto della sospensione condizionata della pena introdotto nel nostro ordinamento con la L. 1 agosto 2003, n. 207 debba o meno trovare applicazione anche in costanza di pene in esecuzione relative a condanne per reati ostativi a tale applicazione laddove, sciogliendo il cumulo delle sanzioni, possa riscontrarsi che quelle attinenti ai reati ostativi risultano espiate e che sono in esecuzione quelle relative a reati non ostativi.
Ritiene il Collegio che la risposta al proposto quesito non possa che essere negativa.
Ed invero appare opportuno osservare che l'istituto introdotto dalla L. n. 207 del 2003 si differenzia dalle misure alternative alla detenzione, dappoiché queste ultime attengono alla esecuzione della pena, che trova attraverso esse realizzazione con modalità particolari, mentre la sospensione condizionata è finalizzata alla cessazione stessa della sua esecuzione.
Tale premessa teorica si appalesa necessaria per giustificare la conclusione che il cumulo delle pene e la correlata possibilità di scinderne gli effetti è possibile soltanto in presenza di istituti volti comunque alla esecuzione della pena ed alle modalità, graduate per intensità ed incisività restrittiva, attraverso le quali portarla a compimento.
Dagli stessi lavori parlamentari inoltre (si veda il resoconto stenografico del dibattito generale svoltosi presso la Camera dei Deputati il 7 luglio 2003, seduta n. 335) può rilevarsi che la volontà legislativa perseguita con nettezza di atteggiamento politico fu quella di introdurre nell'ordinamento giuridico un istituto distinto dalle misure alternative, istituto la cui applicazione veniva rimessa al magistrato di sorveglianza affinché lo applicasse nell'esercizio della potestà discrezionale propria della giurisdizione, indirizzata, nel caso specifico, alla valutazione di meritevolezza da parte del pretendente al beneficio, e fortemente delimitata dalla disciplina legislativa (si veda comunque C. Cost.
4.07.2006 n. 255). Di qui la piena aderenza al dettato legislativo del precedente citato nell'ordinanza impugnata (Cass., sez. 1, 23.09.04, n. 45360) al fine di motivare che, in costanza di reati particolarmente gravi individuati come tali dallo stesso legislatore al fine di valutare la pericolosità degli autori, non può darsi luogo all'applicazione della sospensione condizionata della pena, pur in presenza di un possibile scioglimento della determinazione unitaria di essa, ai fini esecutivi, a suo tempo affidata ad un provvedimento di cumulo al fine di distinguere le sanzioni inflitte per reati ostativi e quelle inflitte per reati non ostativi, dappoiché irrilevante ai fini in discussione (si vedano anche Cass., Sez. 1, 24.06.2005, n. 34279, Pagnozzi, Rv. 232171;
Cass., Sez. 1, 3.4.2007, 16740, Rv. 236438). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008