Sentenza 1 giugno 1998
Massime • 1
Nel giudizio di Cassazione è possibile accertare e dichiarare la prescrizione del reato anche se l'appello ed il successivo ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente per motivi attinenti alla pena e non alla responsabilità dell'imputato
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/1998, n. 8639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8639 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 1 giugno 1998
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. ON Morgigni Consigliere N.2001
4. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.2845/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AO ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28 novembre 1997 dalla corte d'appello di Salerno;
Udita nella pubblica udienza del 11 giugno 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) per essere estinto per prescrizione e rigetto nel resto;
Svolgimento del processo
La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 28 novembre 1997, confermò la sentenza emessa il 25 settembre 1996 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, che aveva dichiarato ON AO colpevole dei reati di cui: a) all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) agli artt. 1, 2 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086; c) agli artt. 1, 4 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086; d) agli artt. 17 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (accertati il 20 gennaio 1995) e lo aveva condannato alla pena di giorni ventidue di arresto e di lire dodici milioni di ammenda, con l'ordine di demolizione dell'opera abusiva. Il AO propone ricorso per cassazione deducendo:
a) che erroneamente la corte d'appello ha rigettato la sua richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena;
b) che erroneamente la corte d'appello non ha effettuato il giudizio di comparazione tra le circostanze.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato. Invero, i giudici del merito hanno esattamente ritenuto che l'imputato non potesse ottenere la sospensione condizionale della pena dal momento che tale beneficio gli era stato già concesso per ben due volte, nel 1977 e nel 1980, in occasione di precedenti condanne per delitto.
Il secondo motivo è altrettanto infondato. Invero, le attenuanti generiche furono già concesse all'imputato dal pretore che inoltre operò la riduzione della pena nella misura massima. Nessun giudizio di comparazione doveva essere fatto in quanto all'imputato non erano state contestate aggravanti. In ogni caso, per quanto riguarda la pena, la corte d'appello, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che, in considerazione del numero delle violazioni di legge contestate, della entità del fatto e della personalità dell'imputato, la pena inflitta in primo grado fosse già stata contenuta in limiti modesti.
Deve però a questo punto essere rilevato, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., che la continuazione dei reati contestati è
cessata il 20 gennaio 1995. Poiché, in considerazione della data di consumazione dei reati, nella specie non opera la sospensione legale di duecento e ventitrè giorni disposta dai provvedimenti legislativi in materia di c.d. condono edilizio, ne deriva che per il reato di cui al capo D) (legge 2 febbraio 1974, n. 64) il termine massimo prescrizionale di tre anni è scaduto il 25 gennaio 1998. Sorge peraltro il problema se la prescrizione possa essere accertata e dichiarata di ufficio in questa sede di legittimità, dal momento che nella specie sia l'appello sia il successivo ricorso per cassazione avevano ad oggetto esclusivamente motivi attinenti alla entità della pena e non alla responsabilità dell'imputato, di modo che potrebbe pensarsi che in tema di responsabilità si sia già formato il giudicato.
Ritiene però il Collegio che nel caso in esame non possa parlarsi della formazione di un giudicato che impedisca la declaratoria di prescrizione del reato.
Si ritiene infatti di dovere aderire all'interpretazione secondo cui in Cassazione è possibile accertare e dichiarare la prescrizione del reato anche se l'appello ed il successivo ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente per motivi attinenti all'entità della pena e non alla responsabilità dell'imputato. In tal caso, infatti, in mancanza di una specifica norma che lo preveda (come, ad esempio, l'art. 624 cod. proc. pen. per l'ipotesi di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione) non si è formato un giudicato, ma solo una preclusione processuale derivante dall'effetto devolutivo dell'appello e dai limiti di detto principio in sede di legittimità (cfr. Sez. III, 3 ottobre 1996, Di Maria, m. 206.723). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo D) (legge 2 febbraio 1974, n. 64) perché estinto per prescrizione. Questa Corte, infatti,
può procedere direttamente alla eliminazione della relativa pena di giorni uno di arresto e di lire settecentomila di ammenda. Nel resto il ricorso va rigettato. Ai sensi della detta legge 2 febbraio 1974, n. 64, va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficio tecnico della regione Campania.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) (legge 2 febbraio 1974, n. 64) perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni uno di arresto e di lire settecentomila di ammenda.
rigetta il ricorso nel resto.
Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all'ufficio tecnico della regione Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 1998