Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
L'eventuale nullità dell'interrogatorio per convalida dell'arresto in flagranza, determinata dal difetto di notificazione al difensore dell'avviso di udienza, non comporta la nullità dell'ordinanza applicativa di misure cautelari disposta all'esito della procedura di convalida, che è destinata a perdere efficacia soltanto alla scadenza infruttuosa del termine per procedere all'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2005, n. 38006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38006 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/06/2005
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1224
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 12762/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JA OR;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 25/28.02.2005;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. GERACI V. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di JA OR AVVERSO L'ORDINANZA DEL 10.02.05 DEL Tribunale monocratica di Bologna, con la quale era stata applicata al richiedente la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di resistenza e lesioni aggravate continuate a p.u., con conseguente condanna, all'esito di giudizio direttissimo con rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza in data 28.02.05, confermava la misura coercitiva imposta, ritenendo assorbente, ai fini della gravità indiziaria, la sentenza di condanna del 14.02.05 dell'A.G. bolognese e preclusa, in quella sede, la valutazione della fondatezza dell'eccezione difensiva, formulata all'esito dell'udienza camerale, di inefficacia della misura stessa per nullità dell'interrogatorio dell'imputato per omesso avviso al difensore della data di udienza di convalida dell'arresto, ribadendo il principio secondo cui l'eventuale nullità dell'interrogatorio avvenuto in occasione della convalida dell'arresto per difetto di notifica dell'avviso al difensore non comporta la nullità dell'ordinanza custodiale intramuraria che perde efficacia soltanto alla scadenza del termine per l'effettuazione di un interrogatorio valido.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il JA, deducendo, a motivi del gravame, la nullità dell'interrogatorio dell'imputato per omesso avviso al difensore di fiducia;
nullità ex art. 179 c.p.p. co. 1^ dell'interrogatorio effettuato in sede di convalida e violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 302 c.p.p. con conseguente inefficacia della misura cautelare, lamentando che il Tribunale del riesame non aveva correttamente valorizzato gli elementi innanzi denunciati, motivandone l'infondatezza con argomenti contraddittori. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp. att. c.p.p..
Ed invero, come esattamente dedotto dal Tribunale del riesame bolognese, l'eventuale nullità dell'interrogatorio avvenuto in occasione della convalida dell'arresto per difetto di notificazione al difensore del relativo avviso di udienza non comporta affatto la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, la quale perde efficacia - come esattamente rilevato nell'ordinanza impugnata - comportando la liberazione del detenuto ex art. 302 c.p.p., soltanto alla scadenza del termine per l'effettuazione di un valido interrogatorio.
Di conseguenza la misura cautelare non può essere impugnata soltanto perché adottata dopo l'interrogatorio che si pretendo nullo (nella specie, peraltro, l'avviso al difensore risulta sostanzialmente corretto e tempestivo quanto all'arresto dell'imputato) restando alla persona soggetta a tale misura la possibilità di chiedere la liberazione innanzi al giudice procedente e, in caso di rigetto, ovvero in mancanza di tale richiesta, di impugnare con appello ex art. 310 c.p.p. il provvedimento del giudice, non essendo possibile, nella specie, il ricorso diretto in Cassazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, 24.10.95, n. 4722, Caterino;
idem 22.8.95, n. 1305, Peroni). In conclusione, il provvedimento impugnato non merita censura alcuna valutato alla luce dell'anzidetto principio di diritto. Di qui l'infondatezza del ricorso che, pertanto, va rigettato con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2005