CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2026, n. 17998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17998 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal D’IA SI nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 03/04/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EP LL;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze avv.to Mauro Gramaglia che ha chiesto che il ricorso sia respinto. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1 La Corte di appello di Napoli, con ordinanza di cui in epigrafe, decidendo in ordine all'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di D'IA SI in sede di annulla mento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza della sezione IV del 28.2.2023, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per NE D'IA SI mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione;
3) Rappresenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 314 del codice di rito. Si sostiene che la corte d'appello, nel suffragare il rigetto della richiesta del ricorrente, attraverso la valorizzazione del mendacio Penale Sent. Sez. 3 Num. 17998 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 2 reso dallo stesso, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, avrebbe elaborato una motivazione ingiusta e illogica, siccome fondata sul presupposto, erroneo, del mendacio del ricorrente, nonostante il fatto che nel primo giudizio di impugnazione già la difesa avesse denunciato le ragioni dell'insussistenza di false dichiarazioni, cui la Suprema Corte avrebbe aderito. La Corte d'appello quindi, non avrebbe seguito le indicazioni della Corte di cassazione come elaborate in sede rescindente, se non per aspetti marginali. Si sottolinea anche, come non vi sarebbe alcuna motivazione, seppur richiesta dalla Suprema Corte, sulla compatibilità della rapina con taluni avvistamenti del richiedente in relazione a luoghi, date ed orari, se non per dire che le dichiarazioni dei testi, decisive per l'assoluzione, al momento dell'applicazione della cautela non erano ancora note perché non erano state ancora rese. Purtuttavia tali dichiarazioni sarebbero note in ogni caso alla Corte d'appello che, nonostante la loro incompatibilità con la possibilità che il ricorrente avesse perpetrato la rapina contestata, insiste nel sostenere il mendacio del ricorrente laddove ha dichiarato di non essersi recato a Sant' AN a Trimonte e quasi mette in discussione l'esito assolutorio del giudizio dibattimentale. Inoltre la Corte valorizzerebbe un avvistamento del ricorrente operato da un vicebrigadiere, che sarebbe stato sconfessato nella sua decisività, posto che la direzione di una vettura lungo una strada che vada verso una data località non significa che la meta finale sia necessariamente tale località, a fronte del fatto che la strada conduce anche verso altri luoghi. Neppure può valorizzarsi, per sostenere il mendacio, il riconoscimento fotografico del ricorrente operato dalle persone offese, siccome poi ritenuto inattendibile. Peraltro, altri elementi sin da subito avrebbero escluso la gravità indiziaria, così da dover indurre il giudice della cautela a non dare un peso determinante sul punto alla solo apparente, a voler concedere, dichiarazione mendace del ricorrente. Con doverosa esclusione, quindi, da parte della corte di appello, del dolo o della negligenza necessari per escludere il beneficio della riparazione. Piuttosto, il ritenuto mendacio rientrava solo nell'ambito di una strategia difensiva, senza alcun rapporto di causa ad effetto rispetto alla detenzione. Causa-effetto che non risulta motivata. si aggiunge, infine, che i giudici non avrebbero speso alcuna motivazione sulla circostanza del pregiudizio alla reputazione personale, subito dal ricorrente. 4. È sufficiente premettere che la Corte di NE, con la decisione di rinvio assunta in fase rescindente, aveva evidenziato, con riguardo al mendacio del ricorrente, come valorizzato nella prima decisione adottata dalla Corte d'appello in ordine alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, che la predetta Corte aveva ravvisato il falso del ricorrente in ordine alla circostanza di non essersi recato presso Sant'AN a Trimonte, non considerando tuttavia 3 che, in realtà, dai risultati dell'indagine era emersa la più precisa quanto differente circostanza per cui il ricorrente "si sarebbe dileguato a bordo di una vettura nelle strade Interpoderali in direzione Sant'AN Trimonte ma non che si sia ivi recato". Su tale aspetto quindi, la motivazione impugnata non appare coerente con i dati di indagine, pur richiamati e immediatamente sopra citati, laddove si insiste nel valorizzare il mendacio del ricorrente nei termini già censurati da questa Suprema Corte. Né pare corretto valorizzare in questa sede la ricognizione fotografica del ricorrente, che sarebbe stata effettuata dalle persone offese e poi valutata in sede di merito come inattendibile, alla luce del principio per cui è impossibile rivalutare, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, quanto intervenuto nel giudizio assolutorio e le sue articolazioni motivazionali e valutative, tra cui, appunto, il giudizio sull'attendibilità o meno di testimoni. Inoltre, nel giudizio rescindente si era anche evidenziato, senza corrispondenti riscontri nella sentenza impugnata, come non apparisse intelleggibile l'apparato motivazionale in ordine alla compatibilità della rapina come gli intervenuti avvistamenti del richiedente, circa luoghi, date ed orari. Emerge dunque, una motivazione che non pare rispondere alle indicazioni del giudizio rescindente, e in ultima analisi risulta apparente, quanto alla soluzione del necessario tema del concorso del ricorrente nella produzione dell'evento della ingiusta detenzione. Consegue l'annullamento con rinvio, perchè la Corte di appello formuli nuovo giudizio alla luce delle indicazioni riportate nella prima sentenza rescindente di questa Corte, del 28.2.2023.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EP LL TO RE
avverso la ordinanza del 03/04/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EP LL;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze avv.to Mauro Gramaglia che ha chiesto che il ricorso sia respinto. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1 La Corte di appello di Napoli, con ordinanza di cui in epigrafe, decidendo in ordine all'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di D'IA SI in sede di annulla mento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza della sezione IV del 28.2.2023, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per NE D'IA SI mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione;
3) Rappresenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 314 del codice di rito. Si sostiene che la corte d'appello, nel suffragare il rigetto della richiesta del ricorrente, attraverso la valorizzazione del mendacio Penale Sent. Sez. 3 Num. 17998 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 2 reso dallo stesso, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, avrebbe elaborato una motivazione ingiusta e illogica, siccome fondata sul presupposto, erroneo, del mendacio del ricorrente, nonostante il fatto che nel primo giudizio di impugnazione già la difesa avesse denunciato le ragioni dell'insussistenza di false dichiarazioni, cui la Suprema Corte avrebbe aderito. La Corte d'appello quindi, non avrebbe seguito le indicazioni della Corte di cassazione come elaborate in sede rescindente, se non per aspetti marginali. Si sottolinea anche, come non vi sarebbe alcuna motivazione, seppur richiesta dalla Suprema Corte, sulla compatibilità della rapina con taluni avvistamenti del richiedente in relazione a luoghi, date ed orari, se non per dire che le dichiarazioni dei testi, decisive per l'assoluzione, al momento dell'applicazione della cautela non erano ancora note perché non erano state ancora rese. Purtuttavia tali dichiarazioni sarebbero note in ogni caso alla Corte d'appello che, nonostante la loro incompatibilità con la possibilità che il ricorrente avesse perpetrato la rapina contestata, insiste nel sostenere il mendacio del ricorrente laddove ha dichiarato di non essersi recato a Sant' AN a Trimonte e quasi mette in discussione l'esito assolutorio del giudizio dibattimentale. Inoltre la Corte valorizzerebbe un avvistamento del ricorrente operato da un vicebrigadiere, che sarebbe stato sconfessato nella sua decisività, posto che la direzione di una vettura lungo una strada che vada verso una data località non significa che la meta finale sia necessariamente tale località, a fronte del fatto che la strada conduce anche verso altri luoghi. Neppure può valorizzarsi, per sostenere il mendacio, il riconoscimento fotografico del ricorrente operato dalle persone offese, siccome poi ritenuto inattendibile. Peraltro, altri elementi sin da subito avrebbero escluso la gravità indiziaria, così da dover indurre il giudice della cautela a non dare un peso determinante sul punto alla solo apparente, a voler concedere, dichiarazione mendace del ricorrente. Con doverosa esclusione, quindi, da parte della corte di appello, del dolo o della negligenza necessari per escludere il beneficio della riparazione. Piuttosto, il ritenuto mendacio rientrava solo nell'ambito di una strategia difensiva, senza alcun rapporto di causa ad effetto rispetto alla detenzione. Causa-effetto che non risulta motivata. si aggiunge, infine, che i giudici non avrebbero speso alcuna motivazione sulla circostanza del pregiudizio alla reputazione personale, subito dal ricorrente. 4. È sufficiente premettere che la Corte di NE, con la decisione di rinvio assunta in fase rescindente, aveva evidenziato, con riguardo al mendacio del ricorrente, come valorizzato nella prima decisione adottata dalla Corte d'appello in ordine alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, che la predetta Corte aveva ravvisato il falso del ricorrente in ordine alla circostanza di non essersi recato presso Sant'AN a Trimonte, non considerando tuttavia 3 che, in realtà, dai risultati dell'indagine era emersa la più precisa quanto differente circostanza per cui il ricorrente "si sarebbe dileguato a bordo di una vettura nelle strade Interpoderali in direzione Sant'AN Trimonte ma non che si sia ivi recato". Su tale aspetto quindi, la motivazione impugnata non appare coerente con i dati di indagine, pur richiamati e immediatamente sopra citati, laddove si insiste nel valorizzare il mendacio del ricorrente nei termini già censurati da questa Suprema Corte. Né pare corretto valorizzare in questa sede la ricognizione fotografica del ricorrente, che sarebbe stata effettuata dalle persone offese e poi valutata in sede di merito come inattendibile, alla luce del principio per cui è impossibile rivalutare, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, quanto intervenuto nel giudizio assolutorio e le sue articolazioni motivazionali e valutative, tra cui, appunto, il giudizio sull'attendibilità o meno di testimoni. Inoltre, nel giudizio rescindente si era anche evidenziato, senza corrispondenti riscontri nella sentenza impugnata, come non apparisse intelleggibile l'apparato motivazionale in ordine alla compatibilità della rapina come gli intervenuti avvistamenti del richiedente, circa luoghi, date ed orari. Emerge dunque, una motivazione che non pare rispondere alle indicazioni del giudizio rescindente, e in ultima analisi risulta apparente, quanto alla soluzione del necessario tema del concorso del ricorrente nella produzione dell'evento della ingiusta detenzione. Consegue l'annullamento con rinvio, perchè la Corte di appello formuli nuovo giudizio alla luce delle indicazioni riportate nella prima sentenza rescindente di questa Corte, del 28.2.2023.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EP LL TO RE