Sentenza 1 aprile 2011
Massime • 1
Sussistono i presupposti di operatività dell'art. 384 cod. pen. qualora l'imputato renda dichiarazioni mendaci alla polizia stradale in ordine alla identità del prossimo congiunto (nella specie nipote) - resosi appena prima responsabile del reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulla propria identità personale - considerato che, in tal caso, dette dichiarazioni possono in concreto integrare il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), con conseguente diritto, nella specie omesso, all'avviso ad essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, ex art. 199 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2011, n. 17186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17186 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 01/04/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 887
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 28498/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER NI N. IL 22/04/1969;
avverso la sentenza n. 2693/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 08/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2011 la relaZIne fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituZInale e il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassaZIne ER MI avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 8 febbraio 2010 con la quale, a parte una modifica del trattamento sanZInatorio, è stata confermata quella di primo grado, affermativa, all'esito di giudiZI abbreviato, della sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 496 c.p., commesso il 29 dicembre 2008. Era accaduto che il ER viaggiava su un'auto assieme al OT ER NZ il quale veniva sottoposto a controllo da parte della Polizia stradale. Questa, nel verificare i documenti al secondo, ossia al OT del ricorrente, si era vista esibire una carta di identità contenente le generalità di tale RP RA. Il documento aveva destato sospetto e per questo la Polizia aveva interrogato l'odierno imputato sulle generalità dell'altro ottenendo in risposta, più volte, che quelle di RP RA erano le generalità del OT: generalità invece rivelatesi false.
Il ricorrente - che era risultato recidivo reiterato specifico infraquinquennale - ed il OT erano stati tratti in arresto ed il OT aveva anche patteggiato la pena.
Deduce:
1) La violaZIne dell'art. 192 c.p.p.. Era stato acquisito nel giudiZI abbreviato il verbale di arresto ma la difesa ne aveva contestato la significatività sul piano probatorio. Infatti risultava omessa qualsiasi attività nei confronti del terzo passeggero e tale omissione inficiava la attendibilità dell'intero verbale.
A tale obieZIne la Corte di merito aveva replicato del tutto inadeguatamente nel senso della non necessità di una riapertura della istruttoria dibattimentale, ma una simile richiesta non era mai stata formulata dalla difesa, peraltro conscia dei limiti del giudiZI abbreviato incondiZInato richiesto.
2) Il viZI di motivaZIne.
La Corte aveva affermato che la dichiaraZIne del ricorrente era stata formulata in un frangente nel quale la falsità del documento esibito dal OT non era emersa.
Dal verbale di arresto si ricavava invece l'esatto contrario, essendosi dato atto in quel verbale che la carta di identità appariva non genuina, tanto è vero che immediatamente i due congiunti erano stati separati per evitare che concordassero altre dichiaraZIni false.
Il travisamento della prova nella specie inficerebbe la tenuta della intera motivaZIne anche perché, aggiunge la difesa, in assenza di quel travisamento la Corte sarebbe passata ad esaminare il motivo centrale del gravame e cioè quella della applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 384 c.p., comma 2. Cioè se si fosse dato atto di quanto effettivamente accaduto e cioè che erano già stati acquisiti elementi di reità a carico del OT del ricorrente in ordine al reato ex art. 496 c.p., le successive dichiaraZIni dello ZI avrebbero potuto essere raccolte dalla PG soltanto previo avvertimento della facoltà di astenersi (C. Cost. n. 416 del 1996);
3) la erronea applicaZIne dell'art. 384 c.p.. La difesa aveva richiesto la applicaZIne della causa di non punibilità ma la Corte aveva replicato solo osservando che al momento delle dichiaraZIni del ricorrente gli elementi raccolti ancora non facevano configurare un reato a carico del OT. Fatto sta che il OT aveva commesso un reato, in ordine al quale, successivamente ha patteggiato la pena.
Doveva trovare quindi operatività il disposto dell'art. 384 c.p. la cui interpretaZIne anche ad opera della recente sentenza della Corte costituZInale (n. 75 del 2009), è la più ampia ed estensiva, riguardando tutte le fattispecie riconducibili al principio di solidarietà tra congiunti.
La causa di non punibilità in questione opera infatti anche a prescindere dall'iniZI di indagini a carico di qualcuno, come ribadito anche dalle SeZIni unite della cassaZIne (sent. N. 7208 del 2007). La causa di non punibilità ricorrerebbe inoltre, ad avviso del ricorrente, tanto nella ipotesi del comma 1 che in quella del comma 2, non essendo stato dato all'imputato alcun avviso della facoltà di astenersi dal rendere dichiaraZIni.
La causa di non punibilità in altri termini, varrebbe anche in base soltanto all'art. 59 c.p., comma 4, dovendosi ritenere che l'agente abbia ritenuto di potere dichiarare il falso a favore del OT, agli agenti di PG che lo interrogavano;
4) chiede sollevarsi la questione di legittimità costituZInale dell'art. 384 c.p., comma 1, in relaZIne all'art. 3 Cost. nel caso in cui questa Corte non ritenga la detta norma operativa anche in riferimento al reato in esame (art. 496 c.p.). Già la Corte costituZInale ha ritenuto che la norma in questione dovesse riguardare anche ipotesi non previste nella originaria formulaZIne ma tutte riconducibili alla medesima ratio: e cioè quella della salvezza di determinati rapporti interpersonali quando questi entrano in conflitto con gli interessi della giustizia.
Nel caso che ci occupa dovrebbe essere sollecito il riconoscimento alla tutela dei detti rapporti anche nel caso in cui la falsa dichiaraZIne sulle generalità di un congiunto sia successiva al già avvenuto accertamento del detto reato ad opera del congiunto stesso.
In siffatta ipotesi invero le dichiaraZIni rese alla Polizia stradale, cioè ad organo che ha l'obbligo di riferire alla Autorità giudiziaria dovrebbero essere valutate allo stesso modo di dichiaraZIni rese direttamente alla PG. In secondo luogo alla equiparaZIne dovrebbe indurre anche il rilievo che il prossimo congiunto è comunque non punibile per la omessa denuncia di un reato ex art. 361 c.p., a carico del parente. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il primo motivo è invero inammissibile per genericità non essendo chiarito in alcun modo in quali termini il verbale di arresto, costituente prova nel rito abbreviato, avrebbe dovuto, nella specie, essere ritenuto inattendibile dai giudici, proprio relativamente al suo contenuto.
Non risultano infatti contestati gli elementi costitutivi della fattispecie concreta, così come accertati e più volte rievocati dalla difesa anche nel ricorso per cassaZIne;
semmai proprio il contenuto del verbale è stato accreditato dalla ricorrente difesa al punto da essere citato, dalla stessa, nel secondo motivo di ricorso, come oggetto di travisamento da parte dei giudici del merito. Il secondo motivo è fondato.
Lo stesso motivo - a parte la inammissibilità della denuncia di travisamento del contenuto del verbale di arresto, che non è stato interpretato con macroscopico errore da parte del giudice dell'appello, ma, più semplicemente, valutato da questi, nell'eserciZI dei poteri ad esso spettanti- trova in realtà giustificaZIne nel tenore della sentenza di primo grado che il giudice dell'appello ha richiamato e confermato. La prospettaZIne della difesa è cioè quella dell'avere, il prevenuto, reso le dichiaraZIni mendaci volte ad aiutare il OT - appena resosi responsabile del reato di false dichiaraZIni a p.u., sulla propria identità personale (art. 496 c.p.) - sentendosi, lo ZI, costretto a ciò, nel tentativo di salvare il congiunto dal pericolo dell'arresto e senza essere posto nelle condiZIni per astenersi dal rendere le dichiaraZIni stesse, come invece la legge prevedeva. Una simile prospettaZIne, se fosse stata accreditabile in punto di fatto, avrebbe dovuto comportare una diversa sorte del processo, in quanto il fatto di rilevanza penale per il prevenuto avrebbe dovuto trovare diversa radice normativa e precisamente, si aggiunge da parte di questo Collegio, quella dell'art. 378 c.p., con attivaZIne delle procedure previste per la ipotesi in cui il fatto reato risulti diverso.
Infatti, in maniera rilevante, il difensore del ricorrente evoca nella specie il dictum della Corte costituZInale che con sentenza n. 416 del 1996 ha dichiarato costituZInalmente illegittimo, per violaZIne dell'art. 3 Cost, l'art. 384 cod. pen., comma 2, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informaZIni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 cod. proc. pen.. Ha rilevato il giudice delle leggi che - posto che:
- l'art. 199 cod. proc. pen. riconosce la facoltà di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di vita;
- che dell'esistenza di tale facoltà questi soggetti devono essere avvertiti, a pena di nullità, dal giudice, il quale li interpella circa la loro volontà di astenersi;
- che, in forza dei rinvii operati all'art. 199 dall'art. 362 e, attraverso questo, dall'art. 351, comma 1, seconda proposiZIne cod. proc. pen., la predetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza differenze alle informaZIni rese al p.m. e alle sommarie informaZIni assunte dalla p.g.;
-che a tale identità di disciplina prevista dal codice di rito penale non corrisponde un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiaraZIni rese di fronte all'autorità giudiziaria, al p.m. e alla p.g., in consideraZIne del fatto che, mentre nelle prime due ipotesi il mendacio e la reticenza configurano, rispettivamente, i reati di falsa testimonianza e di false informaZIni al p.m. (artt. 372 e 371 bis cod. pen.), nella terza, pur mancando una specifica figura di reato, non può escludersi in linea di principio, l'ipotizzabilità del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.);
- che, stante l'espressa limitaZIne stabilita nel secondo comma dell'art. 384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371 bis e 372,
la non punibilità delle dichiaraZIni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria;
tutto ciò premesso, conclude la Corte costituZInale, la diversità di disciplina, che può riguardare comportamenti materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica ne' rispetto alle conseguenze ne' rispetto alla gravita dei comportamenti valutata dal legislatore medesimo. In conclusione le dichiaraZIni che un prossimo congiunto (ai sensi dell'art. 307 c.p., comma 4) dell'indagato rende anche soltanto alla Polizia giudiziaria in forma tale da potere in concreto integrare il reato di favoreggiamento personale, con diritto quindi all'avviso ad astenersi dal renderle in base all'intervento additivo della Corte costituZInale, sono in linea di principio da valutare anche con riferimento ai casi di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.. Ciò posto, la questione, che pure risulta prospettata alla Corte di appello, appare risolta con una affermaZIne da censurare in quanto apodittica oltre che gravemente lacunosa.
Invero la Corte ha solo affermato che "i documenti e il titolo di credito intestati al RP e trovati in possesso di ER NZ di per sè non facevano configurare un illecito allorquando venne richiesto allo ZI ER se effettivamente quelle fossero le generalità del ragazzo, che poi ha patteggiato la pena". Si tratta però di una affermaZIne meramente assertiva, che non tiene conto dei rilievi della difesa ma soprattutto non congruente con quanto accertato dal giudice di primo grado, nella sentenza che quella di appello conferma.
Il Tribunale aveva infatti dato atto che la prima analisi del documento aveva fatto sorgere subito sospetti in capo ai poliZItti operanti i quali, di conseguenza, avevano provveduto a separare ZI e OT per interrogarli separatamente.
In seguito quindi erano stati acquisiti elementi ulteriori (conoscenza, via terminale, dei precedenti del ricorrente, rinvenimento nell'auto di documenti anche intestati alle vere generalità del OT) che avevano portato al crescendo delle iniziative procedimentali.
Risulta perciò quantomeno apodittica l'affermaZIne del giudice dell'appello secondo cui vi sarebbe stata una contestuale commissione di reati ex art 496 c.p., commessa dai due soggetti e non, piuttosto, la tenuta della condotta di rilevanza penale ad opera del OT e poi, in sequenza anche cronologica, la attività dichiarativa dello ZI , sollecitata dalla PG, condotta in ipotesi volta ad aiutarlo ad eludere le investigaZIni e ispirata dall'intento di preservarlo dal pericolo dell'arresto.
Su tale punto la Corte dovrà rinnovare la propria motivaZIne, tenendo conto anche del fatto che il reato ex art. 496 c.p. non risulta contestato al ricorrente e tantomeno in motivaZIne, addebitato in concorso ex art. 110 c.p., con il OT, circostanza questa che, da un lato, rinforzerebbe la configurabilità della condotta di favoreggiamento e, d'altra parte, depotenzia la logicità della affermaZIne che ZI e OT abbiano agito, contestualmente, il primo per consentire al secondo di raggiungere il risultato criminoso perseguito.
In conclusione procederà la Corte a rivalutare i fatti accertati alla luce dei sopraesposti principi e valutare la corretta inquadrabilità giuridica di essi con le eventuali conseguenze di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra seZIne della Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011