Sentenza 27 marzo 2012
Massime • 1
Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone).
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente in caso di condanna per guida i stato di ebbrezza deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2012, n. 21194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21194 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 27/03/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 481
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 29135/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TIBURZI Gino, n. a Anagni (fr) il 3/1/1942;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma (n. 822/11;
R.Gen. 28360/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla sanzione accessoria;
Sentite le conclusioni dell'Avv. Antonio Ferdinando De Simone, per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1/4/2011 il G.I.P. del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a Tiburzi Gino, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e la diminuente del rito, la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, per il delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in Roma il 29/1/2010, decesso il 24/2/2010). All'imputato veniva irrogata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena accessoria, definita meramente "congrua";
2.2. la erronea applicazione della legge laddove il giudice, in violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, non aveva diminuito la pena finale fino ad un terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Non v'è alcun dubbio, come rileva il ricorrente, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 8439 del 24/04/1996 Ud. (dep. 14/09/1996), Rv. 206297; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007 Ud. (dep. 28/09/2007), Rv. 237470). Ciò detto, va ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la cd. motivazione implicita (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 04/07/2003 Ud. (dep. 22/09/2003), Rv. 227142; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11991 del 15/11/1991 Ud. (dep. 25/11/1991), Rv. 189322); a maggior ragione il principio va applicato nel caso di quantificazione della pena accessoria.
Nel caso di specie la sanzione accessoria di anni due è stata determinata in una misura inferiore a quella massima (quattro anni), in relazione ad un delitto la cu, gravità è, comunque, rilevabile oggettivamente (omicidio colposo per violazione delle norme previste dal codice della strada, per l'investimento di un pedone); per cui il giudice, con il richiamo alla "congruità" della sanzione, implicitamente ha fatto emergere i criteri in base a i quali ha determinato la durata della sospensione della patente. inoltre, il richiamo alla circostanza che la sanzione è stata fissata ai sensi dell'art. 222 C.d.S. lascia intendere che essa è stata determinata tenendo conto della diminuente del rito. All'infondatezza del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012