Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Sussiste continenza di cause, ai sensi dell'art. 39 comma secondo cod. proc. civ., tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella preventivamente proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale. Pertanto la competenza a decidere su entrambe le cause va accertata secondo il criterio della prevenzione rimanendo affidato al giudice della causa d'opposizione a decreto ingiuntivo il compito di valutare gli effetti su tale procedimento del rapporto di continenza. (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza con cui il tribunale di Como, preventivamente adito nella causa di risoluzione per inadempimento proposta dal compratore, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dal venditore, sul presupposto che detta competenza è funzionale e, perciò, inderogabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SI GI ZA SRL, in persona del Pres. Franco Guenzani, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, difeso dagli avvocati ENRICO PERONI, ARTURO GRANDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EX DI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE LITRICO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 102/00 del Tribunale di COMO, depositata il 18/02/00; RG. 62/1998;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Como, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 17.3.2000 la s.r.l. ES DO UE proponeva regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Como del 18.2.2000, con la quale tale giudice, nella causa promossa da essa ricorrente nei confronti della AT s.r.l. per far dichiarare la risoluzione per inadempimento di tre contratti di compravendita di tessuti, intercorsi con la convenuta, e condannare la stessa al risarcimento dei danni - dichiarava il rapporto di continenza, con assegnazione di un termine per la riassunzione, fra la causa davanti a se pendente e quella successivamente instaurata avanti al Tribunale di Milano a seguito di emissione, su ricorso della AT s.r.l., di decreto ingiuntivo da parte del presidente di tale tribunale di pagamento del prezzo delle merci compravendute e dell'opposizione proposta dalla s.r.l. ES DO Genzani s.r.l.
Riteneva il tribunale di Como che nella fattispecie sussisteva il rapporto di continenza tra le due cause;
che, per quanto la causa davanti a lui fosse stata instaurata precedentemente rispetto a quella pendente davanti al tribunale di Milano, doveva ritenersi la competenza per connessione di quest'ultimo, tenuto conto della sua competenza funzionale inderogabile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
che il tribunale di Milano era anche competente per territorio, a norma dell'art. 20 c.p.c.. La AT presentava memoria difensiva, con cui concludeva, anch'essa per la competenza del tribunale di Como, facendo rilevare che non aveva mai proposto un'eccezione di incompetenza. Motivi della decisione
1. Con il ricorso la ricorrente osserva che il criterio da seguire ai fini della determinazione della competenza per connessione è esclusivamente quello della prevenzione, per cui nella fattispecie la competenza si appartiene al Tribunale di Como, preventivamente adito rispetto a quello di Milano.
2. Il ricorso è fondato.
Va, anzitutto, osservato che non vi è contestazione tra le parti circa l'ordine temporale di instaurazione delle cause, poiché la notificazione dell'atto di citazione davanti al tribunale di Como è intervenuta prima della notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, determinante la pendenza della lite (Cass. N. 10330/1998). Va poi rilevato che correttamente il tribunale di Como ha reputato sussistere la continenza di cause fra quelle di risoluzione dei contratti di compravendita e risarcimento dei danni e l'altra di pagamento del prezzo delle merci vendute, ricorrendo tale rapporto non solo quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano un'identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa del petitum, ma anche quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quella dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, , come nel caso di parziale coincidenza delle "causae petendi", nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto contrattuale (Cass. N. 3924/2000; Cass. N. 2077/1999).
3. Tuttavia il Tribunale di Como non poteva disporre la riassunzione della causa di risoluzione e risarcimento davanti al tribunale di Milano, ove pendeva la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sul rilievo che detta competenza era funzionale e quindi inderogabile in favore dell'ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento monitorio.
Infatti, per costante giurisprudenza, in tema di applicazione dell'art. 39, c. 2, c.p.c., il criterio da seguire è solo quello della prevenzione, sempre che il giudice previamente adito sia competente anche per causa successivamente proposta tanto per valore, quanto per territorio (Cass. N. 10330/1998).. Ne consegue che per il principio della prevenzione il Tribunale di Como non poteva mai spogliarsi della causa avanti a sè proposta, rimanendo affidato al giudice della causa di opposizione a decreto ingiuntivo il compito di valutare gli effetti su tale procedimento del rapporto di continenza, una volta ritenuto esistente. In questi termini si è già espressa questa Corte con sentenza 4 dicembre 1999, n. 13547, con cui si è affermato che: "Sussiste continenza di cause, ai sensi dell'art. 39 comma 2, c.p.c., tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella preventivamente proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice per accertare l'inesistenza dell'inadempimento all'obbligo di pagare il prezzo a causa del contrapposto inadempimento del venditore alla sua obbligazione sinallagmatica ed il diritto del compratore al risarcimento dei danni. Pertanto il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo non può sospendere il giudizio dinanzi a sè ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della causa ordinaria preventivamente instaurata, ma nell'esercizio della sua competenza funzionale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha emesso e f issare un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito (cf r. anche Cass. civ.6 ottobre 1999, n. 11119). Questa Corte, pertanto, deve dichiarare la competenza del tribunale di Como a conoscere della causa trasferita con sentenza di quel tribunale del 18.2.2000. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali di questo regolamento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Como. Compensa tra le parti le spese processuali di questo procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001