Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5837
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

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Sussiste continenza di cause, ai sensi dell'art. 39 comma secondo cod. proc. civ., tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella preventivamente proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale. Pertanto la competenza a decidere su entrambe le cause va accertata secondo il criterio della prevenzione rimanendo affidato al giudice della causa d'opposizione a decreto ingiuntivo il compito di valutare gli effetti su tale procedimento del rapporto di continenza. (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza con cui il tribunale di Como, preventivamente adito nella causa di risoluzione per inadempimento proposta dal compratore, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dal venditore, sul presupposto che detta competenza è funzionale e, perciò, inderogabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5837
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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