Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada.
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- 1. Condotta imprudente del pedone non evita condanna, anche per non aver aspettato ambulanza (Cass. 14444/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2025
In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
Leggi di più… - 2. Retromarcia: l’automobilista ha sempre colpa?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 35824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35824 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 27/06/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1388
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 23933/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR DI N. IL 13/04/1959;
OR NI N. IL 25/04/1962;
OR ON N. IL 05/04/1971; nei confronti di:
BR MA N. IL 08/11/1975;
avverso la sentenza n. 1301/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 30/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Daniela Segnalini del Foro di Marino, la quale si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Forlì, con sentenza dell'1/2/2008, dichiarata AI MA responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ai danni di AM LU (si contestava all'imputata che, effettuando manovra di retromarcia, senza le opportune cautele, attinto il AM, ne aveva provocato la morte, a causa delle lesioni patite cadendo al suolo), applicate le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, ed effettuata la riduzione del rito abbreviato, condannò l'imputata alla pena sospesa stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle P.C. da liquidarsi in separata sede.
1.1. La Corte d'appello di Bologna, alla quale si era rivolta l'imputata, con sentenza del 3/6/2011, assolse costei perché il fatto non costituisce reato.
1.2. A fronte del convincimento del Tribunale in ordine alla condotta colposa dell'imputata, la quale, effettuando manovra particolarmente pericolosa, non aveva posto la dovuta attenzione nell'accertarsi che l'area retrostante fosse libera, la Corte bolognese, valorizzando la circostanza che la vittima, avente andatura incerta e in stato d'ebbrezza alcolica, era sbucata d'improvviso da dietro l'autovettura dell'imputata e non potendosi, altresì, escludere che l'uomo fosse caduto al suolo per fatto proprio (lo sbattere delle chiavi sul lunotto posteriore dell'autovettura sarebbe stato solo una conseguenza dell'autonoma caduta), assolse l'imputata con la formula che si è sopra riportata.
2. Le parti civili propongono ricorso per cassazione avverso quest'ultima sentenza corredato da due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione dell'art. 154 C.d.S., viene dedotto che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che la manovra di retromarcia, per la sua specifica pericolosità, deve essere effettuata con la massima cautela e padronanza del mezzo. Non assumevano rilievo le condizioni della vittima: la conducente avrebbe dovuto avvistarla ed arrestare la manovra tempestivamente;
ancor più considerando che, trattandosi di strada ad unico senso obbligato al pedone era bastevole accertarsi, prima di compiere l'attraversamento, che alle sue spalle non giungessero veicoli.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotto vizio motivazionale in questa sede rilevabile.
La Corte territoriale non aveva tenuto conto che dalla scheda medica redatta al momento del ricovero constava annotato che il AM era stato investito;
inoltre, la stessa imputata aveva dichiarato di aver sentito un rumore sordo e visto una mano appoggiata al vetro posteriore;
lo stesso pedone, ancor cosciente, raccontò ai medici di essere stato investito.
Andava, di poi, osservato che: il luogo ove era stata riscontrata la chiazza ematica era incompatibile con una caduta per fatto proprio del pedone;
la madre dell'imputata aveva dichiarato di aver sentito qualcosa di metallico sbattere contro il vetro posteriore;
un urto a lentissima velocità ben si conciliava con l'assenza di danni visibili alla carrozzeria;
non poteva assumere rilievo stabilire se la vittima attraversò in un senso o nell'altro; l'asserito stato d'ubriachezza non era stato mai riscontrato;
in assenza d'impatto non si sarebbe avuto rumore di sorta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, che riguarda il solo profilo degli interessi civili, trattandosi di sentenza di assoluzione impugnata dalla sola P.C., merita di essere accolto in relazione ad entrambe le prospettazioni impugnatorie.
3.1. Questa stessa Sezione ha in più occasioni condivisamente affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di avere dietro le spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Cass., Sez. 4, n. 8600 del 2/4/1993; in termini non dissimili, Cass. Sez. 4, n. 14434 del 25/9/1990 e Cass., Sez. 4, n. 12117 del 26/4/1989). Di conseguenza, nel caso in esame, quale che sia stato il senso dell'attraversamento della vittima e quali che siano state le sue condizioni psico- fisiche, non par dubbio che, ove l'automobilista si fosse attenuta alla regola (l'art. 154, cit.) che impone particolare e specifica prudenza e diligenza, ove necessario, facendosi aiutare dalla terza trasportata (la madre), l'evento si sarebbe scongiurato.
3.2. Il ragionamento motivazionale della Corte territoriale, inoltre, appare gravemente incoerente nell'avere valutato a favore dell'imputata significative emergenze probatorie di senso contrario. La madre della AI, che prendeva posto all'interno dell'autovettura quale passeggera, dichiarò di avere sentito il rumore di qualcosa di metallico che sbatteva contro il vetro, che indusse la figlia ad arrestare immediatamente la marcia all'indietro. Inoltre, l'imputata, nell'immediatezza, aveva spontaneamente dichiarato che, intrapresa manovra di retromarcia, aveva percepito un rumore sordo e visto una mano appoggiata sul lunotto posteriore (quella della vittima che stava per cadere al suolo). Sul vetro del lunotto posteriore dell'autovettura, in effetti, era stata poi rilevata una "leggerissima impronta che può essere riconducibile all'arto del AM".
Pur ammesso che la vittima zoppicasse e tenesse andatura incerta, anche a causa dello stato d'ebbrezza alcolica, difficilmente contestabile (egli, infatti, dal reperto neurologico ospedaliero risulta aver rigurgitato abbondante vomito di materiale vinoso), ciò non poteva far venir meno l'obbligo di particolare diligenza e prudenza che grava sull'imputata.
In definitiva, avutosi il contatto (conclusione, questa, alla quale paiono univocamente condurre le risultanze di cui sopra e che, peraltro, la stessa Corte territoriale avrebbe fatto propria con l'adozione della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato), mancando l'adozione delle cautele di cui s'è detto, la condotta del pedone (se del caso derivante dalle sue condizioni psico- fisiche) assume rilievo solo a riguardo della ripartizione percentuale della colpa.
4. S'impone, pertanto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, il quale statuirà anche sul regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013