Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del medesimo per le lesioni subite è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento dello stesso conducente.
Commentario • 1
- 1. Disciplina dell’elemento soggettivo della colpa e la causalità della colpaMarino Giancarlo · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2021
Inquadramento generale L'art. 43 c.p. è rubricato “elemento psicologico del reato”: esso cerca di fornire, nonostante i limiti contenutistici e la diatriba dottrinale sulla sua capacità vincolante, una definizione di delitto colposo. L'art. 43 comma 3° c.p. afferma che il delitto è “colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”. Innanzitutto, tale definizione normativa è sicuramente insoddisfacente poiché concepisce la colpa in negativo, come non volontà dell'evento il quale non si riscontra nemmeno in tutte le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20027 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 16/04/2008
Dott. BRUSCO Carlo GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 839
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35413/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GN AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 2 maggio 2007 dalla Corte di appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. GIUFFRIDA Caterina in sostituzione dell'avv. PLACIDI GI di Roma;
sentito il difensore delle parti civili GI GI, DA FE RI, EM GI e ON GI, avv. SEGANTI Alberto di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna (alla pena di giorni venti di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche) di DI GN AL, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose (art.590 c.p.), commesso, con violazione della disciplina della circolazione stradale, in Roma il 6 marzo 1999, per avere, alla guida della propria autovettura, investito il pedone GI GI che stava attraversando la strada "fuori dalle strisce pedonali". Osservava la Corte:
- che la responsabilità era confermata - come ritenuto dal giudice di primo grado - dal fatto che l'imputato, nonostante l'ora notturna, le avverse condizioni atmosferiche (pioggia battente e scarsa visibilità) e la presenza di un semaforo lampeggiante, fosse "uscito da una curva" a velocità certamente sostenuta (secondo quanto riferito dal testimone DU e desumibile dalla violenza dell'urto e dalle gravi lesioni riportate dalla persona offesa), da lui stesso stimata in quaranta chilometri orari e, in ogni caso, del tutto inadeguata alle anzidette condizioni di tempo e di luogo;
- che, inoltre, lo stesso imputato aveva ammesso, nel corso dell'esame dibattimentale, di avere avvistato il pedone mentre stava attraversando e di avere soltanto "rallentato", là dove un'elementare regola di prudenza, proprio per le condizioni anzidette, gli avrebbe imposto di arrestare la marcia del veicolo.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto delle "importanti" dichiarazioni rese dall'imputato e del "contributo causale" del GI.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in relazione alle doglianze sviluppate nell'atto di appello. In particolare, la Corte avrebbe:
- omesso di valutare se la condotta del pedone non avesse "da sola" determinato l'evento;
- "liquidato" con poche parole la ritenuta "sussistenza dell'elemento soggettivo del reato":
omesso, in ogni caso, di valutare an e quantum del concorso del danneggiato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale.
Sostiene il difensore dell'imputato che l'attraversamento stradale al di fuori delle strisce pedonali era imprevedibile.
L'avvistamento era avvenuto "troppo tardi" per evitare l'investimento. Non poteva, pertanto, essere mosso rimprovero alcuno all'imputato per la condotta di guida tenuta, attesa la "repentinità" dell'azione del GI posta in essere in violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 190 (infrazione rilevata ed al medesimo contestata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è inammissibile, ex art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perché privo del requisito della specificità.
Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5^ 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6^ 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;
Cass. 4^ 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). Nel caso in esame, invece, il motivo si risolve nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di merito, che non avrebbe tenuto conto di dichiarazioni la cui "importanza" è soltanto enunciata, ma non argomentata dal ricorrente.
Le doglianze sono, dunque, sotto questo profilo, prive di contenuti di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha peraltro adeguatamente motivato (v. supra 1) in ordine alla regola cautelare violata ed alla responsabilità dell'imputato.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso il difensore dell'imputato si è lamentato - come si è detto - del fatto che la Corte di merito non si fosse pronunciata sull'effettiva incidenza causale del comportamento del GI e sulla colpa ascrivibile al DI GN. La doglianza è manifestamente infondata.
Su tutti i punti anzidetti la Corte si è pronunciata sia là dove ha addebitato all'imputato di avere tenuto una velocità eccessiva, sia soprattutto dove si è soffermata sulla circostanza dell'avvistamento.
L'avvenuto avvistamento da parte dell'imputato esclude, infatti, che possa essere ritenuto "repentino ed improvviso" l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone.
Si aggiunga che, affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione (cfr. Cass. 4^ 9 novembre 1990, Pascali, RV 186076):
- che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso (e così non è stato nel caso in esame, come sopra si è detto);
- che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza (ed anche questa condizione "negativa" non si è verificata nel caso di specie, avendo l'imputato violato il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 141).
3.3. Il terzo motivo del ricorso è imperniato su censure che attengono alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. La ricostruzione di un incidente (segnatamente la valutazione delle condotte dei protagonisti e l'accertamento delle relative responsabilità) è rimessa al giudice di merito ed è integrata da una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. I giudici, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, hanno ritenuto di attribuire rilievo nel determinismo causale dell'evento alla velocità tenuta dall'imputato al momento dell'incidente.
Il giudizio espresso sul punto attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perché frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida del ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati ed alla loro incidenza sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente giustificazione.
La Corte ha ritenuto, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che la velocità tenuta dall'imputato nella circostanza fosse eccessiva se rapportata alla situazione concreta più volte descritta ed alla circostanza che il DI GN avesse percepito che in quel momento il GI stava attraversando la strada.
Si trattava, a tutta evidenza, di una situazione che esigeva una particolare prudenza, una condotta che potesse assicurare al conducente la possibilità di arrestare prontamente la marcia del veicolo.
Ha, dunque, la Corte territoriale applicato principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
3.4. Va detto per concludere, con riguardo alla prescrizione del reato, che il relativo termine, tenuto conto dei periodi di sospensione ex art. 159 c.p., è maturato il 2 marzo 2008. La sentenza impugnata è stata, peraltro, pronunciata in epoca anteriore (2 maggio 2007).
Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata in questa sede, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente all'enunciazione di motivi generici (il primo), manifestamente infondati (il secondo) e non consentiti (il terzo) cfr. Cass. S.U. 22 novembre 2000, De Luca;
Cass. S.U. 30 giugno 1999, Piepoli.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
L'imputato va altresì condannato al pagamento, in favore delle parti civili costituite GI GI, FE RI DA, GI EM e ON GI, tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 3, comma 1, (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), della somma di Euro 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00). Lo condanna altresì a rifondere alle parti civili le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008