Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20027
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

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Massime1

Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del medesimo per le lesioni subite è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento dello stesso conducente.

Commentario1

  • 1Disciplina dell’elemento soggettivo della colpa e la causalità della colpa
    Marino Giancarlo · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2021

    Inquadramento generale L'art. 43 c.p. è rubricato “elemento psicologico del reato”: esso cerca di fornire, nonostante i limiti contenutistici e la diatriba dottrinale sulla sua capacità vincolante, una definizione di delitto colposo. L'art. 43 comma 3° c.p. afferma che il delitto è “colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”. Innanzitutto, tale definizione normativa è sicuramente insoddisfacente poiché concepisce la colpa in negativo, come non volontà dell'evento il quale non si riscontra nemmeno in tutte le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20027
Data del deposito : 16 aprile 2008

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