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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11312/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Caterina Arcani Giudice all'esito della camera di consiglio del 7.11.2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 11312/24, promosso da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 CUI con il patrocinio dell'Avv. Roberto Leone del Foro di Brescia RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “ … In via incidentale e cautelare: ordinare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e dei provvedimenti consequenziali, con il rilascio di un permesso provvisorio munito di codice fiscale;
in via principale: accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza….. Con vittoria di competenze e spese di lite.….”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 2 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 24.06.2024, notificatogli il 11.7.2024. 1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 15.01.2024, secondo la quale “…RILEVATO quanto rappresentato dalla predetta nota della Questura di Bologna, in particolare quanto segue: L'istante risulta immune da precedenti penali;
L'istante ha dichiarato di aver fatto ingresso in area Schengen in data 24/03/2021; il primo riscontro oggettivo della sua permanenza in ltalia risale al 23/11/2022, quando partecipava ad una formazione professionale, alla quale seguiva un ulteriore evento formativo in data 06/03/2023; l'istanza de qua è la prima richiesta volta a regolarizzare la posizione sul territorio italiano;
Risulta domiciliato a Zola Predasa (BO), ospite di un connazionale: Non vi sono altri elementi che possano acclarare l'effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano del richiedente;
Dagli accertamenti esperiti tramite interrogazione delle banche dati SILER e INPS, è emerso che: la dichiarazione di impegno all'assunzione redatta in data 09/03/2023 dalla ditta si è concretizzata con un contratto di lavoro a tempo determinato e Parte_2 a tempo parziale con 20 ore settimanali, dal 24/10/2023 al 31/12/2023, con la mansione di "addetto alle pulizie negli stabili"; …….. RITENUTO che non ricorrono le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 che stabiliscono di divieto di espulsione e respingimento con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale nelle ipotesi in cui esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento esponga la persona al rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti ovvero qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998 ……. ….. RILEVATO, in primo luogo, che il primo riscontro oggettivo della presenza in Italia del richiedente risale al 23/11/2022 e, di conseguenza, l'istante risulta aver soggiornato sul territorio per poco più di un anno. Occorre evidenziare che la durata del soggiorno costituisce, come sopra ricordato, un parametro fondamentale per la valutazione dell'esistenza sul territorio nazionale di una consolidata vita privata e familiare e nel caso di specie la brevità del soggiorno appare incompatibile con una compiuta integrazione sociale in Italia …. CONSIDERATO che, per quanto attiene alla vita familiare, il richiedente non possiede in Italia alcun legame significativo;
RITENUTO che
, per quanto attiene alla vita privata, il mero svolgimento di attività lavorativa, peraltro avviata solamente di recente, non sia di per sé sufficiente ad attestare una situazione di compiuto radicamento;
il richiedente non ha fornito ulteriori elementi utili ad attestare una situazione di reale integrazione nel tessuto sociale italiano, non ha documentato l'asserito livello di conoscenza della lingua italiana e, in merito alla situazione abitativa, risulta ospitato da un connazionale senza che sia stato chiarito a quale titolo;
RITENUTO che
, dall'analisi degli clementi utili a tal fine addotti ed acquisiti non ricorrono neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1, dell'art, 19 D.lgs, n. 286/1998 cosi contornate, in quanto nel caso di specie
- tenuto conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell'Uomo con riferimento all'art. 8 CEDU e dalla giurisprudenza nazionale delineata dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza della I Sez. Civile n. 4455 del 23 febbraio 2018 - non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto del richiedente al rispetto della propria vita privata e familiare, non essendo emersi dall'istruttoria clementi attestanti la presenza di effettivi e stabili legami familiari e/o sociali ovvero un effettivo inserimento sociale conseguente a un soggiorno in Italia di lunga durata i quali, a confronto con la situazione familiare, sociale o culturale che troverebbe nel Paese di origine, siano tali da rendere l'allontanamento dal territorio nazionale un atto gravemente lesivo di un avvenuto radicamento o del diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale …….”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la presenza sul territorio nazionale del fratello con il quale convive. L'istante ha dedotto, infine, di essere partito dal proprio paese d'origine quattro anni or sono, senza farvi più ritorno.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1 Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 30.7.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: ADR: io lavoro 4 ore al giorno dal martedì al sabato in un barber-shop a Bazzano;
il mio capo è marocchino;
prendo come paga 500,00-600,00 euro al mese circa. Il contratto è a tempo indeterminato e faccio solo questo lavoro;
nel 2024 ho fatto due lavori oltre questo anche in un altro parrucchiere a Vignola. ADR: sto bene in salute. ADR: sono arrivato in Italia nel 2021, qui viveva e vive mio fratello abita a Vignola con sua moglie che è italiana, ricordo il suo nome Persona_1
. Mio fratello ha un permesso per motivi familiari. Si sono sposati in Italia quasi due anni fa. Per_2 La casa è in affitto, paga , io non pago nulla. Mio fratello fa il parrucchiere come me, lui in un Per_2 negozio a Vignola ed io in uno a Bazzano. ADR: io vivo a casa di mio fratello da un anno, siamo in tre, io lui e la moglie, non hanno figli. Prima avevo ospitalità da un amico. ADR: ho fatto un corso di formazione per la ditta ProntoImpianti. ADR: i miei genitori vivono in un piccolo paese della Tunisia, si chiama ci vivono anche due mie sorelle non sposate. I miei genitori sono Persona_3 vecchi, non lavorano. Io ogni tanto mando soldi a casa, anche mio fratello manda soldi a mia madre, non ogni mese ma quando possiamo mandiamo qualche centinaia di euro. ADR: non ho avuto problemi con la giustizia;
ricordo che quando sono arrivato in Italia sono stato fermato perché dovevo mostrare i miei documenti. ADR: ho detto tutto, grazie….”.
.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale e rimessi gli atti al giudice delegante.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo richiesto, CP_2 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta da copia della ricevuta di presentazione in data 17.10.2022 dell'istanza di protezione speciale e contestuale indicazione dell'appuntamento presso la Questura di Bologna per il 14.3.23.: v. doc. 6 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_4 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_5 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei quattro anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato allegato da parte resistente;
v. casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del ricorrente, entrambi negativi, allegati con nota del 3.1.2025) abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento di un regolare lavoro a tempo parziale ed indeterminato come barbiere-parrucchiere presso il negozio del sig. a Bazzano (Bologna), riuscendo, Persona_6 altresì, a percepire discreti guadagni, come da estratto previdenziale INPS aggiornato, dalle copie delle buste-paga allegate in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola e a tempo indeterminato. Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è conduttore il fratello, come da dichiarazione di ospitalità in atti (v. doc. 3 ricorso). L'inserimento è, inoltre, provato dalla conoscenza della lingua italiana che il ricorrente, sia pur privo di idonea attestazione, ha dimostrato di conoscere in maniera discreta, come evincibile dal verbale della sua audizione in sede giudiziale. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna il 7.11.25 Il Presidente est. Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Caterina Arcani Giudice all'esito della camera di consiglio del 7.11.2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 11312/24, promosso da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 CUI con il patrocinio dell'Avv. Roberto Leone del Foro di Brescia RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “ … In via incidentale e cautelare: ordinare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e dei provvedimenti consequenziali, con il rilascio di un permesso provvisorio munito di codice fiscale;
in via principale: accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza….. Con vittoria di competenze e spese di lite.….”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 2 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 24.06.2024, notificatogli il 11.7.2024. 1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 15.01.2024, secondo la quale “…RILEVATO quanto rappresentato dalla predetta nota della Questura di Bologna, in particolare quanto segue: L'istante risulta immune da precedenti penali;
L'istante ha dichiarato di aver fatto ingresso in area Schengen in data 24/03/2021; il primo riscontro oggettivo della sua permanenza in ltalia risale al 23/11/2022, quando partecipava ad una formazione professionale, alla quale seguiva un ulteriore evento formativo in data 06/03/2023; l'istanza de qua è la prima richiesta volta a regolarizzare la posizione sul territorio italiano;
Risulta domiciliato a Zola Predasa (BO), ospite di un connazionale: Non vi sono altri elementi che possano acclarare l'effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano del richiedente;
Dagli accertamenti esperiti tramite interrogazione delle banche dati SILER e INPS, è emerso che: la dichiarazione di impegno all'assunzione redatta in data 09/03/2023 dalla ditta si è concretizzata con un contratto di lavoro a tempo determinato e Parte_2 a tempo parziale con 20 ore settimanali, dal 24/10/2023 al 31/12/2023, con la mansione di "addetto alle pulizie negli stabili"; …….. RITENUTO che non ricorrono le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 che stabiliscono di divieto di espulsione e respingimento con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale nelle ipotesi in cui esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento esponga la persona al rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti ovvero qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998 ……. ….. RILEVATO, in primo luogo, che il primo riscontro oggettivo della presenza in Italia del richiedente risale al 23/11/2022 e, di conseguenza, l'istante risulta aver soggiornato sul territorio per poco più di un anno. Occorre evidenziare che la durata del soggiorno costituisce, come sopra ricordato, un parametro fondamentale per la valutazione dell'esistenza sul territorio nazionale di una consolidata vita privata e familiare e nel caso di specie la brevità del soggiorno appare incompatibile con una compiuta integrazione sociale in Italia …. CONSIDERATO che, per quanto attiene alla vita familiare, il richiedente non possiede in Italia alcun legame significativo;
RITENUTO che
, per quanto attiene alla vita privata, il mero svolgimento di attività lavorativa, peraltro avviata solamente di recente, non sia di per sé sufficiente ad attestare una situazione di compiuto radicamento;
il richiedente non ha fornito ulteriori elementi utili ad attestare una situazione di reale integrazione nel tessuto sociale italiano, non ha documentato l'asserito livello di conoscenza della lingua italiana e, in merito alla situazione abitativa, risulta ospitato da un connazionale senza che sia stato chiarito a quale titolo;
RITENUTO che
, dall'analisi degli clementi utili a tal fine addotti ed acquisiti non ricorrono neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1, dell'art, 19 D.lgs, n. 286/1998 cosi contornate, in quanto nel caso di specie
- tenuto conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell'Uomo con riferimento all'art. 8 CEDU e dalla giurisprudenza nazionale delineata dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza della I Sez. Civile n. 4455 del 23 febbraio 2018 - non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto del richiedente al rispetto della propria vita privata e familiare, non essendo emersi dall'istruttoria clementi attestanti la presenza di effettivi e stabili legami familiari e/o sociali ovvero un effettivo inserimento sociale conseguente a un soggiorno in Italia di lunga durata i quali, a confronto con la situazione familiare, sociale o culturale che troverebbe nel Paese di origine, siano tali da rendere l'allontanamento dal territorio nazionale un atto gravemente lesivo di un avvenuto radicamento o del diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale …….”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la presenza sul territorio nazionale del fratello con il quale convive. L'istante ha dedotto, infine, di essere partito dal proprio paese d'origine quattro anni or sono, senza farvi più ritorno.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1 Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 30.7.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: ADR: io lavoro 4 ore al giorno dal martedì al sabato in un barber-shop a Bazzano;
il mio capo è marocchino;
prendo come paga 500,00-600,00 euro al mese circa. Il contratto è a tempo indeterminato e faccio solo questo lavoro;
nel 2024 ho fatto due lavori oltre questo anche in un altro parrucchiere a Vignola. ADR: sto bene in salute. ADR: sono arrivato in Italia nel 2021, qui viveva e vive mio fratello abita a Vignola con sua moglie che è italiana, ricordo il suo nome Persona_1
. Mio fratello ha un permesso per motivi familiari. Si sono sposati in Italia quasi due anni fa. Per_2 La casa è in affitto, paga , io non pago nulla. Mio fratello fa il parrucchiere come me, lui in un Per_2 negozio a Vignola ed io in uno a Bazzano. ADR: io vivo a casa di mio fratello da un anno, siamo in tre, io lui e la moglie, non hanno figli. Prima avevo ospitalità da un amico. ADR: ho fatto un corso di formazione per la ditta ProntoImpianti. ADR: i miei genitori vivono in un piccolo paese della Tunisia, si chiama ci vivono anche due mie sorelle non sposate. I miei genitori sono Persona_3 vecchi, non lavorano. Io ogni tanto mando soldi a casa, anche mio fratello manda soldi a mia madre, non ogni mese ma quando possiamo mandiamo qualche centinaia di euro. ADR: non ho avuto problemi con la giustizia;
ricordo che quando sono arrivato in Italia sono stato fermato perché dovevo mostrare i miei documenti. ADR: ho detto tutto, grazie….”.
.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale e rimessi gli atti al giudice delegante.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo richiesto, CP_2 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta da copia della ricevuta di presentazione in data 17.10.2022 dell'istanza di protezione speciale e contestuale indicazione dell'appuntamento presso la Questura di Bologna per il 14.3.23.: v. doc. 6 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_4 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_5 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei quattro anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato allegato da parte resistente;
v. casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del ricorrente, entrambi negativi, allegati con nota del 3.1.2025) abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento di un regolare lavoro a tempo parziale ed indeterminato come barbiere-parrucchiere presso il negozio del sig. a Bazzano (Bologna), riuscendo, Persona_6 altresì, a percepire discreti guadagni, come da estratto previdenziale INPS aggiornato, dalle copie delle buste-paga allegate in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola e a tempo indeterminato. Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è conduttore il fratello, come da dichiarazione di ospitalità in atti (v. doc. 3 ricorso). L'inserimento è, inoltre, provato dalla conoscenza della lingua italiana che il ricorrente, sia pur privo di idonea attestazione, ha dimostrato di conoscere in maniera discreta, come evincibile dal verbale della sua audizione in sede giudiziale. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna il 7.11.25 Il Presidente est. Dott. Luca Minniti