Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, sono utilizzabili le intercettazioni "ambientali" riportate nell'ordinanza coercitiva, anche se successivamente non utilizzate in dibattimento in quanto non sottoposte a perizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2016, n. 33683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33683 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
33 68 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI Presidente - D.1164/2016 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - - Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE n. 13970/2016 Dott. VINCENZO PEZZELLA -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso promosso da: LO TU NN n. 03/09/1954 avverso l'ordinanza n. 36/2014 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI del 22/01/2015 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. se Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di LO TU NN, con riferimento al procedimento penale che lo aveva visto imputato per i delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 12 quinquies I. 306/92, reati per i quali subiva un periodo di custodia cautelare in carcere (annullato il titolo solo per il reato di cui all'art. 12 quinquies I. 306/92) e dai quali veniva poi assolto dal Tribunale di Nola con sentenza irrevocabile. Quel giudice ha ritenuto la sussistenza di un comportamento del LO TU ostativo all'insorgenza del diritto azionato, sulla scorta di circostanze emerse nel giudizio di merito e confermate nella loro storicità nella sentenza assolutoria, segnatamente concernenti i colloqui avuti in carcere dal LO TU con il parente e capoclan AL CUONO, valutando sotto il profilo del comportamento prcessuale dell'interessato, anche la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, così avendo rinunciato a fornire quei chiarimenti che avrebbero potuto alleggerire il quadro indiziario a suo carico.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, LO TU NN, formulando un motivo unico, articolato in tre punti: sotto un primo profilo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione del comportamento del LO TU come ostativo all'insoregnza del diritto azionato, dedotto da una ambientale rimasta senza riscontri, rilevando che il LO TU, allorché andò ai colloqui, non poteva ancora conoscere il contesto e la portata dei contenuti ascoltati, difettando in ogni caso nel suo comportamento il requisito oggettivo della violazione di una regola di diligenza e quello soggettivo della prevedibilità dell'evento; sotto altro profilo, la parte ha rilevato l'erronea utilizzazione di un elemento probatorio espunto dal giudizo (intercettazione non trascritta, ritenuta dal giudice dell'assoluzione non indispensabile, in quanto, anche se il LO TU avesse portato a termine gli incarichi dati dal capoclan, ciò non sarebbe stato dimostrativo di una partecipazione all'associazione mafiosa), contestando la distinzione tra inutilizzabilità fisiologica e patologica del mezzo di prova, atteso che trattasi di nozione unitaria;
infine, ha contesato l'erronea valutazione del silenzio serbato dall'indagato, espressione di un insindacabile diritto di costui, rilevando che il silenzio è cosa ben diversa dalla sottrazione di informazioni. де 2 3. Con memoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria, depositata il 09/06/2016, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero convenuto ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il LO TU, nella vicenda sottostante alla sua carcerazione, avesse tenuto un comportamento quantomeno gravemente colposo, consistito nell'essersi recato a colloquio con il parente capoclan, ricevendo da costui alcuni ordini e incarichi, concernenti affari della cosca e facendosi anche latore di alcune lamentele di affiliati, sempre relative ad interessi economici e militari del clan, dimostrando di conoscere le dinamiche e gli affari del sodalizio, di interessarsene personalmente e direttamente, fornendo pure consigli strategici al detenuto che si rammaricava addirittura di non aver posto il suo interlocutore (odierno ricorrente) al comando del sodalizio in attesa della sua scarcerazione, accettando consapevolmente ed assicurando l'esecuzione, di ben due ordini relativi ad atti delittuosi di natura intimidatoria. In ciò il giudice della riparazione ha ravvisato un omportamento extraprocessuale dell'interessato macroscopicamente imprudente, consistito proprio nell'assunzione di quei compiti, che ha contribuito a determinare la falsa apparenza della sua intraneità al sodalizio. Quanto alla circostanza che l'ambientale del 10/03/2008, pur legittimamente intercettata, non fosse stata però trascritta, la Corte territoriale ha ritenuto la piena utilizzabilità del suo contenuto in sede di riparazione, al fine di ritenere non solo che il LO TU ricevette gli ordini, ma che se ne fece pure latore ai destinatari. A ciò la Corte d'appello ha aggiunto il silenzio serbato dal LO TU in sede di interrogatorio, scelta legittima, con la quale però egli avrebbe sottratto informazioni rilevanti (quali la parentela con il detenuto, il non avere portato all'esterno le istruzioni) che avrebbero consentito al GIP di acquisire la versione dei fatti che aveva poi condotto alla sua assoluzione.
3. Con il ricorso, la parte si è limitata a censurare il ragionamento svolto dalla Corte del merito, di fatto confondendo il piano della де 3 valutazione della penale responsabilità con quello della colpa grave che connota il comportamento dell'interessato ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Gli elementi valorizzati ai fini del rigetto sono sostanzialmente riconducibili alla manifestata contiguità dell'interessato con gli ambienti criminali investigati, tradottasi nei comportamenti sopra descritti, oltre al suo silenzio. Orbene, quanto a quest'ultimo, la valorizzazione fattane dal giudice della riparazione è sorretta da un ragionamento del tutto logico, non contraddittorio e coerente con i dati fattuali, non smentiti nella loro storicità e con la giurisprudenza di questa sezione che ha più volte affermato che il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può prendere in esame il comportamento silenzioso О mendace pur legittimamente tenuto dall'interessato nel procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela (Sez. 4 n. 40291 del 10/06/2008, Rv.242755). Non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ai fini d'interesse, ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa [Sez. 4 n. 7296 del 17/11/2011 Cc. (dep. 23/02/2012), Rv. 251928], assumedo il silenzio rilievo se l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare [Sez. 3 n. 29967 del 02/04/2014, Rv. 259941; Şez. 4 n. 4159 del 09/12/2008 Cc. (dep. 28/01/2009), Rv. 242760; n. 46423 del 23/10/2015, Rv. 265287]. Altrettanto correttamente è stato valutato il comportamento tenuto dal LO TU nel corso delle indagini esitate nel titolo cautelare, idoneo a configurare quella condizione di connivenza e contiguità che, pur penalmente insufficienti a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, purtuttavia costituisce condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano [sul punto, cfr. Sez. 4 n. 8914 del 18712/2014 Cc. (dep. 27/02/2015), Rv. 262436; 45418 del 25/1172010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898]. Altrettanto manifestamente infondata è la censura con cui si è contestata la valutazione del contenuto di una ambientale che non ha costituito oggetto della se 4 perizia trascrittiva. Sul punto, la motivazione della Corte territoriale è del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, anche all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite Racco del 2009 (che, nel comporre un contrasto giurisprudenziale in materia, ha definitivamente statuito che : l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione). Questa Sezione, infatti, proprio in un caso sovrapponibile a quello all'esame, ha affermato che, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del dolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, sono utilizzabili le intercettazioni "ambientali" riportate nell'ordinanza coercitiva, ma successivamente non utilizzate in dibattimento, non essendo state sottoposte a perizia (cfr. Sez. 4 n. 35003 del 04/06/2008, Rv.241897) e tale principio è stato ribadito anche successivamente alle Sezioni Unite Racco del 2009, essendosi riconosciuta la rilevanza, ai fini dello scrutinio sulla sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 314 I co. ult. parte cod. proc. pen., della distinzione tra la inutilizzabilità fisiologica e patologica degli elementi di prova (Sez. 4 n. 49771 del 17/10/2013, Rv. 257651; n. 11428 del 21/02/2012, Rv. 252735).
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma nonchè alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente liquidate in complessivi euro 1000,00. Deciso in Roma il 28 giugno 2016. Il Presidente Il Consigliere est. E N LuisaBianchi Gabriella Cappello * O I C Gobello@ppelle The A S CORTE GUPREMA DI CASSAZIONE WV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 5