Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nei reati contestati in concorso, la condotta di chi, pur consapevole dell'attività criminale altrui, abbia nondimeno tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità ad essa, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo.
Commentari • 7
- 1. Silenzio dell'indagato non esclude indennizzo per ingiusta detenzione (Cass. 8616/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2022
- 2. Riparazione per ingiusta detenzione: Quando le "frequentazioni ambigue" sono ostative?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 aprile 2022
La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
Leggi di più… - 3. Diritto al silenzio non osta all'indennizzo da ingiusta detenzione (Cass. 8616/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2022
- 4. Il silenzio dell’imputato nell’interrogatorio non è ostativo alla riparazione per ingiusta detenzioneAlberto Sagna · https://www.filodiritto.com/ · 9 gennaio 2022
- 5. Ingiusta detenzione e domanda di riparazioneRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2008, n. 37528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37528 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 24/06/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 1440
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 10261/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI SE, N. IL 04/09/1949;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 18/10/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
lette/sentite le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza depositata il 3 dicembre 2005 la Corte d'appello di Palermo rigettava la domanda di riparazione proposta da GR PP in relazione alla detenzione dallo stesso sofferta dall'11 giugno 1996 al 28 aprile 1997 in quanto indagato di concorso esterno in associazione mafiosa nonché del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, imputazioni dalle quali era stato assolto in sede di rinvio dalla Cassazione con formula piena.
In motivazione osservava il giudicante che le conversazioni dell'istante, dimostrative della sua vicinanza a esponenti di spicco della cosca mafiosa di Castelvetrano e segnatamente del latitante EO SS NA;
i quotidiani contatti intrattenuti con ME PP, titolare di Sicilristoro, anch'egli rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; le pressioni esercitate su un dipendente, affinché accettasse di figurare intestatario di un'utenza cellulare utilizzata da GU PO, asseritamente per coltivare una relazione adulterina, in realtà per tenere i contatti con il cognato SS NA EO;
la non episodica trasmissione di pizzini destinati a questi;
la frequente assunzione di soggetti legati a esponenti di spicco di Cosa Nostra;
l'acquisto all'asta giudiziaria, su indicazione del predetto SS D. M., di supermercati già appartenuti a tale Paziente Gaetano, condannato per associazione mafiosa, al fine di farli tornare nella disponibilità degli originari gestori;
le frequentazioni con noti boss, non giustificati da vincoli di solidarietà familiare o da rapporti di lavoro o di tipo commerciale, fatta eccezione per il ME PP, costituivano condotte ostative all'attribuzione del beneficio, in quanto apparentemente sintomatiche del coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminoso e segnatamente di un ruolo di "fiancheggiatore" della famiglia di Castelvetrano da lui svolto. Evidenziava anche il decidente come non a caso il giudice di merito, ritenuto non provato che i messaggi alla cui trasmissione aveva partecipato il GR G., avessero attinenza con attività criminosa, aveva affermato che al più tale condotta era qualificabile come favoreggiamento, reato comunque estinto per prescrizione.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, GR PP, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione di legge, e segnatamente dell'art. 314 c.p.p., nonché genericità della motivazione, per avere il giudice di merito rivalutato l'intera vicenda, quasi si fosse trattato di un nuovo grado di giudizio, e per avere inoltre omesso di individuare gli elementi di colpa o di dolo ravvisabili nella condotta dell'istante, con conseguente vizio di aspecificità delle pretese cause ostative;
- violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il decidente considerato gravemente colposa una condotta idonea, in realtà, a dar luogo a semplici sospetti e per avere addirittura errato nella individuazione delle fattispecie criminose poste a base della ordinanza custodiale: segnatamente il giudice di merito non avrebbe considerato che il provvedimento restrittivo venne emesso per il solo reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre quello di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, fu oggetto di contestazione effettuata dal P.M. ex art. 517 c.p.p., quando l'imputato era già a piede libero e senza che a suo carico venisse adottata alcuna nuova misura. Nessun rilievo potrebbe quindi essere dato ai fatti oggetto di tali imputazioni, come il ruolo avuto dall'istante nei successivi trasferimenti dei supermercati alcamesi, trattandosi di vicende che il GIP non aveva affatto preso in esame. E tanto a prescindere dalla considerazione che la sentenza assolutoria aveva negato l'esistenza di qualsivoglia traccia "di una possibile compartecipazione di Cosa Nostra all'affare".
Evidenzia anche l'impugnante, quanto alla conversazione intercettata all'interno di un bar il 27 giugno 1995, da un lato, che essa non era stata dal GIP presa in alcuna considerazione, e non aveva quindi potuto svolgere alcun ruolo sinergico nell'emanazione dell'ordinanza di carcerazione;
dall'altro, che il suo contenuto era assolutamente neutro, di guisa che solo per via di congetture era possibile inferire da essa "consapevolezze e conoscenze allarmanti". Nè rispondeva al vero, in ordine ai rapporti intrattenuti dal GR G. con ME PP, che questi fosse già stato rinviato a giudizio ex art. 416 bis c.p.p., vero essendo invece che tale reato gli era stato contestato con la medesima ordinanza custodiate che aveva attinto il GR G.. In ogni caso il provvedimento impugnato avrebbe omesso di esplicitare perché la frequentazione del ME PP, soggetto all'epoca incensurato che, nello svolgimento della propria attività commerciale, si riforniva dall'istante, concretava un comportamento gravemente imprudente. Denuncia anche l'esponente che l'asserita imposizione al CA di figurare come intestatario di un'utenza cellulare utilizzata da DA PO era stata in maniera fuorviante collegata all'uso che questi ne avrebbe fatto per comunicare con il super latitante SS NA EO, laddove, da un lato, nel provvedimento restrittivo alla imposizione era stata annessa attitudine dimostrativa meramente indiziaria del "carattere mafioso del GR G."; dall'altro, era certo che l'utenza era servita all'utilizzatore esclusivamente per intrattenere una relazione adulterina.
Lacunoso sarebbe poi il provvedimento impugnato nella parte in cui ha qualificato come gravemente imprudenti le asserite assunzioni di soggetti legati a esponenti di spicco di Cosa Nostra, indicandole in maniera affatto generica e omettendo di rispondere alle articolate argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio in ordine al solo rapporto di lavoro preso in esame dal giudice della cautela, quello con tale Lisciandra.
Sostiene infine il ricorrente che non poteva il decidente utilizzare, ai fini della reiezione della domanda dell'istante, ne' la pretesa, non episodica trasmissione di bigliettini destinati a SS NA EO, trattandosi di fatto che il giudice penale aveva ritenuto sfornito di prova, e i pretesi, frequenti incontri con soggetti asseritamente malavitosi, tra i quali, segnatamente, tale LU e tale ON PP, il primo assolto da ogni imputazione, il secondo non menzionato nell'ordinanza custodiale.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio, ha del pari insistito perché l'impugnazione venga dichiarata inammissibile o rigettata.
2.1 Le censure sono destituite di ogni fondamento.
Merita anzitutto evidenziare che, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detersione, l'assenza di un giudizio di appello non toglie che, in sede di legittimità, il provvedimento sia insindacabile in presenza di una motivazione completa e adeguata, applicandosi anche in subiecta materia il parametro della sola valutazione della tenuta, sul piano logico e giuridico, del tessuto argomentativo posto a sostegno della scelta adottata in dispositivo (confr. Cass. pen., sez. 4^, 20 maggio 2004, n. 32193). Quanto poi alle regole di giudizio che presidiano la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del beneficio, va ricordato, da un lato, che il decidente, pur dovendo necessariamente operare sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione penale, non deve stabilire se determinati comportamenti costituiscano o meno reato, ma se essi si siano posti come fattori condizionanti (anche nel concorso dell'altrui errore) della disposta detenzione, per la loro idoneità, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria (confr. Cass. pen., sez. 4^, 1 ottobre 2002, n. 12261); dall'altro, che la "colpa grave" di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa all'insorgere del diritto, connota la condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. In tale prospettiva è stata segnatamente evidenziata la necessità di apprezzare in termini di imperdonabile leggerezza, nei reati contestati in concorso, il comportamento di chi, pur consapevole dell'attività criminale altrui, abbia nondimeno tenuto atteggiamenti idonei a essere percepiti come indicativi di una sua contiguità ad essa (confr. Cass. pen., 4^, 7 aprile 2005, n. 22629).
2.2 Venendo al caso di specie, osserva il collegio che non sussiste anzitutto il vizio di violazione di legge, denunciato sotto il profilo che il giudice di merito avrebbe impropriamente rivisitato il materiale probatorio già esaminato dal giudice della cognizione penale, quasi dovesse celebrare un ulteriore grado di quel giudizio. La critica, che peraltro contrasta con i rilievi svolti dall'impugnante negli altri motivi, per quanto subito si vedrà, non ha fondamento perché il giudice a quo si è correttamente mosso nell'ottica della verifica dell'insussistenza di comportamenti, qualificabili in termini di imperdonabile leggerezza, oggettivamente idonei a trarre in inganno l'autorità giudiziaria in ordine alla partecipazione dell'istante al sodalizio criminoso. Quanto poi alle altre censure formulate dall'impugnante, rileva il collegio che non colgono nel segno quelle volte a evidenziare l'estraneità al provvedimento custodiale di condotte valorizzate invece dal decidente in chiave ostativa all'attribuzione del beneficio, essendo tali critiche viziate da uno schematismo metodologico che questa Corte ha già avuto occasione di stigmatizzare.
È stato infatti confutato l'assunto di una rigida circoscrizione dell'apprezzamento demandato al giudice della riparazione ai soli comportamenti menzionati nel provvedimento restrittivo: si è in proposito rilevato che ben possono determinati atteggiamenti di indubbio collateralismo ad ambienti criminosi essere stati valutati come rafforzativi di un compendio indiziante basato su fatti sostanzialmente omogenei, senza emergere in maniera esplicita nel provvedimento restrittivo. In tale ottica è stato in particolare evidenziato che il giudice della riparazione non è giudice dell'ordinanza custodiale, ma giudice del comportamento dell'indagato determinativo di questa, di guisa che, ferma l'irrilevanza di condotte diverse ed eterogenee rispetto a quelle integranti la piattaforma probatoria presa in considerazione nel provvedimento restrittivo, si è escluso che possa essere considerata tout court incongrua o fuorviante la valorizzazione di comportamenti contigui a quelli ivi espressamente menzionati e sicuramente noti al giudice della cautela, ancorché non evidenziati nella sintesi argomentativa della motivazione della misura (confr. Cass. pen. 4^, Camera di consiglio dell'8 aprile 2008, Gabriele).
Venendo al caso di specie, il collegio, in applicazione dei criteri innanzi enunciati, non ritiene affatto illegittima la valutazione di comportamenti, come il singolare attivismo dell'istante al fine di manipolare gli esiti di aste giudiziarie, ripescati dal giudice della riparazione, nel senso e nei limiti innanzi precisati, soprattutto quando, come nella fattispecie, essi si inseriscano in una rete di relazioni innegabilmente e oggettivamente pericolose che ogni persona accorta fa bene ad evitare.
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono poi sia per gli allarmanti livelli di conoscenza dei moduli comportamentali propri di esponenti di spicco del sodalizio criminoso, emergenti dalla conversazione con il ME PP, intercettata all'interno di un bar il 27 giugno 1995, sia per la non episodica assunzione, da parte del GR G., di soggetti legati a clan malavitosi. Infine ritiene il collegio che la qualificazione in termini di colpa grave della richiesta a un dipendente di figurare come intestatario di un'utenza telefonica utilizzata dal cognato di un noto latitante, ancorché al dichiarato fine di consentirgli l'intrattenimento di una relazione adulterina, e le reiterate frequentazioni di boss di notevole caratura criminale, non solo non sia affatto illogica o incongrua, ma che correttamente la valutazione di tali condotte abbia svolto un ruolo dirimente nel diniego del beneficio. In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Si ritiene invece opportuno compensare per intero le spese tra le parti relative a questo grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Compensa per intero le spese tra le parti relative a questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Penale, il 24 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008