Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
Nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, che presenta chiare connotazioni civilistiche, non operano automaticamente i divieti di utilizzabilità probatori previsti dal codice di procedura penale per la fase predibattimentale, salvo che si tratti di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ed a condizione che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini e da impiegare nel procedimento riparatorio non siano stati smentiti dalle acquisizioni dibattimentali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2012, n. 11428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11428 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/02/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 347
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 23961/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IE N. IL 20/06/1955 ricorrente;
contro
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE resistente;
avverso l'ordinanza n. 329/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NO EL, a mezzo dei proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli,con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il delitto di associazione per delinquere, dal quale veniva assolto con la formula perché il fatto non sussiste, e quelli di ricettazione e falso, dai quali veniva assolto per non aver commesso il fatto.
La Corte territoriale ha affermato il principio che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave ostativi alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente fisiologica. Alla luce di tale principio, premesso che nel caso di specie l'assoluzione fu pronunciata per l'inutilizzabilità in dibattimento nei confronti dell'imputato delle dichiarazioni accusatone rese nei suoi confronti da un coimputato, il quale per libera scelta si era sottratto al contraddittorio, il giudice della riparazione ha ritenuto che detta inutilizzabilità non conseguisse nella concreta fattispecie a vizi patologici che la inficiassero sin dall'origine, tenuto conto che le dichiarazioni non erano state smentite all'esito del dibattimento da elementi probatori di segno contrario. Il ricorrente, con un unico motivo, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 c.p.p., censurando l'interpretazione data dal giudice della riparazione alle dichiarazioni rese dal coimputato, che si sostengono essere affette da inutilizzabilità patologica, in quanto la sentenza di assoluzione aveva fatto riferimento al fatto che le dichiarazioni erano state rese solo informalmente e, pertanto, erano utili solo ai fini della prosecuzione delle indagini. Si sostiene, inoltre, la violazione dell'art. 350 c.p.p., commi 5 e 7, secondo cui le informazioni assunte sul luogo e nella immediatezza del fatto non possono essere utilizzate in dibattimento e sono pertanto utili solo ai fini delle indagini. Si sostiene, infine, che il giudice aveva emesso la misura cautelare nonostante che, in conseguenza del fermo l'imputato avesse reso al giudice della convalida dichiarazioni immediatamente chiarificatrici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come già osservato da questa Corte (v. da ultimo, Sezione 4, 10 dicembre 2008, Zappella, rv.242746), il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni dei tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Inoltre, quanto alla utilizzabilità del materiale probatorio, va osservato che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nei suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale, e tra di essi, il divieto di utilizzo degli atti delle indagini, ben potendo invece trovare ingresso nell'alveo di una causa con impronta civilistica, quali fonti di prova inquadrabili nella categoria delineata dall'art.2712 c.c.. Tale possibilità però incontra due limiti:
- il primo è costituito dalla inutilizzabilità patologica di atti probatori assunti in violazione di espressi divieti di legge (art.291 c.p.p.), come ad esempio intercettazioni captate illegalmente
(art. 271 c.p.p.: sul punto cfr. Cass. Sez. Un. 1153/09, Racco);
- il secondo è costituito dalla verifica che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini e da utilizzare nel procedimento riparatorio, non siano smentiti (non semplicemente non confermati) inequivocabilmente da acquisizioni dei processo dibattimentale. In tal caso, infatti, la verità acclarata nel pieno contraddittorio tra le parti deve avere la prevalenza sulle acquisizioni probatorie captate nella fase inquisitoria.
Ciò premesso, è determinante stabilire se nel caso in esame la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un suo probabile coinvolgimento nei reati allo stesso contestati.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che le dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato, pur essendo inutilizzabili ai fini del giudizio di responsabilità, in quanto non confermate in dibattimento, non erano state smentite dalle acquisizioni dibattimentali ed avevano anzi trovato conferma nel ritrovamento dei materiale compromettente in casa dell'istante. La Corte territoriale, con motivazione logica, ha spiegato che le condotte ascritte ai Nocerino, pur non costituendo illecito penale, sono state idonee a determinare l'applicazione della misura cautelare ed a mantenerla.
Sul punto, con particolare riferimento all'applicazione della misura cautelare, il giudice della riparazione ha valorizzato possesso da parte dell'istante di materiale (macchina da scrivere, punzonatrice ed assegni) sicuramente idoneo al compimento di reati ipotizzati e fondate l'apparente responsabilità dell'istante, integrante gli estremi della causa ostativa al riconoscimento del diritto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte.
Non meritano, pertanto, accoglimento le censure a fronte di un provvedimento che ha motivato sulla configurabilità nella condotta dell'istante di una colpa grave, sinergica all'adozione della misura cautelare.
In conclusione, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (v. Sezioni Unite, 23 dicembre 1995, n. 43, Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che avevano dato causa all'emissione della misura cautelare e configuranti la colpa grave a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, ha escluso il diritto del ricorrente alla riparazione, essendo state indubbiamente le circostanze succitate idonee concause determinanti l'emissione di una misura cautelare a carico del Nocerino.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012