Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, la contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto - da proporre entro il termine previsto dall'art. 416 cod. proc. civ., che si riferisce alle difese riservate al potere dispositivo delle parti -, atteso che essa, essendo diretta a contestare la fondatezza della pretesa attorea (fondatezza che, indipendentemente dalla richiesta delle parti, deve essere comunque verificata dal giudice), costituisce una mera difesa, che può essere legittimamente fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di appello (nella specie, relativa a domanda di rendita INAIL per inabilità da malattia professionale, i giudici di appello avevano respinto la domanda per carenza di prova circa la natura professionale della malattia denunciata, non rientrante fra quelle "tabellate", e l'assicurato aveva impugnato la decisione rilevando che l'INAIL non aveva tempestivamente contestato la natura professionale della patologia; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha enunciato l'indicato principio, rilevando peraltro - attraverso l'esame diretto degli atti - che la deduzione di infondatezza della domanda "in fatto e in diritto", contenuta nella memoria difensiva dell'INAIL, era comunque idonea a costituire una contestazione integrale della pretesa attorea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANITÀ GINO, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Schiavi, elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio Cesare n. 14 (presso l'avv. Aldo Sipala), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via 4^ Novembre n. 144, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone-Sezione Lavoro n. 728/98 del 21 dicembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1416/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal relatore cons. prof. Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Emilia Favata per delega dell'avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE-Giudice del Lavoro di Frosinone il sign. NO TÀ conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. per ottenere la corresponsione della rendita conseguente al riconoscimento della natura professionale della ipoacusia da cui asseriva essere affetto. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che impugnava la domanda e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
L'adito RE - dopo avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica - accoglieva la domanda attorea e condannava l'Istituto convenuto a corrispondere al ricorrente una rendita commisurata ad un grado di inabilità che veniva accertato nella misura del 21%, ma - a seguito di appello proposto dall'I.N.A.I.L. - il Tribunale di Frosinone, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, riformava integralmente la sentenza pretorile e rigettava la domanda giudiziale del TÀ "compensando tra le parti le spese di lite". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha ritenuto che "il complesso degli elementi valutativi considerati nella consulenza tecnica alla base della sentenza di primo grado - elementi apprezzati nella loro origine e concreta consistenza - non è idoneo alla soddisfazione dell'onere probatorio incombente sul TÀ: nessuna delle descritte attività professionali risulta, infatti, ricompresa nelle tabelle delle malattie professionali vigenti all'epoca della denuncia, di talché, nella assoluta assenza di qualsiasi elemento concreto circa la loro esatta natura, contenuto e modalità di svolgimento, le conclusioni formulate dal c.t.u. e recepite nella sentenza impugnata si risolvono in una semplice presunzione, avulsa da qualsiasi specifico riferimento circostanziale e ben lontana dai caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, cod. civ., secondo la quale le mansioni di agricoltore, benzinaio e operaio edile necessariamente e per ciò solo espongono a significativi livelli di rumorosità, peraltro forieri di danni rimasti asintomatici per dodici anni e manifestatisi non già a causa della caccia esercitata per decenni (il TÀ risulta titolare della licenza dal 1966) e della pur ritenuta presbiacusia, ma di mansioni - peraltro riferite ma mai dimostrate - svolte per breve periodo presso il mulino di macinazione della Plastitecnica".
Per la cassazione di tale sentenza NO TÀ propone ricorso affidato a quattro motivi.
L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 416 cod. proc. civ." - addebita al Giudice di appello di non avere considerato che "se la domanda dell'attore viene contestata solo per un verso e non contestata per altri versi, l'oggetto del giudizio è circoscritto alle contrapposte tesi non potendo il giudice sostituirsi alle parti, allargando così il 'thema decidendum', (perché), contrariamente a quanto argomenta il Tribunale, il silenzio deve intendersi equivalente all'ammissione della deduzione avversaria;
la tesi contraria potrebbe essere sostenuta solamente in caso di completa 'inerzia' processuale e non quando la parte si costituisce in giudizio contestando un capo della domanda (e non contestando altri)".
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Tribunale di Frosinone per "violazione dell'art. 437 cod. proc. civ." in quanto "è stata ampliata - in maniera non corretta - l'area della controversia, così come definita in primo grado, prendendo in considerazione un'eccezione tardiva e, come tale, improponibile". Con il terzo motivo il ricorrente addebita al Giudice di appello la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. "per essersi pronunciato su di una eccezione che non poteva essere proposta dall'I.N.A.I.L., nel giudizio di appello, perché tardiva e inammissibile". Con il quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" in quanto: a) erroneamente non è stato ritenuto esatto "il convincimento del pretore quando ha affermato che non risultava pregiudicata 'l'attendibilità dei risultati della perizià atteso che gli elementi presi in considerazione dal consulente tecnico apparivano, nel loro complesso, idonei a giustificare anche una valutazione di tipo presuntivo ai sensi dell'art. 2729 cod. civ." e b) in ogni caso, "la prova andava ammessa ed espletata soprattutto per provare la particolare sonorità del rumore della macchina tritaplastica che il c.t.u. per esperienza comune e clinica ma senza riscontri diretti, aveva indicato come fattore di scatenizzazione di un quadro morboso- pregresso dovuto alla rumorosità in un ambiente lavorativo patogeno in maniera silente".
2 - I primi tre motivi sostanzialmente di carattere
"processuale" - che debbono formare oggetto di una valutazione unitaria data la loro logica connessione ratione materia - si appalesano infondati.
Infatti - a parte che l'I.N.A.I.L. nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado aveva concluso per il rigetto del ricorso del TÀ in considerazione dell'infondatezza integrale della domanda sotto i relativi profili "di fatto" e "di diritto" (come si evince dalla disamina diretta degli atti processuali consentita in questa sede di legittimità essendo stati denunziati dal ricorrente errores in procedendo) - l'obbligo del convenuto di proporre a pena di decadenza tutte le sue difese con la comparsa costitutiva ex art. 416 cod. proc. civ. si riferisce solo alle eccezioni in senso proprio (concernenti, cioè, fatti impeditivi, modificativi od estintivi), non anche alle eccezioni in senso improprio o mere difese (volte a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea).
In particolare, la contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto - da proporre entro il termine di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e che si riferisce soltanto alle difese riservate al potere dispositivo delle parti - atteso che essa, essendo diretta a contestare la fondatezza della pretesa attorea - fondatezza che, indipendentemente dalla richiesta delle parti, deve essere comunque verificata dal giudice costituisce una mera difesa, che può essere legittimamente fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di appello (cfr. Cass. n. 11736/1995). Pervero, l'art. 416 cod. proc. civ., nel prevedere per il convenuto - nel rito del lavoro - l'onere di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, non sanziona l'inosservanza di tale onere con la previsione di una qualche forma di decadenza;
ne' contiene ulteriori previsioni in base alle quali possa ritenersi che la contestazione generica di quei fatti, da parte del convenuto, esoneri l'attore, in ordine ai fatti costitutivi del diritto da lui azionato, dall'onere probatorio posto a suo carico dalla norma generale di cui all'art. 2697 cod. civ., ne' che esimi il giudice dal verificare l'adempimento di quell'onere da parte dell'attore, ovvero equipari siffatta condotta processuale ad una confessione (quanto agli effetti probatori) della fondatezza della domanda di controparte.
Nella specie, pertanto, la decisione dei giudici di merito doveva riferirsi a tutti gli elementi costitutivi della domanda (sia sotto il profilo delle circostanze fattuali che sotto quello delle ragioni di diritto) proposta dall'originario ricorrente e la parziale contestazione di taluni elementi da parte dell'Istituto convenuto (il quale, peraltro, aveva impugnato integralmente la domanda attorea) - non rientrando nell'ambito delle "eccezioni in senso stretto" - non poteva comportare preclusioni nella posizione difensiva di detto Istituto: per cui il Tribunale di Frosinone non ha erroneamente applicato gli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. e, di conseguenza, non è incorso in alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto il principio della "corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato" implica il divieto di emettere una decisione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non impedisce a che il giudice renda la statuizione richiesta in relazione ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalla parte (cfr. Cass. sez. unite n. 105/1970; Cass. n. 914/1996). Si conferma, in conclusione, l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso le cui censure si appuntavano nella (accertata inesistente) violazione degli artt. 416 c.p.c. (primo motivo), 437 c.p.c. (secondo motivo) e 112 c.p.c. (terzo motivo).
3 - Anche il quarto motivo di ricorso appare infondato. Al riguardo, il Tribunale di Frosinone a) si è correttamente riportato al principio a mente del quale grava sull'assicurato, che chieda nei confronti dell'I.N.A.I.L. il riconoscimento di una rendita per malattia professionale, l'onere di provare l'adibizione ad una lavorazione tabellata, ovvero l'esposizione al rischio ambientale ed il nesso causale tra questo e la malattia (cfr. Cass. n. 4223/1995);
b) ha, quindi, esattamente ritenuto errata la decisione pretorile basata sulle risultanze di una consulenza tecnica che si era limitata a valorizzare le indicazioni fornite dal lavoratore in sede di anamnesi lavorativa;
e) ha, da ultimo, considerato generici - con valutazione congruamente motivata e, comunque, incensurabile nella presente sede di legittimità - i "capitoli" della prova testimoniale articolati in primo grado dal TÀ; d) ha, pertanto, esattamente applicato le norme "sostanziali" e "processuali" concernenti il decisum ed ha esposto, compiutamente ed efficacemente, le ragioni che lo hanno indotto a rigettare la domanda giudiziale del TÀ:
sicché del tutto infondato si appalesa il motivo di ricorso in esame.
In ogni caso, a conferma dell'integrale infondatezza del ricorso, si rileva che il vizio di errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Frosinone, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che "la domanda proposta dal TÀ non poteva ritenersi adeguatamente sostenuta dalla dimostrazione di ognuno dei suoi elementi costitutivi".
4 - Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, trattandosi di controversia promossa ai sensi dell'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. e non ricorrendo l'ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da TÀ NO;
nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002