Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, assumono rilevanza la contiguità dello stesso con soggetti coinvolti in un traffico di stupefacenti e la disponibilità manifestata a questi ultimi a ricevere in custodia una partita di droga, costituendo condotte ambigue ed imprudenti, idonee ad ingenerare la convinzione del suo coinvolgimento nell'organizzazione criminale dedita all'illecito traffico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 42679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42679 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/05/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 979
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 009636/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC CA, N. IL 04/10/1965;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 03/11/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
SM OG ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze, del 3 novembre 2004, con la quale è stata respinta la domanda, dallo stesso avanzata, di riparazione del danno derivante dall'ingiusta detenzione sofferta, in parte in regime di arresti domiciliari, dal 30.5.98 all'11.5.00, in conseguenza di ordinanza custodiate emessa nell'ambito di procedimento penale che lo ha visto imputato del D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 74, e, successivamente, assolto con sentenza del Tribunale di Pistoia del 3.4.03. Ha chiesto, dunque, il ricorrente l'annullamento dell'impugnata ordinanza, deducendo mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 314 c.p.p. e art. 43 c.p., in considerazione del fatto che la Corte Territoriale, ai fini dell'accertamento della sussistenza della "colpa grave" o del "dolo", ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione, ha dato peso a circostanze, come i contatti tra lo stesso SM e soggetti dediti allo spaccio degli stupefacenti, del tutto irrilevanti, essendo scontato che un soggetto tossicodipendente, come l'odierno ricorrente, debba tenere rapporti con i suoi fornitori. Ritualmente costituitasi in giudizio per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento al diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato, o concorso a darvi, causa, per dolo o colpa grave, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se essi abbiano rilevanza penale, bensì solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare. Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal Giudice della cognizione. La stessa Corte Suprema ha affermato che il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento che rigetta o accoglie la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico attraverso cui il Giudice di merito è pervenuto alla decisione, mentre resta di esclusiva competenza di quest'ultimo la valutazione dell'esistenza e dell'incidenza della colpa o dell'esistenza del dolo. Orbene, nel caso di specie la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico, sulla base di quanto emerso in sede di indagini, che la condotta del ricorrente e, in particolare, i suoi rapporti di contiguità con soggetti coinvolti in un ampio contesto di traffico di sostanze stupefacenti, la sua disponibilità, per quanto accertato nella competente sede processuale, a ricevere in custodia una certa partita di droga, costituissero condotta certamente ambigua ed imprudente, fortemente sospetta, idonea ad ingenerare la convinzione del suo coinvolgimento nell'organizzazione criminale dedita all'illecito traffico, sulla quale si stava indagando. Una condotta, quindi, che legittimamente la corte territoriale ha ritenuto connotata da colpa grave e che aveva quantomeno contribuito alla formazione del quadro indiziario che ha determinato l'adozione del provvedimento restrittivo. Legittimo appare anche il richiamo, nel provvedimento impugnato, alla condotta processuale dello SM che non ha inteso, nell'immediatezza dei fatti, chiarire la propria posizione, essendosi limitato a protestare la propria estraneità ai fatti senza nulla chiarire in ordine alla vicenda che pur l'aveva coinvolto, almeno con riguardo alla consegna in custodia di una partita di droga da parte di uno dei trafficanti. L'ordinanza impugnata si presenta, quindi, del tutto coerente rispetto alle circostanze emerse in sede di indagini, correttamente valutate dalla Corte Territoriale, e perfettamente in linea con i principi di diritto formulati da questa Corte in tema di riparazione per ingiusta detenzione.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007